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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24899/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

I lavoratori avevano ottenuto in primo e secondo grado l'accertamento del diritto a includere nella retribuzione feriale diversi emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva e aziendale, in particolare indennità di trasferta e diaria ridotta, percorrenza, duplici mansioni, fuori nastro, guida 1 e 2 e autosnodato, con condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive non prescritte. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 36, comma 3, Cost., dell'art. 10 d.lgs. n. 66/2003, dell'art. 2109 c.c. e delle norme collettive, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente incluso nella retribuzione ferie indennità non rispondenti ai criteri elaborati dalla CGUE e che avesse letto in modo non corretto CCNL e accordi aziendali; 2) violazione delle stesse norme per non avere limitato il ricalcolo al solo periodo minimo di quattro settimane di ferie retribuite e per avere errato nella quantificazione, anche sotto il profilo dell'onere della prova, della non contestazione e della qualificazione delle ferie eccedenti; 3) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla pretesa limitazione della domanda alle sole quattro settimane tutelate dal diritto unionale e alla distinzione tra ferie minime e ferie arretrate; 4) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e dell'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 per avere la sentenza d'appello calcolato le differenze retributive sulla base dei compensi medi percepiti nell'anno precedente e delle sole giornate di effettiva presenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente il primo, il secondo e il quarto motivo, richiamando un orientamento già consolidato e conforme alla giurisprudenza della CGUE: la retribuzione feriale deve comprendere ogni importo pecuniario collegato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, così da non dissuaderlo dall'esercizio del diritto alle ferie; l'interpretazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato le norme collettive e gli accordi aziendali, è stata ritenuta plausibile e coerente con la direttiva europea. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme. Conseguentemente la società ricorrente è stata condannata alle spese, alla refusione di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 7 Dir. 2003/88/CE

    La retribuzione durante le ferie deve essere tale da non costituire un deterrente all'esercizio effettivo del diritto al riposo annuale e deve tendere a un'equiparazione sostanziale alla retribuzione ordinaria percepita durante il lavoro.

  • art. 36, comma 3, Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla retribuzione feriale; nel provvedimento non viene autonomamente sviluppata una diversa lettura rispetto al parametro unionale.

  • art. 10 d.lgs. n. 66/2003

    Norma nazionale di attuazione del diritto alle ferie retribuite, interpretata in coerenza con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.

  • art. 2109 c.c.

    Richiamato come base codicistica del diritto alle ferie e del relativo trattamento retributivo.

  • artt. 1 e 10 CCNL 12.3.1980

    Letti dalla Corte territoriale, secondo la ricorrente erroneamente, in combinato con gli accordi aziendali per individuare gli emolumenti da includere nella retribuzione feriale.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Richiamati per censurare l'interpretazione delle clausole collettive e degli accordi aziendali; la Corte di cassazione ha ritenuto conforme ai canoni ermeneutici l'interpretazione adottata in merito.

  • art. 20/A CCNL 23.7.1976

    Richiamato con riferimento alla disciplina collettiva delle indennità e alla loro inclusione nella retribuzione feriale.

  • art. 21/A CCNL 23.7.1976

    Richiamato con riferimento alla disciplina collettiva delle indennità e alla loro inclusione nella retribuzione feriale.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare l'accertamento del credito e la quantificazione delle differenze retributive; il motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile nei limiti esaminati.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di non contestazione; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre un vizio motivazionale della sentenza di merito; la censura non ha condotto alla cassazione.

  • art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Norme sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione utilizzate per formulare le censure, tutte respinte o dichiarate inammissibili.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata definita con il procedimento accelerato e con rinvio alla proposta di definizione anticipata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alle motivazioni di precedenti conformi.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato in ragione della definizione conforme alla proposta di rigetto, con condanna della ricorrente al pagamento di somme sia verso la controparte sia verso la Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la retribuzione delle ferie annuali deve comprendere gli emolumenti che abbiano un nesso intrinseco con l'esecuzione delle mansioni e con lo status professionale del lavoratore, così da non scoraggiarne la fruizione effettiva.
  • L'interpretazione delle clausole collettive e degli accordi aziendali relativi alla retribuzione feriale va compiuta secondo i canoni degli artt. 1362 e 1363 c.c., ma il giudice nazionale deve leggere tali fonti in modo conforme al diritto dell'Unione e alla finalità protettiva delle ferie.
  • In presenza di orientamenti consolidati della Corte di cassazione, la censura che si ponga in contrasto con tale indirizzo è destinata a essere respinta se non offre argomenti idonei a giustificare un revirement.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da doppia conforme, il motivo che mira a rimettere in discussione l'accertamento fattuale è inammissibile nei limiti del controllo di legittimità.
  • La quantificazione delle differenze retributive in tema di ferie deve essere coerente con la base retributiva ordinaria di riferimento e non può essere censurata in cassazione se la corte di merito ha applicato criteri ritenuti conformi al diritto unionale e alla disciplina collettiva.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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