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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10277/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società cessionaria)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa dalla cessionaria di un credito originariamente vantato da una banca verso una società debitrice principale, credito garantito da fideiussione prestata dai coniugi disponenti e da ipoteca giudiziale. La Corte d'appello aveva dichiarato inefficaci verso la creditrice due atti di disposizione: la vendita di un immobile e di una porzione di fabbricato a favore di un terzo acquirente e la vendita di un appartamento a favore della nuora dei disponenti. I ricorrenti hanno proposto due ricorsi di identico contenuto, deducendo quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. per erroneo accertamento dell'eventus damni, sostenendo che il debito effettivamente rilevante fosse molto inferiore a quello iniziale, che parte del credito fosse già stata pagata da un coobbligato, che vi fossero pignoramenti su pensione e altri beni, e che il debitore principale disponesse ancora di un immobile di valore sufficiente a soddisfare il credito; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. anche quanto ai presupposti soggettivi della revocatoria, contestando che gli indizi valorizzati dalla Corte d'appello fossero sufficienti a provare la consapevolezza del pregiudizio in capo ai disponenti e ai terzi acquirenti; 3) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione solo parziale delle spese di appello nonostante la reciproca soccombenza; 4) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per l'addebito integrale delle spese di CTU agli appellati, nonostante la compensazione parziale delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, genericità del vizio motivazionale e difetto di specificità nella deduzione della violazione di legge; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la censura mirava in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e a contestare il giudizio presuntivo riservato al merito, senza dimostrare una violazione dei criteri legali delle presunzioni; ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo, affermando che la valutazione della soccombenza reciproca e la misura della compensazione delle spese rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e che non è illegittimo porre le spese di CTU a carico di una parte anche in presenza di compensazione parziale. La Corte ha compensato le spese del giudizio di cassazione tra le parti ricorrenti, ma ha condannato ricorrente principale e ricorrenti incidentali, in solido, al pagamento delle spese in favore della controricorrente, oltre agli ulteriori importi di legge.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria richiede la prova dell'eventus damni e, nei casi considerati, può essere sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti; la censura in cassazione non può limitarsi a una diversa lettura dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge deve indicare puntualmente la norma violata, il suo contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame richiede l'indicazione del fatto storico omesso, del dato extratestuale che lo prova e del momento processuale in cui è stato discusso.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere specifici e intelligibili, non potendo demandare alla Corte l'individuazione delle ragioni dell'impugnazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve riprodurre il contenuto dei documenti e degli atti su cui si fonda e indicarne specificamente la presenza nel fascicolo di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono legittime solo se fondate su indizi gravi, precisi e concordanti; la valutazione di tali requisiti spetta al giudice di merito.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La regolazione e compensazione delle spese, anche in caso di soccombenza reciproca, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; la compensazione può essere parziale e non deve rispettare una proporzione aritmetica.

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    La trattazione dei ricorsi è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 371 c.p.c.

    Il ricorso dei coniugi, proposto successivamente, è stato trattato come ricorso incidentale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe l'accertamento dell'eventus damni o della scientia damni nella revocatoria ordinaria è inammissibile se si risolve in una rivalutazione del merito o dei fatti, anziché denunciare un reale errore di sussunzione o di violazione dei criteri legali.
  • Chi deduce un vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo deve indicare in modo specifico il fatto storico, la sua risultanza extratestuale e il momento processuale in cui è stato introdotto e discusso.
  • La violazione dell'art. 2729 c.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice di merito utilizzi presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non quando il ricorrente proponga una lettura alternativa degli indizi.
  • La valutazione della soccombenza reciproca e la misura della compensazione delle spese processuali rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una proporzione matematica fra capi accolti e spese compensate.
  • La liquidazione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio può essere posta integralmente a carico di una parte anche in presenza di compensazione parziale delle spese di lite, senza violare l'art. 92 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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