Cassazione Penale, Sentenza n. 4812/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva confermato la condanna di Andrea Savarese per il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 (falsa dichiarazione nell'autocertificazione per ammissione al patrocinio a spese dello Stato). Savarese deduceva esclusivamente la violazione di legge per avere la Corte d'Appello dichiarato inammissibili, per difetto di specificità, i motivi di appello con cui era stata invocata la non punibilità ex art. 131-bis c.p. e il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis c.p.; sosteneva che i motivi erano stati sufficientemente specificati richiamando la sua particolare posizione soggettiva e gli elementi di fatto idonei a sostenere l'applicazione delle richiamate disposizioni.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi di appello fossero privi della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p. (anche alla luce del comma 1-bis introdotto dal d.lgs. 150/2022): le doglianze si limitavano a richiamare in astratto le norme e i principi, senza confutare i passaggi motivazionali del primo giudice né indicare elementi di fatto o diritto che giustificassero una diversa valutazione. Quanto all'applicazione di art. 131-bis e art. 62-bis, la Corte ha rilevato che l'istanza era generica e, comunque, la Corte d'Appello aveva motivato sul merito rilevando elementi ostativi (intensità del dolo, commissione del reato durante gli arresti domiciliari, plurimi precedenti) che impedivano il riconoscimento della particolare tenuità e delle circostanze attenuanti. Il ricorrente non ha articolato censure di merito su tali argomentazioni. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 95
art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Norma applicata per configurare il reato: si è ritenuta integra la falsa dichiarazione nell'autocertificazione per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, in quanto il reddito dichiarato era inferiore a quello reale del nucleo familiare.
codice di procedura penale, art. 581
La Corte ha ricordato che l'art. 581 richiede, ai fini di ammissibilità dell'appello, l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta; la giurisprudenza e il comma 1-bis impongono specificità puntuale e confutazione dei passaggi motivazionali impugnati.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (comma 1-bis art. 581 c.p.p.)
comma 1-bis dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Ha rafforzato l'esigenza di specificità: l'appello è inammissibile se per ogni richiesta non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato.
La Corte ha ritenuto l'invocazione di tale causa di non punibilità generica e non adeguatamente motivata rispetto ai fatti contestati; inoltre elementi di merito (intensità del dolo, esecuzione del fatto durante misura cautelare, precedenti) sono risultati contrari all'applicazione della non punibilità.
Richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenuta generica e non supportata da argomentazioni concrete; la Corte d'Appello ha motivato negativamente sul merito per i medesimi elementi (dolo, stato processuale, precedenti).
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali dopo il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In appello e in cassazione i motivi devono essere specifici: non è sufficiente citare norme o principi in astratto, bisogna indicare i passaggi motivazionali del giudice di merito che si ritengono erronei e fornire ragioni di fatto o di diritto che giustifichino una diversa valutazione.
- L'invocazione di istituti favorevoli (es. non punibilità ex art. 131-bis, circostanze attenuanti ex art. 62-bis) richiede un'argomentazione fattuale precisa che dimostri la sussistenza dei presupposti; la mera affermazione che il danno è "pari a zero" o richiami generici all'ignoranza non sono sufficienti.
- Se la Corte d'Appello dichiara un motivo inammissibile per difetto di specificità, può comunque pronunciarsi sul merito: l'appellante dovrebbe quindi prevedere e contrastare anche le argomentazioni di merito contenute nella decisione impugnata.
- Elementi come l'intensità del dolo, il fatto che il reato sia stato commesso durante misure cautelari e la presenza di precedenti gravano negativamente sulla possibilità di applicare misure di favore o attenuanti.
- Il difensore che propone gravame deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di primo grado; la reiterazione generica delle istanze non supera il filtro di ammissibilità previsto dall'art. 581 c.p.p.
- Il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali ex art. 616 c.p.p., quindi è opportuno valutare la sostenibilità dell'impugnazione anche sotto il profilo formale e di merito.
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