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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10247/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato ha chiesto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più condanne definitive: la Corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto solo in parte l'istanza, riconoscendo la continuazione tra due sentenze di condanna per reati in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990 e rideterminando la pena complessiva in anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, ma ha rigettato la richiesta nella parte relativa al vincolo con una precedente condanna per reati associativi. Con il ricorso è stato dedotto un unico motivo di mancanza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, sostenendo che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione fosse carente di motivazione nel negare la continuazione per la parte residua dell'istanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo unico, osservando che il preteso difetto di motivazione non emergeva dal provvedimento impugnato e che, comunque, la censura non era consentita nei limiti del giudizio di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio per cui il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede la verifica di concreti indicatori del medesimo disegno criminoso e grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti. La motivazione del giudice dell'esecuzione è stata ritenuta coerente con la giurisprudenza sul rapporto tra reato associativo e reati fine, escludendosi la continuazione per i reati non programmabili perché legati a circostanze contingenti e occasionali. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    ex art. 671 cod. proc. pen.

    disciplina il riconoscimento in executivis della continuazione tra reati già giudicati con sentenze definitive.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    indica i reati in materia di stupefacenti oggetto di due delle sentenze poste a base dell'istanza di continuazione.

  • art. 416-bis c.p.

    reato associativo richiamato quale titolo di condanna per il quale è stata negata la continuazione.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    artt. 416-bis cod. pen., 74 TU Stup.

    associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiamata quale reato associativo ostativo, nel caso concreto, al riconoscimento della continuazione con i reati fine non programmabili.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna ... alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    base della condanna al pagamento della sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica rigorosa di indici concreti del medesimo disegno criminoso: omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e programmazione preventiva delle successive azioni.
  • Non basta invocare la sola contiguità cronologica tra i fatti o l'identità del titolo di reato: il condannato ha l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza di continuazione.
  • Tra reato associativo e reati fine non è configurabile la continuazione quando i reati fine, pur inseriti nell'attività del sodalizio e funzionali al suo rafforzamento, non risultano programmabili sin dall'origine perché legati a circostanze contingenti e occasionali.
  • In cassazione non è consentito prospettare un generico difetto di motivazione se dal testo dell'ordinanza impugnata emerge una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e non viziata da violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati in materia di lavoro
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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