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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20629/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito di rinuncia parziale della società, e ha rigettato il terzo motivo relativo alla prescrizione. Ha quindi confermato la decisione impugnata, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore nei confronti del datore di lavoro volta a far dichiarare la nullità di clausole collettive che escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità. I giudici di merito avevano riconosciuto il diritto del dipendente a vedersi valorizzato integralmente il periodo di apprendistato nel calcolo degli scatti di anzianità, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive e al riconoscimento del primo scatto dopo 24 mesi. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione degli artt. 19 l. 25/1955 e 12 disp. prel. c.c., nonché dell'accordo sindacale 1.3.2006, sostenendo che le espressioni normative "considerare utile" e "computare" avrebbero portata diversa e che l'autonomia collettiva poteva graduare, e non necessariamente sterilizzare, il periodo di apprendistato ai fini dell'anzianità; 2) violazione della direttiva 2000/78/CE, negando la rilevanza di una discriminazione indiretta per età; 3) violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., in combinato disposto con l'art. 18 l. 300/1970 come modificato dalla l. 92/2012, per avere la Corte territoriale escluso la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto. Il primo e il secondo motivo sono stati poi oggetto di rinuncia parziale, con conseguente declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 25/1955

    È norma imperativa e l'intero periodo di apprendistato deve essere considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto, non potendo la contrattazione collettiva escluderne integralmente il computo.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere un'interpretazione letterale e sistematica delle espressioni normative, ma senza accoglimento sul punto deciso.

  • art. 7 accordo sindacale nazionale 1 marzo 2006

    La clausola collettiva è stata ritenuta illegittima e nulla nella parte in cui non computava l'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti di anzianità.

  • art. 47 co. 3 d.lgs. 276/2003

    È stato richiamato come disposizione che, in attesa della nuova disciplina dell'apprendistato, mantiene applicabile la normativa previgente.

  • art. 49 d.lgs. 276/2003

    La delega alle parti sociali non è stata ritenuta idonea a incidere sul riconoscimento dell'anzianità di servizio.

  • art. 1 Direttiva UE 2000/78

    Richiamato nei motivi di ricorso per escludere la discriminazione indiretta per età, ma tale motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 2 Direttiva UE 2000/78

    Richiamato nei motivi di ricorso per escludere la discriminazione indiretta per età, ma tale motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    Per i diritti non prescritti alla data di entrata in vigore della l. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, non già durante il rapporto, in assenza di un regime di stabilità.

  • art. 2935 c.c.

    Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel rapporto di lavoro disciplinato dopo la l. 92/2012 tale decorrenza è stata ancorata alla cessazione del rapporto.

  • art. 18 commi 1 e 2 l. 300/1970

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla stabilità del rapporto e alla decorrenza della prescrizione; la Corte ha applicato il principio secondo cui, nel nuovo assetto, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto.

  • art. 18 co. 7 CCNL 16.4.2003

    La clausola è stata dichiarata nulla nella parte in cui escludeva il computo dell'intero apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità.

  • art. 7 Accordo 1.3.2006

    La clausola è stata dichiarata nulla nella parte in cui escludeva il computo dell'intero apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    Applicato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in presenza della soccombenza della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel contratto di apprendistato, ove il rapporto prosegua come ordinario rapporto di lavoro, il periodo di apprendistato deve essere computato integralmente ai fini dell'anzianità di servizio e degli scatti retributivi, se la disciplina legale applicabile ha natura imperativa e non consente una sterilizzazione totale mediante autonomia collettiva.
  • La contrattazione collettiva non può escludere integralmente dal computo dell'anzianità il servizio prestato in apprendistato quando una norma imperativa preveda che quel periodo sia "utile" o comunque computabile ai fini dell'anzianità del rapporto successivo.
  • Nel regime del lavoro subordinato privo di stabilità reale, per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012 la prescrizione non decorre in costanza di rapporto, ma dalla cessazione del rapporto di lavoro.
  • La contestazione della prescrizione va respinta quando il giudice di merito abbia accertato la validità di atti interruttivi e la corretta decorrenza del termine prescrizionale secondo il nuovo assetto di stabilità del rapporto, e tale accertamento non sia specificamente censurato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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