Cassazione Civile, Ordinanza n. 24899/2025 del 09/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
I lavoratori avevano ottenuto in primo e secondo grado l'accertamento del diritto a includere nella retribuzione feriale diversi emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva e aziendale, in particolare indennità di trasferta e diaria ridotta, percorrenza, duplici mansioni, fuori nastro, guida 1 e 2 e autosnodato, con condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive non prescritte. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 36, comma 3, Cost., dell'art. 10 d.lgs. n. 66/2003, dell'art. 2109 c.c. e delle norme collettive, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente incluso nella retribuzione ferie indennità non rispondenti ai criteri elaborati dalla CGUE e che avesse letto in modo non corretto CCNL e accordi aziendali; 2) violazione delle stesse norme per non avere limitato il ricalcolo al solo periodo minimo di quattro settimane di ferie retribuite e per avere errato nella quantificazione, anche sotto il profilo dell'onere della prova, della non contestazione e della qualificazione delle ferie eccedenti; 3) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla pretesa limitazione della domanda alle sole quattro settimane tutelate dal diritto unionale e alla distinzione tra ferie minime e ferie arretrate; 4) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e dell'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 per avere la sentenza d'appello calcolato le differenze retributive sulla base dei compensi medi percepiti nell'anno precedente e delle sole giornate di effettiva presenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente il primo, il secondo e il quarto motivo, richiamando un orientamento già consolidato e conforme alla giurisprudenza della CGUE: la retribuzione feriale deve comprendere ogni importo pecuniario collegato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, così da non dissuaderlo dall'esercizio del diritto alle ferie; l'interpretazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato le norme collettive e gli accordi aziendali, è stata ritenuta plausibile e coerente con la direttiva europea. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme. Conseguentemente la società ricorrente è stata condannata alle spese, alla refusione di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 7 Dir. 2003/88/CE
La retribuzione durante le ferie deve essere tale da non costituire un deterrente all'esercizio effettivo del diritto al riposo annuale e deve tendere a un'equiparazione sostanziale alla retribuzione ordinaria percepita durante il lavoro.
art. 36, comma 3, Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla retribuzione feriale; nel provvedimento non viene autonomamente sviluppata una diversa lettura rispetto al parametro unionale.
Norma nazionale di attuazione del diritto alle ferie retribuite, interpretata in coerenza con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Richiamato come base codicistica del diritto alle ferie e del relativo trattamento retributivo.
artt. 1 e 10 CCNL 12.3.1980
Letti dalla Corte territoriale, secondo la ricorrente erroneamente, in combinato con gli accordi aziendali per individuare gli emolumenti da includere nella retribuzione feriale.
Richiamati per censurare l'interpretazione delle clausole collettive e degli accordi aziendali; la Corte di cassazione ha ritenuto conforme ai canoni ermeneutici l'interpretazione adottata in merito.
art. 20/A CCNL 23.7.1976
Richiamato con riferimento alla disciplina collettiva delle indennità e alla loro inclusione nella retribuzione feriale.
art. 21/A CCNL 23.7.1976
Richiamato con riferimento alla disciplina collettiva delle indennità e alla loro inclusione nella retribuzione feriale.
Invocato per contestare l'accertamento del credito e la quantificazione delle differenze retributive; il motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile nei limiti esaminati.
Richiamato in relazione al principio di non contestazione; la Corte non ha accolto la censura.
Richiamato per dedurre un vizio motivazionale della sentenza di merito; la censura non ha condotto alla cassazione.
art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Norme sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione utilizzate per formulare le censure, tutte respinte o dichiarate inammissibili.
La causa è stata definita con il procedimento accelerato e con rinvio alla proposta di definizione anticipata.
Ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Richiamato per rinviare alle motivazioni di precedenti conformi.
Applicato in ragione della definizione conforme alla proposta di rigetto, con condanna della ricorrente al pagamento di somme sia verso la controparte sia verso la Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la retribuzione delle ferie annuali deve comprendere gli emolumenti che abbiano un nesso intrinseco con l'esecuzione delle mansioni e con lo status professionale del lavoratore, così da non scoraggiarne la fruizione effettiva.
- L'interpretazione delle clausole collettive e degli accordi aziendali relativi alla retribuzione feriale va compiuta secondo i canoni degli artt. 1362 e 1363 c.c., ma il giudice nazionale deve leggere tali fonti in modo conforme al diritto dell'Unione e alla finalità protettiva delle ferie.
- In presenza di orientamenti consolidati della Corte di cassazione, la censura che si ponga in contrasto con tale indirizzo è destinata a essere respinta se non offre argomenti idonei a giustificare un revirement.
- Quando la decisione di merito è sorretta da doppia conforme, il motivo che mira a rimettere in discussione l'accertamento fattuale è inammissibile nei limiti del controllo di legittimità.
- La quantificazione delle differenze retributive in tema di ferie deve essere coerente con la base retributiva ordinaria di riferimento e non può essere censurata in cassazione se la corte di merito ha applicato criteri ritenuti conformi al diritto unionale e alla disciplina collettiva.
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