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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37815/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatore per il pagamento del residuo corrispettivo di un contratto di appalto del 17 giugno 2009 avente a oggetto la progettazione, realizzazione e installazione in Egitto di un impianto di trasporto e cernita di arachidi. La committente sosteneva che l'opera fosse difforme rispetto a quanto commissionato, con portata inferiore a quella pattuita, presenza di inconvenienti, ritardo di oltre un anno nella consegna e interruzione dei lavori da parte dell'appaltatore, che avrebbe abbandonato il cantiere. Chiedeva quindi la riduzione del prezzo, il risarcimento dei danni e, in subordine, la risoluzione del contratto con restituzione di quanto percepito e ritiro dell'impianto. I giudici di merito hanno respinto l'opposizione ritenendo che l'appalto, ridimensionato per scelta della committente rispetto al progetto iniziale, riguardasse solo la fornitura dei nastri trasportatori, che tali opere fossero state consegnate e messe in funzione, e che non fosse stata provata una tempestiva denuncia dei vizi. In cassazione la committente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 1453 c.c. per avere la Corte d'appello escluso l'ordinaria responsabilità per inadempimento, sostenendo che l'impianto non era mai stato ultimato né consegnato funzionante; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 1667 c.c., assumendo che l'azione non fosse soggetta a decadenza perché l'appaltatore avrebbe riconosciuto in corso d'opera i vizi di funzionamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva accertato in fatto, con valutazione non sindacabile nei termini proposti, che l'opera commissionata era stata ridotta alla sola fornitura dei nastri trasportatori, effettivamente consegnati e messi in funzione, sicché correttamente era stata applicata la disciplina dei vizi dell'appalto e non quella dell'inadempimento totale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la dedotta riconoscenza dei vizi in corso d'opera presupponeva un accertamento di fatto non emergente dalla sentenza impugnata e non adeguatamente localizzato nel ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    La norma sull'inadempimento contrattuale non è applicabile quando il giudice di merito accerti che l'opera appaltata è stata effettivamente eseguita e consegnata, sia pure con contestazioni sui vizi; in tale evenienza rileva la disciplina speciale dell'appalto.

  • art. 1667 c.c.

    L'azione per vizi e difformità dell'opera è soggetta a decadenza se il committente non prova la tempestiva denuncia dei vizi entro il termine previsto dalla legge o dal contratto; il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore deve risultare da un accertamento di fatto specifico.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per sovvertire un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce il parametro del contributo unificato richiamato per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, se il giudice accerta che l'opera commissionata è stata effettivamente eseguita e consegnata, anche parzialmente o con adattamenti concordati, la contestazione del committente va inquadrata nella disciplina dei vizi e difformità dell'opera e non nella responsabilità per inadempimento totale ex art. 1453 c.c.
  • L'azione del committente per difformità e vizi dell'opera è soggetta ai termini di decadenza previsti dall'art. 1667 c.c.; grava sul committente l'onere di provare la tempestiva denuncia dei vizi dalla loro scoperta.
  • Il dedotto riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore integra una questione di fatto che deve risultare specificamente dall'impugnata decisione o comunque essere puntualmente localizzata nel ricorso per cassazione; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una diversa ricostruzione del fatto storico già operata dai giudici di merito, quando la doglianza è formalmente prospettata come violazione di legge ma mira sostanzialmente a contestare l'accertamento fattuale.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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