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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11392/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomini)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di usucapione proposta da alcuni condomini per ottenere l'accertamento dell'acquisto a titolo originario di una porzione di terreno adiacente all'edificio condominiale, occupata e utilizzata sin dagli anni Settanta/Ottanta per opere di drenaggio, recinzione, piantumazione e uso della corte. La Corte d'appello aveva ritenuto maturata l'usucapione, valorizzando il possesso continuo, pacifico e non clandestino della porzione, ritenendo irrilevante che l'area fosse inserita in un piano di edilizia economica e popolare, poiché nel frattempo era stata ceduta in proprietà a soggetti privati e non era più nel patrimonio indisponibile comunale. La società ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 1158, 1145, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 35 L. 865/1971 e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il bene, per la sua originaria destinazione pubblicistica nell'ambito del PEEP, non fosse usucapibile almeno fino al trasferimento in proprietà, e che tale regime impedisse comunque la configurabilità di un possesso utile ad usucapionem e dell'animus possidendi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha chiarito che i beni espropriati per l'attuazione di un PEEP entrano nel patrimonio indisponibile del Comune e non sono usucapibili finché restano pubblici; tuttavia, quando siano poi ceduti in piena proprietà ai privati aventi diritto, viene meno l'inclusione nel patrimonio indisponibile e la sola originaria destinazione urbanistica non esclude l'usucapione. La Corte ha inoltre ribadito che l'animus possidendi va desunto dalle modalità esteriori del possesso e consiste nell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto, non nella convinzione soggettiva di esserne proprietario. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    disciplinando l'usucapione, non osta all'acquisto quando il bene sia divenuto disponibile e il possesso sia stato esercitato con le caratteristiche richieste per il tempo necessario.

  • art. 1145 c.c.

    non è invocabile per escludere l'usucapione quando il bene, pur originariamente soggetto a vincolo pubblicistico, sia stato successivamente trasferito in proprietà privata e sia divenuto usucapibile.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa errori decisivi nel riparto dell'onere probatorio tali da infirmare la decisione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove, senza che emerga una violazione idonea a cassare la sentenza impugnata.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sulla valutazione delle prove, ma la Corte reputa corretta la motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 35 L. 865/1971

    le aree espropriate per i piani di edilizia economica e popolare entrano nel patrimonio indisponibile del Comune; tale effetto viene meno per le aree cedute in proprietà ai soggetti aventi diritto.

  • art. 830 c.c.

    concorre a fondare il principio per cui i beni del patrimonio indisponibile sono sottratti alla disponibilità privata fino a quando permane la pubblica destinazione.

  • art. 828, comma 2, c.c.

    i beni del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla destinazione pubblica se non nei modi stabiliti dalla legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • I beni espropriati per l'attuazione di un piano di edilizia economica e popolare sono sottratti all'usucapione finché permangono nel patrimonio indisponibile dell'ente pubblico; la tutela pubblicistica cessa quando il bene sia trasferito in proprietà a soggetti privati aventi diritto.
  • La sola originaria inclusione di un bene in un PEEP non basta, da sola, a escludere l'animus possidendi o a negare in astratto l'usucapione, se nel frattempo il bene è divenuto privato e il possesso è stato esercitato come signoria di fatto corrispondente alla proprietà.
  • L'animus possidendi non richiede la convinzione soggettiva di essere proprietario, ma l'intenzione esteriore e oggettivamente apprezzabile di comportarsi come tale, desunta dalle modalità concrete del possesso.
  • In tema di usucapione, ciò che rileva è la disponibilità attuale del bene e la compatibilità della sua destinazione con l'acquisto a titolo originario; i vincoli pubblicistici impediscono l'usucapione solo finché la destinazione pubblica permane e il bene resti indisponibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossessoProprietà
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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