Cassazione Penale, Sentenza n. 26060/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda plurimi imputati condannati in appello per due episodi di tentata importazione di sostanze stupefacenti. Il primo episodio, contestato a più soggetti, concerne una trattativa tra marzo e aprile 2010 per importare circa 8-10 kg di cocaina dall’estero, con arrivo in Italia tramite valigia su volo internazionale e successiva presa in carico all’aeroporto di Milano Malpensa; il secondo, contestato ad altri imputati, concerne il finanziamento e l’organizzazione, tra il 2012 e il febbraio 2013, dell’acquisto di una partita di droga in Colombia, con introduzione in Italia via porto di Gioia Tauro, operazione che non giunse a compimento. In appello la responsabilità era stata confermata, con riqualificazione del secondo fatto da consumato a tentato e rideterminazione delle pene. I ricorsi in cassazione hanno investito soprattutto: la configurabilità del tentativo punibile ex art. 56 c.p. in materia di importazione di stupefacenti; l’affidabilità o meno delle trattative (“droga parlata”) e la necessità di una controparte identificata; la qualificazione della sostanza come cocaina; l’identificazione di alcuni imputati nei soggetti menzionati nelle intercettazioni; il concorso di persone e la distinzione dalla mera connivenza; la recidiva; il diniego delle attenuanti generiche; alcune statuizioni di competenza territoriale; l’utilizzabilità delle intercettazioni per asserita iscrizione a catena; la mancata o insufficiente motivazione su alcune pene accessorie e sulla continuazione. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili tutti i ricorsi, confermando la decisione impugnata e condannando i ricorrenti alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondate o non autosufficienti le doglianze comuni sulla inutilizzabilità delle intercettazioni, sulla competenza territoriale, sulla configurabilità del tentativo di importazione, sulla natura cocainica della sostanza, sulla valutazione delle prove indiziarie, sul dolo e sul concorso di persone, sulla recidiva e sulle attenuanti generiche. Ha inoltre escluso la maturazione della prescrizione e ha rilevato l’inammissibilità del motivo sulla continuazione per difetto di specificità. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il tentativo punibile richiede atti idonei e univocamente diretti alla commissione del reato; nelle importazioni di stupefacenti la soglia del tentativo può essere superata da una trattativa seria e affidabile, non da mere ideazioni o atti preparatori.
La Corte ribadisce che la qualificazione del fatto dipende dalla concreta ricostruzione della trattativa e della sostanza oggetto dell’accordo; in assenza di sequestro, la natura della droga può essere desunta da indizi gravi, precisi e concordanti.
Il termine di durata delle indagini decorre dall’iscrizione corretta nel registro; nelle indagini su reati permanenti o protratti possono esservi nuove iscrizioni in presenza di nuovi elementi, senza automatica inutilizzabilità delle intercettazioni.
È richiamato in relazione alla iscrizione della notizia di reato e al divieto di iscrizione a catena, ma la Corte esclude che nel caso concreto vi sia stata duplicazione illegittima.
La competenza per territorio nel tentativo si radica nel luogo dell’ultimo atto esecutivo idoneo e univoco alla consumazione.
Richiamato solo in via subordinata dalle difese sulla competenza, ma non applicato perché la Corte ha ritenuto determinato il foro competente.
La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice d’appello mostra di avere svolto un vaglio critico e di avere risposto ai motivi di impugnazione.
La prova indiziaria, specie nelle intercettazioni, deve essere valutata secondo gravità, precisione e concordanza; il ricorso a una diversa lettura del compendio non è consentito in cassazione.
La pronuncia ribadisce che l’affermazione di responsabilità richiede prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma che il giudizio di merito resta insindacabile se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
La recidiva richiede una valutazione concreta della relazione qualificata tra precedente e nuovo reato; nel caso concreto la Corte ha ritenuto sufficiente il precedente associativo e la persistente spinta criminosa.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione valorizzi gravità del fatto, ruolo dell’imputato e assenza di resipiscenza, anche con motivazione sintetica ma non apparente.
La determinazione della pena è censurabile solo per manifesta illogicità; non è necessario un dettaglio analitico di tutti i criteri se la motivazione rende intellegibili gli elementi preponderanti.
Il giudizio di equivalenza tra circostanze è discrezionale e sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o dell’arbitrarietà.
La minima partecipazione non è riconoscibile quando il contributo sia causalmente apprezzabile; inoltre opera la preclusione connessa all’aggravante del numero dei concorrenti richiamata dall’art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990.
Le pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente sono applicabili entro il limite normativo e non risultano automaticamente travolte dalla sola riduzione della pena principale, se non devolute in appello.
Richiamato per il calcolo della prescrizione, che la Corte esclude sia maturata per entrambi i capi contestati.
Richiamato per l’aumento del termine prescrizionale massimo, con conseguente non maturazione della prescrizione alla data della decisione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel delitto di importazione di stupefacenti, il tentativo punibile non richiede necessariamente il conseguimento della disponibilità materiale della droga, ma può essere integrato da una trattativa già seriamente avviata, caratterizzata da concretezza, affidabilità e univocità degli atti rispetto all’introduzione della sostanza nel territorio nazionale.
- La qualificazione di una vicenda come mera fase preparatoria o come tentativo punibile va compiuta sulla base dell’intero compendio probatorio, non isolando singole espressioni conversazionali dal contesto complessivo degli incontri, dei ruoli e dei riscontri esterni.
- Quando la sostanza stupefacente non sia stata sequestrata, la sua natura può essere provata in via logica tramite indizi convergenti; il dubbio residuale impone il favor rei, ma solo se l’inferenza non consente di raggiungere una conclusione oltre il ragionevole dubbio.
- Nelle importazioni di droga, l’identificazione nominativa della controparte estera non è requisito indefettibile: ciò che rileva è l’esistenza di contatti effettivi e concretamente affidabili, desumibili anche indirettamente dalle conversazioni e dalla progressione delle trattative.
- Il concorso di persone richiede un contributo causalmente apprezzabile e la coscienza e volontà di cooperare al reato; la sola presenza o il mero interesse economico non bastano, ma possono assumere rilievo le condotte di finanziamento, mediazione, raccordo logistico o supporto organizzativo.
- La desistenza volontaria ex art. 56 c.p. non può essere desunta da formule verbali ambigue se il contesto mostra che si tratta di una mossa tattica o di pressione sulla controparte e non di una reale rinuncia autonoma all’azione criminosa.
- La recidiva non può essere applicata in modo automatico sulla base del mero precedente penale, ma richiede una verifica concreta della relazione qualificata tra il precedente e il nuovo reato; tuttavia, un precedente grave e un quadro di persistente militanza criminale possono integrare tale giudizio.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la comparazione tra circostanze sono legittimi se la motivazione individua elementi ostativi sufficienti, come gravità del fatto, intensità del dolo, ruolo dell’imputato e assenza di resipiscenza; non è necessaria una replica analitica a ogni deduzione difensiva.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio: sono inammissibili i motivi che si risolvono nella richiesta di una lettura alternativa delle intercettazioni, dei tabulati o dei riscontri investigativi, in mancanza di un vero travisamento decisivo.
- La motivazione per relationem è compatibile con l’obbligo motivazionale solo se il giudice di appello si confronta con i motivi devoluti e rende percepibile un autonomo vaglio critico delle ragioni poste a fondamento della decisione richiamata.
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