Cassazione Civile, Ordinanza n. 15083/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, all'esito della procedura di revisione del classamento delle unità immobiliari ubicate in una microzona comunale, aveva rideterminato classe e rendita catastale ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311/2004. I contribuenti avevano impugnato l'atto e il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso; la CTR del Lazio aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo non congruamente motivato il provvedimento. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 e dei principi generali sulla motivazione degli atti catastali, sostenendo che la CTR avesse erroneamente reputato insufficiente la motivazione dell'avviso di riclassamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura dell'Agenzia delle entrate. Ha ribadito che, nella revisione parziale del classamento ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, il provvedimento deve essere motivato in modo rigoroso e specifico, indicando gli elementi concreti che incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare, e non può limitarsi al richiamo della microzona e dello scostamento tra valori medi. Ha quindi confermato la decisione della CTR che aveva annullato l'avviso per motivazione inadeguata e ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
consente la revisione del classamento nelle microzone con significativo scostamento tra valore di mercato medio e valore catastale medio, ma richiede un obbligo motivazionale rigoroso e specifico in ordine ai concreti elementi che incidono sul singolo immobile
art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998
individua i parametri da considerare nella motivazione del nuovo classamento, come qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie dell'immobile
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
disciplina il procedimento camerale non partecipato davanti alla Corte di cassazione
art. 1-bis d.l. n. 168/2016, conv. in l. n. 197/2016
ha sostituito la disciplina del contraddittorio camerale richiamata dalla Corte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sua applicazione poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Nella revisione del classamento catastale delle unità immobiliari site in microzone anomale, la motivazione dell'avviso deve essere concreta, analitica e riferita alla singola unità immobiliare, non potendo esaurirsi nel richiamo al significativo scostamento tra valori medi e alla microzona di appartenenza.
- L'operazione di riclassamento ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 ha natura "diffusa" e presuppone una duplice verifica: l'individuazione chiara dei fattori generali che giustificano la revisione della microzona e la specificazione dei criteri applicati al singolo immobile.
- Non è sufficiente una motivazione per relationem o meramente assertiva fondata su formule generiche di stile; occorre che l'atto consenta al contribuente di conoscere ex ante le ragioni del provvedimento e di esercitare efficacemente il diritto di difesa.
- La motivazione dell'atto catastale non può essere integrata successivamente in giudizio dall'Amministrazione finanziaria, poiché la legittimità del provvedimento va valutata ex ante sulla base del contenuto originario dell'atto.
- Ai fini del nuovo classamento rilevano non solo il fattore posizionale e la qualità del contesto urbano, ma anche le caratteristiche edilizie specifiche del fabbricato e della singola unità immobiliare; non è consentito presumere che tutti gli immobili della stessa microzona abbiano la medesima classe.
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