Cassazione Civile, Ordinanza n. 02999/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Una società editrice aveva impugnato un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale dei giornalisti per contributi e sanzioni relativi a vari collaboratori impiegati nelle riviste edite dalla società. I giudici di merito avevano ritenuto, sulla base delle prove testimoniali, che tali lavoratori dovessero essere qualificati come giornalisti subordinati e non come semplici collaboratori soggetti al CCNL dei grafici; avevano inoltre escluso la buona fede della società ai fini dell'esonero dalle sanzioni. Il fallimento della società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non fosse stata adeguatamente valutata la deposizione di un teste che, a suo dire, escludeva la natura giornalistica dell'attività dei collaboratori; 2) violazione dell'art. 28 l. n. 69/1963 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'onere di provare la subordinazione gravasse sull'ente previdenziale e che, trattandosi di riviste tecnico-scientifiche, non potesse applicarsi il contratto dei giornalisti; 3) violazione dell'art. 116 l. n. 388/2000, assumendo che la buona fede derivasse da elementi ulteriori rispetto alla mancata conoscenza dell'iscrizione all'albo dei giornalisti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato la preclusione del sindacato di legittimità in presenza di doppia conforme fondata sulle medesime ragioni di fatto, oltre al fatto che i giudici di merito avevano comunque valutato il materiale istruttorio senza essere tenuti a considerare ogni singola deposizione. Sul secondo motivo ha osservato che la censura presupponeva un fatto nuovo, non risultante dalla sentenza, relativo alla non iscrizione del direttore nell'albo dei giornalisti, e ha escluso anche la violazione dell'art. 2697 c.c., poiché la Corte territoriale non aveva invertito l'onere della prova ma aveva ritenuto provato il rapporto di lavoro subordinato giornalistico. Sul terzo motivo ha ritenuto che la deduzione di fatti ulteriori a sostegno della buona fede introducesse circostanze nuove non dedotte nei gradi di merito; inoltre ha richiamato il principio per cui non può invocarsi il pagamento in buona fede al creditore apparente quando si controverte dell'erroneo inquadramento di giornalisti e del conseguente credito contributivo dell'ente previdenziale. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per l'inammissibilità, è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è scrutinabile quando la sentenza impugnata è conforme a quella di primo grado sulle stesse ragioni di fatto, operando la preclusione della doppia conforme.
art. 348 ter, ult. co., c.p.c.
In presenza di doppia conforme, è precluso il ricorso per cassazione fondato sul vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. sulle medesime questioni fattuali.
La norma è richiamata come applicabile al caso del direttore di rivista non giornalista; la censura è stata ritenuta inammissibile perché presupponeva un fatto nuovo non emerso dalla sentenza.
Non vi è violazione dell'onere della prova quando il giudice di merito, sulla base delle prove raccolte, accerta in fatto la subordinazione; non si configura inversione dell'onere probatorio.
L'esonero da sanzioni per buona fede non è riconoscibile quando la deduzione difensiva si fonda su fatti nuovi non allegati tempestivamente e, in materia di errato inquadramento dei giornalisti, non è invocabile il pagamento al creditore apparente con efficacia liberatoria.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
L'inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme fondata sulle medesime ragioni di fatto, il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile in cassazione se la censura mira in sostanza a un riesame del merito.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola risultanza istruttoria, essendo sufficiente una valutazione complessiva del materiale probatorio logicamente coerente.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando, invece, ritenga provato il fatto costitutivo sulla base delle prove acquisite.
- Non possono essere valorizzati in cassazione fatti nuovi o non tempestivamente allegati nei gradi di merito per sostenere una diversa qualificazione del rapporto o la buona fede ai fini dell'esonero da sanzioni.
- In tema di contributi dovuti per lavoratori giornalisti, l'erroneo versamento ad altro ente previdenziale non ha efficacia liberatoria se il credito è dovuto all'ente competente e il rapporto è stato correttamente riqualificato dal giudice di merito.
- La buona fede idonea a escludere le sanzioni non può essere affermata sulla base di mere allegazioni tardive o di un generico affidamento soggettivo, occorrendo una compiuta deduzione dei fatti costitutivi nei gradi di merito.
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