Cassazione Civile, Ordinanza n. 08843/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una società che svolgeva attività in appalto aveva chiesto alla propria assicuratrice la liquidazione dell'indennizzo previsto da una polizza di responsabilità civile, dopo essere stata chiamata da un terzo a risarcire i danni cagionati durante operazioni di pulizia e raccolta di materiale eseguite nella stiva di una motonave. La compagnia aveva rifiutato il pagamento sostenendo che i danni alla stiva non rientrassero nella garanzia, in base alla clausola che escludeva i danni sulle cose sulle quali si eseguono i lavori. In primo grado la domanda era stata accolta, ritenendosi che due appendici avessero esteso la copertura anche ai danni alle cose nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi; in appello, invece, la domanda era stata respinta. Con il ricorso per cassazione la società assicurata ha dedotto: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c., perché la questione dell'assenza di un preventivo accertamento giudiziale o negoziale della responsabilità dell'assicurato sarebbe stata introdotta solo in appello come eccezione in senso stretto; 2) violazione dell'art. 1917 c.c., sostenendo che l'accertamento della responsabilità dell'assicurato non è presupposto dell'obbligo indennitario e che il credito, anche se illiquido, è comunque esigibile; 3) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, lamentando che la Corte d'appello aveva interpretato in modo eccessivamente formalistico la polizza, senza considerare il complesso delle clausole, la buona fede, la funzione concreta del contratto e l'appendice che avrebbe esteso la garanzia ai danni relativi ai lavori presso terzi.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: agli atti non risultava depositata la relata di notificazione della sentenza impugnata, come richiesto dall'art. 369, comma 2, c.p.c.; inoltre, la notificazione del ricorso per cassazione era avvenuta oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, per cui non era praticabile alcuna prova di resistenza. Conseguentemente ha dichiarato improcedibile il ricorso, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è invocato dalla ricorrente per sostenere che la questione dell'inesigibilità del credito indennitario, se proposta per la prima volta in appello, costituisse un'eccezione nuova e quindi inammissibile
regola la responsabilità civile assicurata; la ricorrente sostiene che non richieda un previo accertamento giudiziale o negoziale della responsabilità dell'assicurato come presupposto dell'obbligo dell'assicuratore
richiamato dalla ricorrente come criterio di interpretazione sistematica del contratto
richiamato dalla ricorrente come criterio di interpretazione secondo buona fede e correttezza
richiamato dalla ricorrente come criterio interpretativo volto a privilegiare l'interpretazione utile della clausola
richiamato dalla ricorrente come criterio di interpretazione funzionale e secondo lo scopo pratico del contratto
richiamato dalla ricorrente per l'interpretazione contro il predisponente delle clausole ambigue
è la norma la cui inosservanza, per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, comporta l'improcedibilità del ricorso
richiamato per il termine breve di impugnazione, utile a verificare la tempestività del ricorso in relazione alla notificazione della sentenza
indica la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
prevede l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata è prescritto a pena di improcedibilità; il vizio è rilevabile d'ufficio e non è sanato dalla mancata contestazione della controparte.
- La "prova di resistenza" può evitare l'improcedibilità solo se, dalla documentazione prodotta, risulti comunque possibile verificare la tempestività del ricorso rispetto al termine breve di impugnazione; se la notificazione del ricorso è avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, tale rimedio non opera.
- Quando la Corte definisce il ricorso per improcedibilità, resta precluso l'esame dei motivi attinenti al merito, inclusi quelli sulla proponibilità di eccezioni nuove, sull'esigibilità del credito assicurativo e sui criteri di interpretazione del contratto.
- In tema di spese, la declaratoria di improcedibilità comporta la condanna della parte ricorrente soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.
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