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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17123/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La curatela fallimentare aveva promosso in primo grado un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per ottenere l'inefficacia di un atto di trasferimento della nuda proprietà di tutti gli immobili del disponente, posto in essere da un amministratore della società fallita in favore di un trust nel quale la società resistente era indicata come trustee. Il Tribunale aveva accolto integralmente la domanda; la Corte d'appello, invece, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado ritenendo che la società resistente fosse litisconsorte necessario non validamente evocata in giudizio, poiché l'atto di citazione era stato spedito a un indirizzo diverso da quello della sede legale effettiva. Contro tale decisione il fallimento ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro convenuto del primo grado; 2) violazione dell'art. 182 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe potuto concedere un termine per sanare il difetto di rappresentanza della società appellata, perché l'eccezione era stata sollevata tempestivamente e la sanatoria avrebbe dovuto essere immediata; 3) violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per asserita carenza di motivazione sulla tardività della produzione della procura; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per aver ritenuto provata la nullità della notifica senza gravare la società appellata della prova della propria sede alla data della notifica e senza considerare la relata e le attestazioni postali; 5) violazione dell'art. 160 c.p.c. per avere la Corte d'appello qualificato come nulla la notificazione, nonostante la spedizione raccomandata, il tentativo di recapito e la successiva restituzione del plico come non reclamato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondati sia i motivi relativi alla sanatoria del difetto di rappresentanza processuale e alla motivazione della decisione d'appello, sia quelli concernenti la regolarità della notificazione all'estero della società resistente. In particolare, ha affermato che, nel caso concreto, la procura era stata comunque depositata entro il termine assegnato dal giudice di appello, sicché la sanatoria era avvenuta; che la motivazione sulla sanatoria era sufficiente; che l'onere di individuare correttamente l'indirizzo della sede legale della società notificanda gravava sul notificante; e che, in base al regolamento europeo sulla notificazione degli atti e ai dati risultanti dagli atti, la notifica non aveva raggiunto il suo scopo perché il plico era stato restituito al mittente come non reclamato, con conseguente mancata effettiva conoscenza dell'atto da parte della destinataria. Ha inoltre ritenuto inammissibile o comunque privo di interesse il primo motivo sulla mancata integrazione del contraddittorio, poiché, rigettate le altre censure, il giudizio non avrebbe potuto proseguire in rinvio e la partecipazione dell'altro litisconsorte non avrebbe potuto condurre a una decisione diversa e più favorevole al ricorrente. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del fallimento alle spese del giudizio di cassazione in favore della società controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria proposta dalla curatela fallimentare

  • art. 102 c.p.c.

    invocato per sostenere la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso

  • art. 331 c.p.c.

    invocato in relazione alla mancata integrazione del contraddittorio in appello

  • art. 182 c.p.c.

    la Corte ha ritenuto legittima la concessione del termine per sanare il difetto di rappresentanza processuale, anche alla luce del fatto che la procura è stata poi depositata nel termine assegnato

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta sufficiente perché ha spiegato che il vizio era stato sanato nei termini assegnati

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare la correttezza dell'indirizzo della notificazione è stato riferito al notificante, mentre la controparte aveva dimostrato la diversità della sede legale

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato per la nullità della notificazione in caso di inosservanza delle disposizioni sulla persona del destinatario o di incertezza assoluta; la Corte ha ritenuto che la notifica non avesse raggiunto lo scopo

  • art. 14 Regolamento (CE) n. 1393/2007

    la notifica a mezzo posta verso altro Stato membro è stata valutata alla luce della disciplina europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia, che richiede garanzie effettive di conoscenza dell'atto da parte del destinatario

  • art. 18 Regolamento (UE) 2020/1784

    indicato come disciplina oggi sostitutiva del regolamento precedente in materia di notificazione e comunicazione degli atti negli Stati membri

  • art. 6 CEDU

    richiamato per escludere interpretazioni eccessivamente formalistiche delle norme processuali, specie in tema di accesso al giudice

  • art. 100 c.p.c.

    utilizzato per fondare il criterio dell'interesse ad agire e ad impugnare rispetto alla dedotta mancata integrazione del contraddittorio

  • art. 111 Cost.

    richiamato, insieme al principio di ragionevole durata del processo, per una lettura antiformalistica e orientata all'economia processuale

  • art. 88 c.p.c.

    evocato quale espressione del divieto di abuso del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per gli effetti economici conseguenti al rigetto del ricorso

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata in relazione alla modifica del d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di sanatoria del difetto di rappresentanza processuale, quando il vizio sia eccepito tempestivamente dalla controparte, la parte interessata deve attivarsi senza indugio per produrre la documentazione necessaria; tuttavia, se il giudice concede un termine e la sanatoria interviene entro il termine assegnato, il vizio deve ritenersi sanato.
  • La motivazione che dà conto dell'avvenuta produzione della procura nel termine concesso è sufficiente a escludere il vizio di motivazione, quando consenta di comprendere l'iter logico seguito dal giudice.
  • Nella notificazione di un atto a un soggetto stabilito in altro Stato membro dell'Unione europea, l'individuazione corretta dell'indirizzo del destinatario è un onere del notificante, che deve utilizzare le fonti legali disponibili per verificare la sede effettiva o legale della società destinataria.
  • Ai fini della validità della notifica internazionale via posta, non è sufficiente la mera prova del tentativo di recapito: occorre che dagli atti risulti una effettiva possibilità di conoscenza dell'atto da parte del destinatario; se il plico è restituito come non reclamato e non vi è prova che il destinatario abbia ricevuto l'atto, la notificazione non realizza il suo scopo.
  • La relazione dell'ufficiale giudiziario o le attestazioni postali hanno, quanto all'indicazione del luogo come sede del destinatario, valore meramente informativo e possono essere superate con prova contraria.
  • La parte soccombente non ha interesse a dedurre in cassazione la mancata integrazione del contraddittorio verso un litisconsorte necessario pretermesso quando, rigettate le altre censure, non sia nemmeno astrattamente ipotizzabile una decisione diversa e più favorevole in caso di integrazione.
  • L'interpretazione delle norme processuali deve evitare eccessivi formalismi e salvaguardare il diritto di accesso al giudice, in coerenza con l'art. 6 CEDU e con il principio di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioNullitàGiudicato

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