Cassazione Civile, Ordinanza n. 29336/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società comproprietaria di un fabbricato, volto a recuperare dalla contitolare la quota parte di spese sostenute per lavori urgenti e indifferibili di consolidamento statico e copertura delle facciate di un edificio sito in Benevento, gravemente danneggiato anche dagli effetti di un sisma. La controparte aveva proposto opposizione, sostenendo che i lavori non fossero stati validamente deliberati, che non vi fosse prova dell'urgenza, che fossero state eseguite anche innovazioni non necessarie e che non fosse stato possibile acquisire preventivi o interpellare preventivamente gli altri comproprietari. Il giudizio è poi giunto in cassazione con due motivi: il primo per violazione degli artt. 345, 115 e 116 c.p.c., assumendo che la contestazione circa la mancata prova dell'esecuzione dei lavori fosse stata già proposta in primo grado e che, comunque, si trattasse di mera difesa; il secondo per violazione dell'art. 2967 c.c. e dell'art. 1134 c.c., deducendo che l'onere di provare l'urgenza e l'impossibilità di avvertire tempestivamente amministratore o assemblea gravasse sulla società creditrice, e che tale prova non fosse stata fornita, anche alla luce del lungo lasso di tempo intercorso tra i precedenti riferimenti progettuali e l'effettiva esecuzione dei lavori.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo. Ha affermato che, in ambito condominiale, trova applicazione l'art. 1134 c.c. e non l'art. 1110 c.c., sicché il rimborso delle spese sostenute unilateralmente da un condomino è dovuto solo se ricorrono i presupposti dell'urgenza qualificata, intesa non solo come necessità dell'intervento per evitare un pregiudizio, ma anche come impossibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini. La Corte ha precisato che la mera inerzia o trascuranza degli altri partecipanti non basta e che, se l'assemblea non provvede, il rimedio è quello previsto dall'art. 1105, comma 4, c.c. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Benevento in diversa composizione, che dovrà uniformarsi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio secondo la disciplina processuale applicabile ratione temporis
richiamato solo come norma sulla trattazione camerale
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
indicato come criterio di applicazione temporale della disciplina processuale
il Tribunale lo aveva richiamato per affermare il divieto di nova anche rispetto a contestazioni in punto di fatto; la Cassazione non fonda però la decisione su tale profilo, accogliendo il secondo motivo
invocato nel primo motivo per contestare la valutazione delle prove e delle difese
invocato nel primo motivo per contestare la valutazione delle prove e delle difese
richiamato dalla ricorrente come norma sull'onere della prova
testo previgente alla modifica operata con la legge n. 220/2012
norma applicabile al condominio: il condomino che abbia anticipato spese per cose comuni ha diritto al rimborso solo se prova l'urgenza dell'intervento e l'impossibilità di avvertire tempestivamente amministratore o altri condomini
escluso dall'ambito condominiale; opera nella comunione ordinaria, non nel condominio
se l'assemblea non provvede a interventi necessari sulle cose comuni, il rimedio è il ricorso all'autorità giudiziaria
richiamato in connessione all'applicazione delle norme sulla comunione e al rimedio giudiziale
Massime di principio
- Nel condominio, la spesa sostenuta autonomamente da un singolo partecipante è rimborsabile solo nei limiti dell'art. 1134 c.c., cioè quando l'intervento sia urgentemente necessario e non sia possibile avvisare tempestivamente amministratore o altri condomini.
- L'urgenza richiesta dall'art. 1134 c.c. non coincide con la mera utilità o necessità dell'opera: occorre anche l'immediatezza dell'intervento, tale da escludere la possibilità di una preventiva interlocuzione con l'organo di gestione o con gli altri partecipanti.
- La prolungata inerzia degli altri condomini non trasforma la fattispecie condominiale in comunione ordinaria e non legittima il rimborso secondo l'art. 1110 c.c.
- Le contestazioni del condomino convenuto in rimborso circa l'effettivo sostenimento della spesa e circa la sussistenza dell'urgenza qualificata integrano mere difese, perché negano elementi costitutivi della pretesa azionata.
- Se l'assemblea non provvede a interventi conservativi necessari sulle parti comuni, il rimedio ordinario non è l'iniziativa unilaterale svincolata dai presupposti dell'art. 1134 c.c., ma il ricorso all'autorità giudiziaria previsto dall'art. 1105, comma 4, c.c.
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