Cassazione Penale, Sentenza n. 35218/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna la sentenza di assoluzione per i reati di discarica abusiva (art.256 comma 3 Dlgs.152/06) e violazione di sigilli (art.349 c.p.), censurando la motivazione del giudice: sarebbe mancata la valutazione di elementi probatori utili (in particolare fotografie relative al primo accesso della polizia giudiziaria) e si sarebbe omessa una spiegazione adeguata circa l'inadeguatezza probatoria della c.n.r. descrittiva dei luoghi, che era stata formalmente acquisita e conteneva dettagli sui rifiuti rinvenuti; lamentata altresì contraddizione sulla acquisizione/formalità delle foto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato ammissibile il ricorso (respingendo l'argomento del Procuratore Generale sul divieto di impugnazione di proscioglimenti), rilevando carenza e insufficiente motivazione del giudice di merito rispetto al complesso probatorio (c.n.r., rilievi fotografici formalmente acquisiti, possibile esame testimoni). Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto in diversa composizione, richiamando anche i poteri del giudice di integrazione istruttoria ex art.507 c.p.p.
Norme richiamate
D.lgs. 152/2006 art.256 comma 3
Norma sulla gestione illecita di rifiuti (discarica abusiva); indicata come reato contestato al ricorrente assistito.
Codice penale art.349
Violazione di sigilli: reato contestato in relazione a un successivo accesso dopo il sequestro.
Codice di procedura penale art.530 comma 2
Norma che disciplina la formula di proscioglimento/assoluzione (richiamata nel contesto della sentenza di merito).
Codice di procedura penale art.569 commi 1 e 3
Riferimento normativo relativo ai limiti di impugnazione (richiamato dal Procuratore Generale); la Corte ha però ritenuto non applicabile il divieto evocato al caso di specie, quindi ha ammesso il ricorso.
Codice di procedura penale art.550 commi 1 e 2
Norme sui casi di sentenze non appellabili: citate nel dibattito sull'ammissibilità del ricorso, la Corte ne ha valutato l'incidenza e ha ritenuto comunque ammissibile il ricorso per cassazione.
Codice di procedura penale art.507
Attribuisce al giudice poteri officiosi di integrazione istruttoria (esame testi, acquisizione prove mancanti); la Corte ha richiamato tale potere come strumento che il giudice di merito avrebbe potuto esercitare per colmare lacune probatorie.
Giurisprudenza citata: Cass. Sez. 2, n.11264 del 18/03/1999 Rv.214365-01
Precedente richiamato in merito alla rinuncia all'esame di un teste e alla possibilità per il giudice di assumere d'ufficio il mezzo istruttorio ai sensi dell'art.507 c.p.p.
Massime di principio
- L'assenza di fotografie non può, di per sé, costituire unico e decisivo motivo di proscioglimento quando sia presente un compendio probatorio descrittivo (verbali, c.n.r.) che permette l'individuazione dei fatti: il giudice deve valutare il complesso probatorio e motivare perché tali elementi siano insufficienti.
- Se una relazione (c.n.r. o verbale) è formalmente acquisita e contiene descrizioni utili, il giudice deve spiegare espressamente la sua eventuale inadeguatezza probatoria o, se necessario, avvalersi dei poteri di integrazione istruttoria ex art.507 c.p.p. (esaminare testi, ricercare/acquisire foto mancanti).
- La rinuncia all'esame di un teste da parte della parte che lo aveva richiesto non impedisce che il giudice integri d'ufficio l'istruttoria ove ritenga necessario acquisire il mezzo rinunciato per accertare fatti rilevanti.
- Quando prove formalmente acquisite risultano mancanti o non reperibili nel fascicolo, il giudice deve adottare accertamenti o dar conto delle ricerche effettuate; l'inerzia motivazionale su questo punto può determinare l'annullamento per difetto di motivazione.
- In casi di proscioglimento per reati contravvenzionali e per violazione di sigilli, la Corte di Cassazione può ammettere il ricorso e annullare quando riscontri carenze istruttorie o di motivazione, disponendo il rinvio per nuovo giudizio in diversa composizione.
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