Cassazione Civile, Ordinanza n. 19082/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato quattro avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2004, 2005, 2006 e 2007 nei confronti di un contribuente che non aveva presentato le corrispondenti dichiarazioni dei redditi, pur risultando nella disponibilità di beni mobili e immobili. Gli accertamenti erano stati effettuati con metodo sintetico, mediante il cd. redditometro ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973. La C.T.P. aveva rigettato i ricorsi del contribuente, mentre la C.T.R. aveva accolto l'appello ritenendo: 1) illegittimo l'accertamento sintetico in mancanza di previo contraddittorio endoprocedimentale; 2) insufficiente, da solo, il redditometro senza ulteriori prove integrative; 3) non decisive le disponibilità patrimoniali dimostrate dal contribuente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, denunciando violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c.: con il primo ha contestato la pretesa necessità del contraddittorio preventivo; con il secondo ha censurato l'idea che il redditometro non fosse una presunzione sufficiente; con il terzo ha contestato che bastasse provare la mera disponibilità patrimoniale senza dimostrare anche entità, durata e destinazione dei redditi o delle disponibilità idonei a finanziare gli incrementi patrimoniali.
La decisione
La Corte ha accolto integralmente il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi: ha escluso, per le annualità anteriori al 2009, l'esistenza di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per l'accertamento sintetico; ha affermato che, una volta accertati gli elementi indicatori di capacità contributiva previsti dalla norma, il giudice non può privarli della loro efficacia presuntiva, potendo solo valutare la prova contraria del contribuente; ha precisato che, quando il reddito è determinato sinteticamente in relazione a spese per incrementi patrimoniali, la prova contraria non si esaurisce nella mera disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma deve riguardare anche entità e durata del loro possesso, circostanze sintomatiche della loro idoneità a sostenere la spesa. La sentenza della C.T.R. è stata quindi cassata con rinvio alla medesima commissione in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il contraddittorio endoprocedimentale è previsto per l'accertamento sintetico solo per il periodo d'imposta 2009 e successivi; per le annualità anteriori l'accertamento è legittimo anche senza previo contraddittorio. Gli elementi-indice di capacità contributiva hanno efficacia presuntiva legale/contributiva se risultano effettivamente sussistenti; il contribuente può solo offrire prova contraria circa la provenienza non reddituale o la disponibilità di redditi esenti/soggetti a ritenuta, non essendo sufficiente la sola allegazione di disponibilità patrimoniali.
La prova contraria rispetto alla presunzione redditometrica grava sul contribuente; non basta la mera disponibilità patrimoniale, ma occorre dimostrare circostanze idonee a spiegare la capacità di sostenere la spesa contestata.
art. 22, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122
Ha introdotto, con riferimento all'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la previsione del contraddittorio per l'accertamento sintetico a decorrere dal periodo d'imposta 2009.
Massime di principio
- Per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori al 2009 non sussiste, in base alla disciplina nazionale richiamata, un obbligo generale di previo contraddittorio endoprocedimentale la cui omissione determini invalidità dell'atto.
- Nel redditometro, una volta accertata la concreta sussistenza degli indicatori di capacità contributiva previsti dalla legge, il giudice non può neutralizzarne la valenza presuntiva richiedendo all'Ufficio ulteriori prove integrative non previste dalla norma.
- La prova contraria del contribuente, contro l'accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali, non può limitarsi alla mera esistenza di disponibilità economiche, ma deve investire anche l'entità, la durata del possesso e la loro idoneità a finanziare la spesa contestata.
- L'onere di dimostrare l'origine non reddituale delle risorse e la loro concreta capacità di coprire gli esborsi accertati grava sul contribuente che contesta il reddito determinato sinteticamente.
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