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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30674/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, senza la sottoscrizione di un difensore cassazionista, requisito imposto dall'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Torino che, all'esito di applicazione della pena concordata, gli aveva irrogato mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa per un fatto di detenzione/cessione di stupefacenti qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento al concorso di reati ex art. 81 c.p., in relazione a fatti accertati in Torino il 14 giugno 2024. La Corte non ha esaminato il merito della doglianza perché ha rilevato che il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'interessato e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p., con conseguente difetto di legittimazione del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato per qualificare il fatto come reato unificato dal vincolo della continuazione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti posto a base della sentenza di patteggiamento.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; la proposizione personale da parte dell'imputato determina inammissibilità per difetto di legittimazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

  • legge n. 103 del 2017

    È richiamata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. in tema di sottoscrizione del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, salvo i casi espressamente previsti, deve essere redatto e sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato integra un difetto di legittimazione processuale che comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni formali, la Corte non esamina il merito della decisione impugnata e applica automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la somma alla Cassa delle ammende.
  • Nel giudizio di legittimità, il controllo preliminare sui requisiti di ammissibilità dell'impugnazione è assorbente rispetto a ogni questione sostanziale relativa al reato o al trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioPena e commisurazione
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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