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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22516/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del GIP del 23/10/2023 che aveva respinto la richiesta di dichiarare estinta per decorso del tempo la pena di ammenda di €5.000 inflitta con sentenza del Giudice di Pace di Torino del 19/05/2011 (irrevocabile l'11/07/2011). Il ricorrente sosteneva che l'esecuzione della pena pecuniaria inizia solo con la notifica della cartella esattoriale e che, quando la notifica avviene con il rito degli "irreperibili", non vi è conoscenza della pretesa e quindi non può operare lo slittamento del termine previsto dall'art. 172 c.p. relativo alla "sottrazione volontaria". Il GIP aveva invece ritenuto che l'iscrizione a ruolo della pretesa costituisce l'inizio della procedura di recupero coattivo e impedisce la decorrenza del termine di estinzione della pena; la successiva notifica della cartella inciderebbe solo sulla prescrizione del credito e non sull'estinzione della pena.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha affermato che, con il regime previgente alla riforma d.lgs. n. 150/2022 (applicabile al caso), il termine per l'estinzione della pena pecuniaria decorre dalla irrevocabilità della sentenza e cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione individuato nell'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento. Non sono previste cause di sospensione o interruzione della decorrenza del termine; la notifica della cartella esattoriale non è necessaria per impedire l'estinzione della pena e la collaborazione del condannato non è rilevante ai fini del decorso estintivo. Di conseguenza è stata confermata l'ordinanza che aveva escluso l'estinzione della pena per decorso del tempo.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    "dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena"

    La Corte discute l'applicabilità del secondo inciso del comma 4 a pena pecuniaria: pur ammettendo la controversia giurisprudenziale, ritiene che la "sottrazione volontaria" non rilevi per impedire che l'iscrizione a ruolo fermi la decorrenza dell'istituto estintivo nel regime previgente.

  • art. 173 cod. pen.

    "la pena dell'ammenda si estingue nel termine di cinque anni"

    Stabilisce il termine quinquennale di estinzione della pena pecuniaria; la decorrenza parte dalla data di irrevocabilità salvo che l'inizio dell'esecuzione ne determini la cessazione.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La riforma del 2022 non è applicabile retroattivamente al caso: per reati commessi prima della sua entrata in vigore continuano ad applicarsi le norme previgenti, pertanto il nuovo regime non incide sul giudizio.

  • art. 160 cod. proc. pen. (richiamato)

    La Corte richiama il principio secondo cui alcuni provvedimenti giudiziari producono effetti indipendentemente dalla conoscenza dell'interessato; da ciò si ricava che, nel processo penale, non è necessaria la notifica all'interessato perché certi atti producano gli effetti rilevanti ai fini della prescrizione/estinzione.

  • art. 2943 c.c. (richiamato per confronto)

    Richiamato solo a titolo comparativo per evidenziare che, nel diritto civile, l'interruzione della prescrizione richiede la portata a conoscenza del debitore (es. notifiche), contrariamente al regime penale trattato.

Massime di principio

  • Con il regime previgente alla riforma d.lgs. n. 150/2022 l'estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria decorre dalla irrevocabilità della sentenza e cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione identificato nell'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento.
  • La notifica della cartella esattoriale non è necessaria ai fini della cessazione della decorrenza del termine estintivo: l'iscrizione a ruolo manifesta in modo idoneo la volontà dello Stato di far valere la pretesa e impedisce l'estinzione della pena.
  • Non sono previste, nel sistema dell'estinzione della pena pecuniaria (regime previgente), cause di sospensione o interruzione della decorrenza del termine analoghe a quelle previste per la prescrizione del reato; l'inizio dell'esecuzione comporta la cessazione della decorrenza.
  • La disposizione sull'eventuale "sottrazione volontaria" (art. 172, comma 4) è di applicazione controversa alle pene pecuniarie; la giurisprudenza più recente privilegia l'effetto impeditivo dell'iscrizione a ruolo senza richiedere la prova di sottrazione volontaria del condannato.
  • Verificare sempre la temporalità: per condanne successive all'entrata in vigore della riforma (d.lgs. n. 150/2022) potrebbero applicarsi regole diverse; inoltre, in contesti amministrativi o di responsabilità degli enti potrebbero operare discipline speciali (applicazione di regole del codice civile) in cui la notifica assume rilievo.

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