Cassazione Civile, Ordinanza n. 20629/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito di rinuncia parziale della società, e ha rigettato il terzo motivo relativo alla prescrizione. Ha quindi confermato la decisione impugnata, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore nei confronti del datore di lavoro volta a far dichiarare la nullità di clausole collettive che escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità. I giudici di merito avevano riconosciuto il diritto del dipendente a vedersi valorizzato integralmente il periodo di apprendistato nel calcolo degli scatti di anzianità, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive e al riconoscimento del primo scatto dopo 24 mesi. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione degli artt. 19 l. 25/1955 e 12 disp. prel. c.c., nonché dell'accordo sindacale 1.3.2006, sostenendo che le espressioni normative "considerare utile" e "computare" avrebbero portata diversa e che l'autonomia collettiva poteva graduare, e non necessariamente sterilizzare, il periodo di apprendistato ai fini dell'anzianità; 2) violazione della direttiva 2000/78/CE, negando la rilevanza di una discriminazione indiretta per età; 3) violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., in combinato disposto con l'art. 18 l. 300/1970 come modificato dalla l. 92/2012, per avere la Corte territoriale escluso la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto. Il primo e il secondo motivo sono stati poi oggetto di rinuncia parziale, con conseguente declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 19 l. 25/1955
È norma imperativa e l'intero periodo di apprendistato deve essere considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto, non potendo la contrattazione collettiva escluderne integralmente il computo.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un'interpretazione letterale e sistematica delle espressioni normative, ma senza accoglimento sul punto deciso.
art. 7 accordo sindacale nazionale 1 marzo 2006
La clausola collettiva è stata ritenuta illegittima e nulla nella parte in cui non computava l'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti di anzianità.
È stato richiamato come disposizione che, in attesa della nuova disciplina dell'apprendistato, mantiene applicabile la normativa previgente.
La delega alle parti sociali non è stata ritenuta idonea a incidere sul riconoscimento dell'anzianità di servizio.
art. 1 Direttiva UE 2000/78
Richiamato nei motivi di ricorso per escludere la discriminazione indiretta per età, ma tale motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 2 Direttiva UE 2000/78
Richiamato nei motivi di ricorso per escludere la discriminazione indiretta per età, ma tale motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Per i diritti non prescritti alla data di entrata in vigore della l. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, non già durante il rapporto, in assenza di un regime di stabilità.
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel rapporto di lavoro disciplinato dopo la l. 92/2012 tale decorrenza è stata ancorata alla cessazione del rapporto.
art. 18 commi 1 e 2 l. 300/1970
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla stabilità del rapporto e alla decorrenza della prescrizione; la Corte ha applicato il principio secondo cui, nel nuovo assetto, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto.
art. 18 co. 7 CCNL 16.4.2003
La clausola è stata dichiarata nulla nella parte in cui escludeva il computo dell'intero apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità.
art. 7 Accordo 1.3.2006
La clausola è stata dichiarata nulla nella parte in cui escludeva il computo dell'intero apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Applicato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in presenza della soccombenza della ricorrente.
Massime di principio
- Nel contratto di apprendistato, ove il rapporto prosegua come ordinario rapporto di lavoro, il periodo di apprendistato deve essere computato integralmente ai fini dell'anzianità di servizio e degli scatti retributivi, se la disciplina legale applicabile ha natura imperativa e non consente una sterilizzazione totale mediante autonomia collettiva.
- La contrattazione collettiva non può escludere integralmente dal computo dell'anzianità il servizio prestato in apprendistato quando una norma imperativa preveda che quel periodo sia "utile" o comunque computabile ai fini dell'anzianità del rapporto successivo.
- Nel regime del lavoro subordinato privo di stabilità reale, per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012 la prescrizione non decorre in costanza di rapporto, ma dalla cessazione del rapporto di lavoro.
- La contestazione della prescrizione va respinta quando il giudice di merito abbia accertato la validità di atti interruttivi e la corretta decorrenza del termine prescrizionale secondo il nuovo assetto di stabilità del rapporto, e tale accertamento non sia specificamente censurato.
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