Cassazione Penale, Sentenza n. 36018/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato continuato di detenzione e trasporto illeciti di 3,420 kg di cocaina, commesso in concorso con altri soggetti e in tempi diversi. Il G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 29 giugno 2017, aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/1990 e, applicata la diminuente del rito, aveva inflitto cinque anni di reclusione ed euro 20.000 di multa, oltre alle pene accessorie. La Corte di appello di Napoli, il 3 dicembre 2025, aveva ridotto la reclusione a quattro anni e otto mesi, revocato l’interdizione legale e sostituito l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea di cinque anni, confermando nel resto. Con il primo motivo, il ricorrente denunciava violazione dell’art. 585, commi 4 e 5, c.p.p. e vizio di motivazione per la declaratoria d’inammissibilità della richiesta di riconoscimento della continuazione esterna con reati giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza divenuta irrevocabile il 28 maggio 2019. Sosteneva di non aver potuto proporre la richiesta nei motivi originari di appello, presentati prima che quella sentenza divenisse definitiva. L’istanza era stata depositata telematicamente il 27 novembre 2025 e conosciuta dalla Corte territoriale all’udienza del 3 dicembre 2025. Con il secondo motivo denunciava le medesime violazioni in relazione al diniego delle attenuanti generiche, contestando il rilievo attribuito all’assenza di condotte riparatorie e collaborative e deducendo di avere un solo precedente penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: quando la sentenza relativa agli altri reati diviene irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare, la continuazione esterna può essere richiesta in appello mediante motivi nuovi, da presentare entro il termine di decadenza previsto dall’art. 585, commi 4 e 5, c.p.p., accompagnati dalla documentazione dei titoli rilevanti. La richiesta depositata il 27 novembre 2025, appresa dalla Corte territoriale soltanto all’udienza del 3 dicembre 2025, era tardiva, essendo ormai scaduto il termine per i motivi nuovi. Resta comunque possibile chiedere la continuazione in sede esecutiva ai sensi dell’art. 671 c.p.p. Il secondo motivo è stato giudicato generico e manifestamente infondato: riproponeva doglianze già esaminate e respinte, senza confrontarsi con le motivazioni delle decisioni conformi di primo e secondo grado. La Corte territoriale aveva legittimamente valorizzato la gravità oggettiva del trasporto organizzato di un ingente quantitativo di stupefacente e l’assenza di condotte riparatorie e collaborative; per escludere le attenuanti generiche non è necessario esaminare ogni elemento dedotto, se la motivazione individua elementi pertinenti e prevalenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la decisione di appello quanto alla pena e alle pene accessorie.
Norme richiamate
Ne consegue che l’istanza, volta al riconoscimento della continuazione cd. esterna con i reati accertati con la suddetta sentenza, è stata correttamente dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Napoli in quanto non presentata, sotto forma di motivi nuovi, nel rispetto del termine di decadenza di quindici giorni prima dell’udienza di discussione, stabilito dall’art. 585, commi 4 e 5, cod. proc. pen.
La richiesta di continuazione esterna in appello, quando la condanna per gli altri reati diviene irrevocabile dopo la scadenza del termine per l’appello, deve essere formulata con motivi nuovi entro il termine previsto per la loro presentazione; la sua proposizione alla discussione è tardiva.
Diviene, allora, conseguente ritenere che l'interessato, se sceglie di adire il giudice della cognizione del reato (ancora) in corso di accertamento (in via necessariamente condizionata all'accertamento del reato stesso a suo carico e alla pronuncia dell'inerente condanna), debba introdurre la relativa istanza nel processo di cognizione osservandone le scansioni, affinché essa si inserisca nel complessivo thema decidendum in modo coerente con la sua articolazione strutturale e non incida in modo negativo sul suo funzionale svolgimento, in armonia con il canone costituzionale della ragionevole durata.
La possibilità di chiedere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva permane quando la questione non sia stata delibata dal giudice della cognizione; tale possibilità non esonera però dal rispettare, se si sceglie la sede cognitiva, le forme e i termini propri del giudizio d’impugnazione.
Il giudice non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente.
Il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando anche un solo elemento significativo relativo alla personalità, alla gravità del reato o alle sue modalità, senza dover passare in rassegna ogni elemento favorevole o sfavorevole.
Trattasi di giudizio di merito, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione del beneficio.
La valutazione degli elementi rilevanti per le attenuanti generiche è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione, priva di contraddizioni, individua gli elementi dell’art. 133 c.p. ritenuti prevalenti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata, all’esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto Matteo Renato colpevole del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in concorso con altri soggetti per i quali si è proceduto separatamente, illecitamente detenuto e trasportato con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, kg. 3,420 di sostanza stupefacente del tipo cocaina
La norma costituisce la fattispecie di condanna per detenzione e trasporto illeciti di stupefacente; la Corte di cassazione non riesamina la responsabilità, rimasta confermata in appello.
Il G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata, all’esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto Matteo Renato colpevole del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in concorso con altri soggetti per i quali si è proceduto separatamente, illecitamente detenuto e trasportato con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, kg. 3,420 di sostanza stupefacente del tipo cocaina
La norma è richiamata quale base della qualificazione unitaria delle plurime condotte di detenzione e trasporto come reato continuato; in questa decisione il punto controverso ulteriore riguardava la continuazione esterna con reati oggetto di altra sentenza.
Il G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata, all’esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto Matteo Renato colpevole del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in concorso con altri soggetti per i quali si è proceduto separatamente, illecitamente detenuto e trasportato con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, kg. 3,420 di sostanza stupefacente del tipo cocaina
La norma è richiamata nella condanna per le condotte commesse in concorso con altri soggetti; la Corte di cassazione non affronta una questione autonoma sui criteri di partecipazione.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della continuazione esterna con reati giudicati da una sentenza divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per l’appello può essere proposta nel giudizio di appello mediante motivi nuovi, entro il relativo termine di decadenza e con la documentazione delle sentenze poste a fondamento dell’istanza.
- L’istanza di continuazione esterna presentata per la prima volta all’udienza di discussione, dopo la scadenza del termine per i motivi nuovi, è inammissibile; resta possibile rivolgersi al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 671 c.p.p., se la questione non è stata delibata in cognizione.
- Per concedere o negare le attenuanti generiche il giudice può basarsi su uno o più elementi ritenuti prevalenti, senza dover valutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli; la motivazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti della contraddittorietà o illogicità rilevante.
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