Ordinanza n. 756/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di AVEPA che ha disposto la riduzione del contributo relativo a una domanda di pagamento nell’ambito del PNRR, Missione 1, Componente 3, Misura 2, Investimento 2.2
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui AVEPA ha definito la domanda di pagamento relativa a un intervento finanziato nell’ambito del PNRR, disponendo la riduzione del contributo. L’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e non affronta il merito della controversia. Il TAR ha rilevato che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR.
La decisione
Il TAR ha disposto la conversione del rito in quello previsto per le controversie relative agli interventi finanziati con risorse PNRR ai sensi dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022. Ha ordinato al ricorrente di notificare l’atto introduttivo, entro il termine perentorio del 24 aprile 2026, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, qualificati come parti necessarie del giudizio ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022. Ha quindi rinviato la trattazione del merito all’udienza pubblica del 25 giugno 2026. Nessuna decisione è stata assunta sull’annullamento del provvedimento di riduzione del contributo.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022
La disposizione determina l’applicazione del rito speciale alle controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e individua, al comma 4, le amministrazioni da considerare parti necessarie del giudizio.
Massime di principio
- Le controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR sono soggette al rito speciale previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022.
- Quando il giudizio relativo a una procedura PNRR non è stato introdotto secondo il rito applicabile, il giudice amministrativo può disporre la conversione del rito e ordinare l’integrazione del contraddittorio mediante notifica dell’atto introduttivo alle amministrazioni individuate come parti necessarie dall’art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022.
- L’ordine di integrazione del contraddittorio deve essere eseguito entro il termine perentorio fissato dal giudice, con deposito della relativa prova; la trattazione del merito è rinviata a un’udienza successiva.
Come è indicizzato
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