Cassazione Penale, Sentenza n. 22516/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del GIP del 23/10/2023 che aveva respinto la richiesta di dichiarare estinta per decorso del tempo la pena di ammenda di €5.000 inflitta con sentenza del Giudice di Pace di Torino del 19/05/2011 (irrevocabile l'11/07/2011). Il ricorrente sosteneva che l'esecuzione della pena pecuniaria inizia solo con la notifica della cartella esattoriale e che, quando la notifica avviene con il rito degli "irreperibili", non vi è conoscenza della pretesa e quindi non può operare lo slittamento del termine previsto dall'art. 172 c.p. relativo alla "sottrazione volontaria". Il GIP aveva invece ritenuto che l'iscrizione a ruolo della pretesa costituisce l'inizio della procedura di recupero coattivo e impedisce la decorrenza del termine di estinzione della pena; la successiva notifica della cartella inciderebbe solo sulla prescrizione del credito e non sull'estinzione della pena.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha affermato che, con il regime previgente alla riforma d.lgs. n. 150/2022 (applicabile al caso), il termine per l'estinzione della pena pecuniaria decorre dalla irrevocabilità della sentenza e cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione individuato nell'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento. Non sono previste cause di sospensione o interruzione della decorrenza del termine; la notifica della cartella esattoriale non è necessaria per impedire l'estinzione della pena e la collaborazione del condannato non è rilevante ai fini del decorso estintivo. Di conseguenza è stata confermata l'ordinanza che aveva escluso l'estinzione della pena per decorso del tempo.
Norme richiamate
"dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena"
La Corte discute l'applicabilità del secondo inciso del comma 4 a pena pecuniaria: pur ammettendo la controversia giurisprudenziale, ritiene che la "sottrazione volontaria" non rilevi per impedire che l'iscrizione a ruolo fermi la decorrenza dell'istituto estintivo nel regime previgente.
"la pena dell'ammenda si estingue nel termine di cinque anni"
Stabilisce il termine quinquennale di estinzione della pena pecuniaria; la decorrenza parte dalla data di irrevocabilità salvo che l'inizio dell'esecuzione ne determini la cessazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La riforma del 2022 non è applicabile retroattivamente al caso: per reati commessi prima della sua entrata in vigore continuano ad applicarsi le norme previgenti, pertanto il nuovo regime non incide sul giudizio.
art. 160 cod. proc. pen. (richiamato)
La Corte richiama il principio secondo cui alcuni provvedimenti giudiziari producono effetti indipendentemente dalla conoscenza dell'interessato; da ciò si ricava che, nel processo penale, non è necessaria la notifica all'interessato perché certi atti producano gli effetti rilevanti ai fini della prescrizione/estinzione.
art. 2943 c.c. (richiamato per confronto)
Richiamato solo a titolo comparativo per evidenziare che, nel diritto civile, l'interruzione della prescrizione richiede la portata a conoscenza del debitore (es. notifiche), contrariamente al regime penale trattato.
Massime di principio
- Con il regime previgente alla riforma d.lgs. n. 150/2022 l'estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria decorre dalla irrevocabilità della sentenza e cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione identificato nell'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento.
- La notifica della cartella esattoriale non è necessaria ai fini della cessazione della decorrenza del termine estintivo: l'iscrizione a ruolo manifesta in modo idoneo la volontà dello Stato di far valere la pretesa e impedisce l'estinzione della pena.
- Non sono previste, nel sistema dell'estinzione della pena pecuniaria (regime previgente), cause di sospensione o interruzione della decorrenza del termine analoghe a quelle previste per la prescrizione del reato; l'inizio dell'esecuzione comporta la cessazione della decorrenza.
- La disposizione sull'eventuale "sottrazione volontaria" (art. 172, comma 4) è di applicazione controversa alle pene pecuniarie; la giurisprudenza più recente privilegia l'effetto impeditivo dell'iscrizione a ruolo senza richiedere la prova di sottrazione volontaria del condannato.
- Verificare sempre la temporalità: per condanne successive all'entrata in vigore della riforma (d.lgs. n. 150/2022) potrebbero applicarsi regole diverse; inoltre, in contesti amministrativi o di responsabilità degli enti potrebbero operare discipline speciali (applicazione di regole del codice civile) in cui la notifica assume rilievo.
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