Cassazione Penale, Ordinanza n. 13169/2026 del 10/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto da due imputati avverso una sentenza del GIP che aveva applicato la pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti. In particolare, ad uno degli imputati era stata applicata la pena di anni 3, mesi 5 e giorni 10 di reclusione e all'altro la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, in relazione al reato di detenzione ai fini di cessione di marijuana e hashish, in concorso tra loro e con continuazione. I ricorrenti deducevano, ciascuno con un unico motivo, vizio di motivazione per il mancato proscioglimento, sostanzialmente contestando che il giudice avesse accolto la richiesta di patteggiamento nonostante la presenza, a loro dire, di ragioni per definire il processo con proscioglimento. La Corte rileva però che, contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è consentito solo per specifici motivi tassativi; la censura proposta, diretta a ottenere il proscioglimento nel merito, non rientra tra quelli ammessi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha affermato che, in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché i ricorrenti hanno lamentato soltanto il mancato proscioglimento, senza dedurre alcuna delle questioni tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il gravame è stato ritenuto non consentito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
regola il patteggiamento; la sentenza emessa ai sensi di tale norma è soggetta a impugnazione nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
il ricorso avverso sentenza ex art. 444 c.p.p. viene trattato secondo il rito camerale previsto dalla disposizione richiamata.
in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato.
richiamato quale norma sulla continuazione.
art. 73, commi 1, 4 e 6, D.P.R. 309/1990
norma incriminatrice relativa alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di cessione a terzi, con richiamo alle varie ipotesi e al trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le impugnazioni di legittimità sono ammesse solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- La censura che mira, in sede di ricorso per cassazione avverso il patteggiamento, a ottenere il proscioglimento nel merito non è consentita se non si traduce in una delle specifiche violazioni deducibili ex lege, come il difetto di volontà, la mancata corrispondenza tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella causa d'inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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