Cassazione Penale, Ordinanza n. 11155/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena in mesi quattro di arresto ed euro 3.000 di ammenda per la violazione dell'art. 116, comma 15, cod. strada. Con il primo motivo ha dedotto erronea valutazione del fatto ed erronea interpretazione della norma incriminatrice, sostenendo che non fosse stata provata la definitività della precedente violazione necessaria per integrare la recidiva nel biennio. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando l'erronea applicazione degli artt. 132 e 133 c.p. e la carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla pena concretamente irrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico e aspecifico il primo motivo, osservando che, in materia di guida senza patente, per dimostrare la recidiva nel biennio non è necessaria una prova documentale della definitività della precedente violazione, essendo sufficiente un minimo di prova, anche tramite la testimonianza dell'agente operante. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva valorizzato la deposizione dell'operante di polizia circa il precedente controllo e la contestazione analoga, senza che l'imputato avesse allegato elementi contrari. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, poiché il diniego delle attenuanti generiche era motivato con riferimento all'assenza di elementi positivi e alla negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali, in linea con la giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, cod. strada
Per la recidiva nel biennio idonea a escludere la depenalizzazione della guida senza patente non è necessaria una prova documentale della definitività della precedente violazione; è sufficiente un minimo di prova, anche testimoniale, e in mancanza di elementi contrari da parte dell'imputato il requisito può ritenersi integrato.
Richiamato dal ricorrente per contestare la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata in quanto il trattamento sanzionatorio era adeguatamente motivato.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione dei criteri di commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione fondata su assenza di elementi positivi e precedenti penali.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando l'assenza di elementi positivi e i precedenti penali dell'imputato, senza necessità di confutare puntualmente ogni deduzione difensiva.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Non citato.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/6/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende presuppone la non ravvisabilità di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di guida senza patente, ai fini della recidiva nel biennio non occorre una prova documentale della definitività della precedente violazione: è sufficiente un nucleo minimo di prova, anche desumibile dalla testimonianza dell'operante di polizia, purché non siano allegati elementi contrari dall'imputato.
- Il motivo di ricorso che ripropone censure già esaminate dal giudice di merito, senza specifiche confutazioni della motivazione della sentenza impugnata, è generico e aspecifico e può condurre all'inammissibilità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi l'assenza di elementi positivi e i precedenti penali dell'imputato; non è necessaria una risposta analitica a ogni singola deduzione difensiva.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa nella sua proposizione, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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