Cassazione Civile, Ordinanza n. 32692/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un trasferimento immobiliare del 2009, formalmente qualificato come donazione, che una parte ha chiesto di revocare per sopravvenienza di figlio ai sensi dell'art. 803 c.c., assumendo però che l'atto fosse in realtà simulato e che, in base a una scrittura privata contestuale, le parti avessero voluto una compravendita a titolo oneroso con prezzo pattuito e obbligo di ritrasferimento in caso di mancato pagamento. La controparte ha negato la validità della scrittura, ha sostenuto che il trasferimento era frutto di accordi familiari collegati alla vicenda ereditaria della madre del beneficiario e ha chiesto anche la restituzione dei canoni di locazione percepiti dall'attrice. Il Tribunale ha rigettato le domande attoree e accolto la domanda sui canoni; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo la fattispecie riconducibile a donazione remuneratoria e quindi non revocabile. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: (1) nullità della motivazione e violazione dell'art. 770 c.c. per contraddittorietà tra qualificazione come donazione remuneratoria e affermazione di un'operazione a prestazioni corrispettive; (2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. per mancata considerazione di documenti successivi prodotti in appello, relativi all'impugnazione del testamento materno e all'acquiescenza/ rinuncia all'azione di riduzione; (3) omessa o apparente motivazione sulla consulenza grafologica che aveva concluso per la falsità della firma sulla scrittura privata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile ma infondato il primo motivo, escludendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse affetta da nullità: pur presentando profili di sovrapposizione concettuale, essa consentiva di comprendere che la Corte territoriale aveva in sostanza confermato la qualificazione del negozio come donazione remuneratoria, individuando un "movente remuneratorio" nella rinuncia all'azione di riduzione compiuta in occasione della vicenda successoria materna, e che tale qualificazione rendeva l'atto irrevocabile ex art. 805 c.c. Ha dichiarato infondato il secondo motivo perché la circostanza che il beneficiario avesse successivamente impugnato il testamento e la propria dichiarazione di rinuncia non era un fatto decisivo, essendo successiva di molti anni rispetto alla donazione e semmai rilevante solo in relazione all'ingratitudine, comunque inidonea a incidere sulla irrevocabilità della donazione remuneratoria. Ha dichiarato inammissibile, per la parte ex art. 360 n. 5 c.p.c., e infondato, per la parte relativa al vizio di motivazione, anche il terzo motivo, rilevando che la sentenza impugnata aveva esaminato la c.t.u. grafologica, le osservazioni del consulente di parte e la questione della mancata esecuzione di esami strumentali, dando una motivazione esistente, coerente e comprensibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è la norma invocata per la revoca della donazione per sopravvenienza di figli; la Corte non ne nega l'operatività in astratto, ma la ritiene inapplicabile alla fattispecie perché l'atto è qualificato come donazione remuneratoria
la donazione remuneratoria è ritenuta irrevocabile anche per sopravvenienza di figli, con conseguente rigetto della domanda di revocazione
definisce la donazione remuneratoria come attribuzione gratuita compiuta per riconoscenza o per remunerare un servizio, pur in assenza di obbligo giuridico; la Corte la ritiene compatibile con la fattispecie concreta
la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente è configurabile solo nei casi di anomalia motivazionale estrema, non per semplice insufficienza o contraddittorietà non radicale
è il parametro per denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 132 c.p.c.
il vizio è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di riesaminare il merito o la sufficienza della motivazione
opera la preclusione al motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. nei casi di doppia conforme, come nella specie
richiamato per spiegare che anche nella donazione remuneratoria il servizio reso può avere valore economico, fino a incidere sulla garanzia per evizione
art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
a seguito del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La donazione remuneratoria resta una liberalità, sebbene sia determinata da riconoscenza o dalla volontà di remunerare un servizio non dovuto; non si trasforma automaticamente in un contratto a prestazioni corrispettive per il solo fatto che sia collegata a una rinuncia o ad altra utilità ricevuta dal donante.
- La revoca della donazione per sopravvenienza di figli non è esperibile quando l'atto sia qualificabile come donazione remuneratoria, poiché tale figura è reputata irrevocabile ai sensi dell'art. 805 c.c.
- Ai fini della qualificazione del negozio, il giudice di merito può valorizzare il contesto complessivo e il movente remuneratorio senza che sia necessario che esso risulti espressamente dall'atto.
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di vizio motivazionale è ammissibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": la nullità ricorre soltanto in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
- Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la richiesta di una nuova valutazione delle prove o della consulenza tecnica.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio di omesso esame di fatti decisivi già valutati in modo conforme dai giudici di merito.
- La successiva condotta del donatario, intervenuta a distanza di anni dalla donazione, non è di regola decisiva per escludere la donazione remuneratoria, potendo al più rilevare sul diverso piano dell'ingratitudine, se astrattamente compatibile con la disciplina applicabile.
- La motivazione è sufficiente quando consente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice, anche se contiene formulazioni non perfettamente lineari o espressive di concetti in parte sovrapposti.
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