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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26617/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due società e alcuni soggetti a titolo personale avevano convenuto la banca deducendo che una terza persona si era presentata in filiale e aveva ricevuto dal conto corrente intestato a una delle società una somma rilevante, chiedendo la reintegrazione del conto e il risarcimento del danno. In primo grado il tribunale aveva condannato la banca alla restituzione della somma, con rivalsa verso la terza chiamata; la corte d’appello aveva poi respinto sia l’appello principale sia quello incidentale. In cassazione i ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla riunione di cause e sulla trattazione, sostenendo che il giudice di merito avesse errato nel ritenere identiche due cause che erano soltanto connesse e nel non concedere i termini per le difese e le prove; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la sentenza confermato la mancata espunzione di poste accessorie dal saldo; 3) violazione dell’art. 1224 c.c. per il mancato riconoscimento del danno da mora nella misura del maggior tasso convenzionale applicato dalla banca sullo scoperto di conto; 4) violazione degli artt. 1428, 1429 e 1988 c.c. per il rigetto della domanda di annullamento di una ricognizione di debito e del connesso assenso a iscrizione ipotecaria, asseritamente viziati da errore. La banca ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, fondato sulla pretesa applicabilità delle norme sul mandato e sulla mancata tempestiva contestazione dell’inadempimento, ma subordinato all’accoglimento del terzo motivo avversario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla banca per la sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa, affermando che, quando la sentenza di merito è già stata pronunciata, il giudizio può proseguire in fase di impugnazione e il creditore può insinuarsi al passivo con riserva. Ha poi dichiarato infondati o inammissibili i quattro motivi: il primo perché, anche a voler ammettere un errore processuale del primo giudice, nel giudizio di appello, che è impugnazione sostitutiva, la parte doveva comunque dedurre e riproporre i mezzi istruttori, cosa che non risultava fatta; il secondo perché non vi era omessa pronuncia né ultrapetizione/extrapetizione; il terzo perché censurava in realtà l’accertamento di fatto sulla modalità del prelievo e sulla riconduzione della responsabilità della banca alla consegna della somma a soggetto diverso, non sindacabile in cassazione; il quarto perché la Corte d’appello aveva escluso correttamente l’errore essenziale sulla ricognizione di debito, trattandosi di circostanze già note e, in ogni caso, di un atto che non impediva di contestare l’inesistenza del debito. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti principali.

Norme richiamate

  • art. 96 legge fall.

    la pendenza di un giudizio di condanna già definito con sentenza di merito non comporta improcedibilità sopravvenuta per effetto della liquidazione coatta amministrativa della banca; il creditore può insinuarsi al passivo con riserva e il commissario può proseguire il giudizio in appello

  • art. 273 c.p.c.

    richiamato in relazione alla riunione di cause; la Corte ha ritenuto non decisiva la doglianza perché, in appello, l’eventuale vizio doveva essere governato tramite la deduzione dei mezzi istruttori e non comportava retrocessione del processo

  • art. 274 c.p.c.

    richiamato in relazione alla connessione tra cause riunite; la Corte ha escluso che l’eventuale erronea qualificazione imponesse una rimessione al primo giudice

  • art. 162 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali dedotte a sostegno del vizio di trattazione; la Corte ha ritenuto che la censura non superasse il rilievo sull’onere di dedurre le prove in appello

  • art. 183 c.p.c.

    la mancata concessione dei termini istruttori è un vizio che, se non comporta retrocessione del giudizio, deve essere fatto valere in appello con la riproposizione dei mezzi di prova

  • art. 161 c.p.c.

    il vizio in procedendo non rilevato nel grado precedente si sana se non fatto valere con l’impugnazione secondo le regole proprie del grado successivo

  • art. 112 c.p.c.

    non ricorreva né omessa pronuncia né ultrapetizione/extrapetizione, poiché la pronuncia esisteva ed erano mancate specifiche deduzioni sul vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 1224 c.c.

    il danno da mora non può essere riconosciuto automaticamente se la censura mira in realtà a contestare l’accertamento della diversa causa della responsabilità e il fatto storico dell’ordine di prelievo

  • art. 1428 c.c.

    richiamato nel motivo sull’errore essenziale nella ricognizione di debito; la Corte ha ritenuto che non fosse configurabile l’errore perché i fatti erano già noti al dichiarante

  • art. 1429 c.c.

    richiamato per l’asserito errore essenziale; escluso perché la situazione fattuale era già conosciuta e la doglianza richiedeva una rivalutazione del merito

  • art. 1988 c.c.

    la ricognizione di debito non costituisce fonte autonoma dell’obbligazione e non impedisce di contestare l’inesistenza, totale o parziale, del debito sottostante

  • art. 1856 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale condizionato della banca in tema di operazioni bancarie e responsabilità del mandatario

  • art. 1712 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale condizionato della banca in tema di obbligo di contestazione tempestiva delle operazioni compiute dal mandatario

  • art. 353 c.p.c.

    richiamato come norma che delimita i casi in cui il vizio processuale comporta retrocessione del giudizio

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato come norma che delimita i casi in cui il vizio processuale comporta retrocessione del giudizio

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per affermare che in appello possono essere dedotte prove nuove nei limiti consentiti dalla norma

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato quale parametro formale per la deduzione dei mezzi istruttori in appello, in coerenza con il rinvio operato dall’art. 342 c.p.c.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato come norma che esige la specifica riproposizione dei motivi e dei mezzi di prova in appello

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato nel dispositivo per gli effetti economici del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, che ha natura sostitutiva, la parte che deduca un vizio processuale del primo grado non può limitarsi a lamentarne l’esistenza: se il vizio non comporta la retrocessione del processo, deve riproporre tempestivamente i mezzi istruttori e le prove necessarie, anche se non è stata previamente dichiarata la nullità della sentenza di primo grado.
  • La mancata concessione dei termini istruttori nel primo grado non impone, di per sé, la rimessione della causa al giudice precedente; il giudice d’appello deve verificare se le prove siano state ritualmente riproposte o se siano ammissibili come nuove, secondo le regole dell’impugnazione.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede l’effettiva mancanza della decisione sul capo o motivo devoluto; non è configurabile quando la statuizione esista, anche se la parte ne contesti il contenuto o l’interpretazione.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto: quando la decisione di merito si fonda su un accertamento storico preciso, la doglianza è inammissibile se mira solo a sostituire una diversa ricostruzione probatoria.
  • La ricognizione di debito ha efficacia probatoria ma non costituisce fonte autonoma dell’obbligazione: resta sempre possibile contestare l’inesistenza o parzialità del rapporto fondamentale, purché la contestazione non si risolva in una mera critica di merito priva di specifici presupposti giuridici.
  • L’errore essenziale idoneo ad annullare una ricognizione di debito deve riguardare circostanze decisive e non già fatti conosciuti o conoscibili dal dichiarante al momento della sottoscrizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteInadempimentoMandato
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilità

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