Cassazione Civile, Ordinanza n. 16430/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il proprietario di un immobile agiva per il risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni di acqua e liquami provenienti dalla rete fognaria contigua. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la decisione era stata parzialmente riformata, con esclusione del ricorso al semplice preventivo di spesa prodotto e liquidazione del danno sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ma con esclusione del danno da mancato godimento della porzione di immobile interessata, ritenuto non provato e non risarcibile come danno 'in re ipsa'. Il ricorrente in Cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 2043 c.c. e 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse ridotto senza adeguata giustificazione la liquidazione operata dal CTU e che il danno da mancato godimento potesse essere provato anche per presunzioni semplici, oltre che emergere dal contegno della controparte che non aveva riconosciuto le sue ragioni; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., contestando la compensazione delle spese di lite, sia perché la prima censura sarebbe stata fondata, sia perché la domanda era stata quasi integralmente accolta e il processo era stato introdotto solo dopo reiterati solleciti stragiudiziali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: ha ribadito che, nel danno da mancato godimento di immobile, il proprietario deve allegare e provare sia la concreta perdita della possibilità di godimento sia, se invoca il lucro cessante, lo specifico pregiudizio patrimoniale subito (ad esempio mancate vendite o locazioni a condizioni economicamente più favorevoli), anche per presunzioni, ma con allegazioni specifiche; non è sufficiente invocare il danno come 'in re ipsa' né può supplire una consulenza tecnica esplorativa o suppletiva. Inoltre, il ricorso non rispettava l'onere di specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato: ha affermato che l'accoglimento parziale di una domanda, anche se non insignificante, non integra necessariamente reciproca soccombenza; la compensazione delle spese può essere disposta dal giudice di merito entro il suo prudente apprezzamento, specie quando la domanda è articolata in più capi distinti (qui danno da ripristino e danno da mancato guadagno). La sentenza ha quindi confermato la compensazione delle spese nei gradi di merito e ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La responsabilità aquiliana richiede allegazione e prova del danno-conseguenza; il danno da mancato godimento non è risarcibile come mero automatismo, ma va specificamente allegato e provato.
Non consente una nuova valutazione del merito o una rilettura delle risultanze istruttorie, né può essere usato per censurare genericamente la quantificazione del danno.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Le censure basate su atti e documenti devono riprodurre o indicare puntualmente tali elementi e la loro collocazione nel fascicolo, altrimenti sono inammissibili.
La regolazione delle spese segue la soccombenza, ma il giudice mantiene margini di valutazione nel distribuire l'onere delle spese nei limiti di legge.
L'accoglimento parziale di una domanda può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese, specie se la domanda è articolata in capi distinti e l'esito è solo parzialmente favorevole.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto, nel dispositivo, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel danno da mancato godimento di un bene immobile, il proprietario deve allegare e provare in modo specifico i fatti costitutivi del pregiudizio patrimoniale, inclusa la concreta possibilità di lucro cessante, e può farlo anche mediante presunzioni purché ancorate a elementi fattuali specifici.
- Il danno da mancato godimento non è risarcibile 'in re ipsa': la mera lesione del diritto di proprietà non basta, essendo necessario dimostrare il danno-conseguenza.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può sostituire il difetto di allegazione e prova delle circostanze costitutive del danno; non è utilizzabile come mezzo esplorativo o suppletivo.
- In cassazione, le censure fondate su documenti di causa sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale e non ne indica con precisione la collocazione processuale.
- L'accoglimento solo parziale di una domanda non determina automaticamente reciproca soccombenza; la compensazione delle spese resta affidata alla valutazione discrezionale del giudice di merito, entro i limiti dell'art. 92 c.p.c.
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