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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20803/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l'ottemperanza a un giudicato tributario che aveva riconosciuto al contribuente, poi deceduto, il diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione della normativa sui benefici fiscali per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. Gli eredi avevano agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva; l'Amministrazione finanziaria aveva dedotto di avere già eseguito in parte l'obbligo e sostenuto che il rimborso fosse comunque ridotto alla metà dell'importo riconosciuto, nei limiti delle risorse stanziate dalla disciplina sopravvenuta. Il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, denunciava la violazione dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 conv. in l. n. 123 del 2017, sostenendo che il giudice dell'ottemperanza aveva erroneamente escluso l'applicabilità della riduzione percentuale e dei limiti finanziari alla fase esecutiva del rimborso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia nei limiti indicati in motivazione. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva accolto il ricorso di ottemperanza degli eredi, affermando che il giudice dell'ottemperanza non poteva escludere in radice l'applicazione dello ius superveniens sulla fase esecutiva. La Corte ha precisato che la normativa sopravvenuta sui limiti quantitativi e sulla riduzione dei rimborsi si applica alla fase di attuazione ed esecuzione del giudicato, sicché il giudice di merito avrebbe dovuto verificare la disponibilità dei fondi stanziati e, se necessario, adottare i provvedimenti idonei a dare piena esecuzione al giudicato secondo la disciplina speciale, anche tramite commissario ad acta e procedure di contabilità pubblica. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per il nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge

  • art. 1, comma 665, L. 190/2014

    disciplina i rimborsi ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 entro i limiti delle risorse stanziate; rileva nella fase di attuazione/esecuzione del rimborso

  • art. 16-octies d.l. 91/2017 conv. in L. 123/2017

    precisa che il rimborso spetta nei limiti delle risorse disponibili, prevedendo riduzione percentuale e cessazione dei rimborsi una volta esauriti i fondi; si applica alla fase esecutiva e ai giudizi di ottemperanza introdotti dopo la sua entrata in vigore

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    attribuisce al giudice tributario dell'ottemperanza il potere di dare concreta attuazione al giudicato, enucleando e precisando gli obblighi da eseguire

  • art. 29 d.l. 162/2019

    richiamato come ulteriore intervento normativo sulla disciplina dei fondi destinati ai rimborsi

  • art. 16 octies d.l. 91/2017

    medesima disposizione citata anche nella motivazione come base dei limiti quantitativi al rimborso

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice deve dare attuazione concreta al giudicato e può/ deve precisare il contenuto degli obblighi da eseguire, verificando anche la compatibilità con la normativa sopravvenuta che disciplina la fase esecutiva.
  • La disciplina sopravvenuta che limita o conforma le modalità di rimborso, quando interviene sulla fase di esecuzione e non sul diritto sostanziale già accertato, si applica anche ai giudizi di ottemperanza instaurati dopo la sua entrata in vigore, indipendentemente dal fatto che il titolo sia amministrativo o giudiziale.
  • In materia di rimborsi fiscali per eventi calamitosi, l'eventuale incapienza dei fondi non comporta l'eliminazione del diritto giudizialmente accertato, ma impone al giudice dell'ottemperanza di adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione secondo le procedure di contabilità pubblica previste dall'ordinamento.
  • Il giudicato sul diritto al rimborso resta fermo quanto all'an; la normativa successiva può incidere sul quomodo dell'adempimento e sulle modalità di liquidazione, non sulla spettanza del diritto accertato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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