Cassazione Civile, Ordinanza n. 25373/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di trasporto aereo stipulato con previsione di una durata minima biennale, di una facoltà di recesso anticipato dopo 18 mesi con preavviso di 6 mesi e di una penale in caso di recesso senza osservanza del preavviso. Una parte comunicò il recesso nel 2012 con decorrenza dal gennaio 2013, cioè prima del decorso del termine minimo di 18 mesi. In primo grado la domanda risarcitoria venne rigettata; in appello, dopo cassazione della prima decisione d’appello per motivazione apparente, la Corte territoriale ritenne che il recesso fosse stato esercitato in violazione della durata minima contrattuale e condannò la parte recedente al risarcimento del danno limitatamente al mese di gennaio 2013, escludendo però la penale pattuita per l’ipotesi diversa di recesso senza preavviso. Nel ricorso principale si deduceva violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., sostenendo che il danno da lucro cessante andasse calcolato sull’utile netto e non sull’intero fatturato mensile, con necessità di considerare spese, utili alternativi e valutazione equitativa; si contestava anche che la somma liquidata includesse un danno emergente non dovuto. Nel ricorso incidentale si deduceva violazione dell’art. 1671 c.c. e vizio di motivazione, assumendo che la Corte d’appello, pur riconoscendo l’illegittimità del recesso anticipato rispetto alla durata minima di due anni, avesse erroneamente limitato il risarcimento a un solo mese, senza riconoscere il mancato guadagno per l’intero periodo residuo di durata convenzionale del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha rilevato, per il primo, che le censure non erano pertinenti rispetto alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello non aveva liquidato il danno sull’intero fatturato mensile indistintamente, ma aveva preso a base le somme mensili dovute a titolo di compenso per la mancata prestazione nel mese di gennaio 2013, sulla base di prospetti non specificamente contestati. Ha inoltre chiarito che la Corte territoriale non aveva affatto riconosciuto un danno emergente, ma aveva solo richiamato la regola dell’art. 1223 c.c. per il danno patrimoniale. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha osservato che anche tale censura non colpiva la reale ratio della decisione, poiché la Corte d’appello aveva interpretato la clausola contrattuale distinguendo tra recesso anticipato dopo la durata minima e recesso senza preavviso, e aveva motivato in modo sufficiente e non apparente. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per entrambe le ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
il risarcimento del danno patrimoniale comprende perdita subita e mancato guadagno, ma nel caso concreto la Corte d'appello lo ha applicato limitandosi al pregiudizio da recesso anticipato relativo al mese di gennaio 2013.
richiama i criteri di liquidazione del danno aquiliano, inclusa la valutazione equitativa, ma la censura che lamentava la mancata applicazione di tali criteri è stata ritenuta non pertinente alla sentenza impugnata.
invocato dalla ricorrente incidentale come disciplina del recesso unilaterale con diritto dell'appaltatore a spese e mancato guadagno; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non aderente alla ratio della decisione di merito.
la Corte d'appello ha interpretato la clausola contrattuale secondo i criteri ermeneutici contrattuali, valorizzando il testo letterale e la volontà delle parti per distinguere recesso anticipato e recesso senza preavviso.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
la mancanza di specificità e di pertinenza della censura rispetto al decisum equivale a mancata enunciazione del motivo e comporta inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come base formale delle doglianze per violazione di legge, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di pertinenza/specificità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; nel caso concreto tale anomalia è stata esclusa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
ha introdotto nel sistema l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura è inammissibile se non è specificamente calibrata sulla ratio decidendi della sentenza impugnata; non basta contrapporre una diversa ricostruzione del danno o del rapporto giuridico.
- Ai fini dell'interpretazione del contratto, il giudice deve valorizzare il testo della clausola e la volontà delle parti, evitando letture che rendano incoerente o inutile la distinzione tra diverse ipotesi di recesso espressamente previste.
- Quando la Corte d'appello liquida il danno patrimoniale da recesso anticipato sulla base del compenso relativo alla prestazione non eseguita in un determinato periodo, non è automaticamente configurabile una liquidazione dell'intero fatturato né del danno emergente, se la motivazione indica chiaramente il parametro utilizzato.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è solo quello che integra un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile se il percorso argomentativo è comprensibile e coerente.
- La mancata specifica contestazione dei dati utilizzati dal giudice di merito per la liquidazione del danno rafforza la tenuta della decisione e rende inidonea la censura che assuma, in modo generico, un parametro di calcolo diverso.
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