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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24063/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consulente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un architetto per compensi professionali relativi a due progetti di lottizzazione edilizia predisposti su incarico di una committente. Nel giudizio di opposizione il tribunale nominò un consulente tecnico d'ufficio per verificare la conformità del progetto alle direttive della lettera d'incarico. La committente rimase soccombente e, in un separato giudizio, convenne il consulente tecnico, ritenendolo responsabile di aver contribuito alla sua soccombenza mediante una perizia asseritamente falsa, chiedendone il risarcimento dei danni. In primo grado e in appello fu accolta l'eccezione di prescrizione, ma la Cassazione cassò la decisione e rinviò, ritenendo efficace l'interruzione della prescrizione operata da una raccomandata. In sede di rinvio, la Corte d'appello rigettò però la domanda nel merito, escludendo sia il dolo sia la colpa del consulente, perché questi aveva correttamente evidenziato che il progetto dell'architetto, pur conforme all'incarico, aveva un limite intrinseco dovuto al fatto che i terreni interessati non erano tutti di proprietà della sola committente, con conseguente impossibilità di rispettare le distanze legali e di ottenere l'approvazione comunale. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: violazione degli artt. 373 c.p. e 64 c.p.c. per mancato riconoscimento di dolo o colpa grave; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla direttiva sul rispetto delle distanze legali; omessa o apparente motivazione sul nesso tra ubicazione degli edifici e mancato rispetto delle distanze; motivazione manifestamente illogica sulla ritenuta utilità del progetto; violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese di tutti i gradi, compresi quelli conclusi favorevolmente in Cassazione sulla prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i primi quattro motivi fossero infondati o inammissibili, perché la motivazione della sentenza di rinvio superava ampiamente il minimo costituzionale e non era censurabile in cassazione con doglianze di insufficienza, contraddittorietà o diversa lettura del merito. La Corte ha osservato che il giudice di merito aveva escluso motivatamente la configurabilità del reato ex art. 373 c.p. e della responsabilità ex art. 64 c.p.c. per mancanza dell'elemento soggettivo, avendo escluso non solo il dolo ma anche la colpa del consulente. Le censure sulla difformità o inutilità del progetto sono state ritenute inconferenti, perché riguardavano l'operato del progettista e non la condotta del consulente tecnico. È stato rigettato anche il quinto motivo sulle spese: il giudice del rinvio può regolare le spese secondo l'esito globale della lite e non per singola fase, potendo quindi porre le spese a carico della parte che, pur vittoriosa in Cassazione su un profilo processuale, risulti complessivamente soccombente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 373 c.p.

    La Corte richiama la norma solo per escludere, in fatto, la configurabilità del reato di falsa perizia per mancanza dell'elemento soggettivo.

  • art. 64 c.p.c.

    La responsabilità del consulente è esclusa perché il giudice di merito ha ravvisato l'assenza non solo del dolo ma anche della colpa.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo è limitato al minimo costituzionale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è sindacabile solo se del tutto mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 91 c.p.c.

    Il giudice del rinvio deve liquidare le spese secondo l'esito globale del processo, non per singoli gradi separatamente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, le doglianze sulla motivazione sono ammissibili solo entro il perimetro del minimo costituzionale: non sono più proponibili censure di mera insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione.
  • Quando il giudice di merito ha escluso in modo motivato sia il dolo sia la colpa del consulente, la responsabilità ex art. 64 c.p.c. e la correlata rilevanza penalistica non possono essere rimesse in discussione mediante una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Le censure di legittimità non possono trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito o in una contestazione della ricostruzione fattuale operata dal giudice di appello.
  • In tema di spese processuali, se la causa è rinviata anche per la regolazione delle spese, il giudice del rinvio applica il principio della soccombenza all'esito complessivo della lite, potendo porre le spese a carico della parte complessivamente soccombente anche se essa abbia ottenuto un esito favorevole in uno dei precedenti gradi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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