Sentenza del 06/09/2022 n. 26283 - Corte di Cassazione
Riscossione - Impugnazione atti conosciuti per il tramite dell'estratto di ruolo - Comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente impugnava l'iscrizione ipotecaria iscritta per un debito risultante da un estratto di ruolo, contestando di non aver mai ricevuto le cartelle e le intimazioni ivi riportate, deducendo prescrizione delle pretese e l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria. Equitalia Sud proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva dato ragione al contribuente ritenendo impugnabili gli atti dalla stessa dedotti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Equitalia Sud e ha compensato le spese. Le Sezioni Unite hanno altresì affermato, ex art. 363 c.p.c., il principio di diritto secondo cui l'art. 3‑bis del d.l. 21/10/2021 n.146 (conv. L. 215/21), che ha inserito il comma 4‑bis nell'art. 12 del DPR 602/1973, si applica ai processi pendenti poiché specifica e connota l'interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella non notificati o invalidamente notificati; hanno inoltre ritenuto manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate.
Norme richiamate
La norma stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile e limita la possibilità di impugnare direttamente ruolo e cartella ritenuti invalidamente notificati ai soli casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio specifico (es. impedimento alla partecipazione ad appalti pubblici, riscossione di somme da soggetti pubblici, perdita di benefici nei rapporti con pubbliche amministrazioni). Le Sezioni Unite hanno ritenuto che tale disciplina specifica l'interesse ad agire e si applica ai processi pendenti.
art. 12 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (comma 4‑bis)
Attraverso il comma 4‑bis è ricognita la natura non impugnabile dell'estratto di ruolo e sono fissati i casi tassativi di impugnabilità diretta del ruolo/cartella non notificati o invalidamente notificati; la Corte interpreta la disposizione come regolatrice dell'interesse a tutela, non come norma retroattiva in senso illegittimo.
art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (giudice tributario e atti impugnabili)
Il ruolo e la cartella sono atti impugnabili ai sensi dell'art. 19; la giurisprudenza pregressa aveva ammesso l'impugnazione immediata del ruolo/cartella non notificati, ma la nuova disposizione (comma 4‑bis) ne riformula la soglia dell'interesse ad agire, senza eliminare il novero degli atti impugnabili.
art. 615 e art. 617 c.p.c. (opposizioni all'esecuzione)
La Corte richiama questi rimedi come vie alternative di tutela (opposizione all'esecuzione) per contestare l'irregolarità della sequenza procedimentale o la notificazione dell'atto presupposto; sottolinea che non sussiste un vuoto di tutela anche senza l'impugnazione immediata dell'estratto.
Costituzione (artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117) e Convenzione EDU art. 6 / Protocollo n.1 art.1
Le questioni di legittimità costituzionale relative a questi articoli e ai principi CEDU sono state ritenute manifestamente infondate: la limitazione dell'accesso alla tutela immediata per specifici casi è compatibile con la Costituzione e con i margini di regolazione procedurale riconosciuti al legislatore e con le garanzie complessive d'accesso alla giustizia.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo è un elaborato informatico e non un atto impositivo: di per sé non è impugnabile; per contestare il credito occorre impugnare l'atto impositivo (cartella/ruolo) o l'atto esecutivo conseguente.
- Dalla novella (art. 3‑bis / comma 4‑bis art.12 DPR 602/73) la possibilità di impugnare direttamente ruolo/cartella non notificati o invalidamente notificati è circoscritta ai soli casi tassativi in cui il contribuente dimostri un pregiudizio specifico e concreto (es. esclusione da gara, perdita di benefici, impossibilità di riscuotere da enti pubblici).
- La disciplina che ridefinisce l'interesse ad agire si applica ai processi pendenti quando incide sulla decisione, perché ha natura procedurale e dinamica; pertanto il giudice può richiedere la prova del pregiudizio anche durante il giudizio e in sede di legittimità.
- Le azioni qualificabili come 'accertamento negativo' sulla mera esistenza del credito risultante dall'estratto sono, in linea di principio, improcedibili davanti alle commissioni tributarie; il contribuente deve dimostrare l'esistenza di un interesse attuale e concreto alla pronuncia.
- In assenza del pregiudizio tassativamente previsto, il contribuente deve attivare i rimedi alternativi: impugnare l'atto esecutivo conseguente (es. iscrizione ipotecaria, pignoramento) o proporre opposizioni all'esecuzione (art. 615/617 c.p.c.) per ottenere una tutela effettiva.
- Le richieste generiche e non supportate da documentazione circa il contenuto delle cartelle o la prova della mancata notificazione rischiano di essere dichiarate inammissibili: occorre specificità probatoria.
- Nei procedimenti concorsuali (fallimento) e nelle procedure in cui l'estratto è rilevante per l'ammissione al passivo, l'estratto può essere prodotto come elemento documentale per l'ammissione, ma la regolarità della notificazione può avere efficacia diversa a seconda del contesto procedurale.
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