Cassazione Civile, Ordinanza n. 14835/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto, dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, la concessione del beneficio dell'esdebitazione pur essendo stati dichiarati falliti in base alla disciplina previgente. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibili i loro ricorsi e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la nuova disciplina non si applicasse ai fallimenti aperti prima del 15 luglio 2022 e che l'esdebitazione costituisse una fase della procedura fallimentare, soggetta quindi alla disciplina ultrattiva della legge fallimentare. Con il ricorso per cassazione, i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 278 e segg., 389 e 390 CCII e dell'art. 11 disp. prel. c.c., sostenendo che l'esdebitazione sarebbe istituto autonomo, non espressamente disciplinato dalla norma transitoria, e quindi assoggettato alla nuova disciplina se l'istanza è presentata dopo il 15 luglio 2022; hanno inoltre affermato che la sostituzione terminologica tra 'liquidazione giudiziale' e 'fallimento' non osterebbe all'applicazione della nuova normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'esdebitazione prevista dal CCII non sia applicabile ai soggetti dichiarati falliti secondo la disciplina previgente, quando la procedura sia pendente al 15 luglio 2022, perché l'art. 390, comma 2, CCII mantiene applicabile la legge fallimentare alle procedure pendenti e alle fasi che da esse derivano. La Corte ha valorizzato sia il dato sistematico sia quello letterale: l'esdebitazione è fase conclusiva della procedura e, nel sistema previgente, integra un corpus normativo unitario con la procedura fallimentare; inoltre gli artt. 278 e segg. CCII si riferiscono espressamente alla liquidazione giudiziale e controllata, presupponendo l'apertura di tali procedure secondo le regole del nuovo codice. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
disciplinano l'esdebitazione nel nuovo codice, ma si applicano solo alle procedure di liquidazione giudiziale o controllata aperte secondo il nuovo regime
non opera come regola generale tale da attrarre alla nuova disciplina le domande di esdebitazione presentate dopo il 15 luglio 2022 da soggetti già falliti
stabilisce l'ultrattività della disciplina previgente per le procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del codice e per le procedure da esse originate
non consente di applicare la nuova disciplina sostanziale dell'esdebitazione al solo fatto che la domanda sia proposta dopo l'entrata in vigore del CCII
costituiscono, insieme alle norme che regolano il fallimento, un corpus unitario applicabile ai falliti secondo la legge previgente
art. 14-terdecies l. n. 3/2012
regola l'esdebitazione del debitore sovraindebitato nel sistema previgente, anch'essa soggetta al regime della procedura di riferimento
richiamato dai ricorrenti per sostenere la sostituibilità terminologica tra 'liquidazione giudiziale' e 'fallimento', ma la Corte non accoglie tale lettura
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- L'esdebitazione non è un istituto autonomo sganciato dalla procedura concorsuale di riferimento, ma una fase finale che completa gli effetti della procedura e ne segue il regime temporale.
- Salvo espressa o inequivoca previsione contraria, le disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza non si applicano alle procedure concorsuali aperte prima della sua entrata in vigore, né alle domande o fasi che da tali procedure derivano.
- Quando la norma transitoria conserva la disciplina previgente per le procedure pendenti, anche i relativi rimedi o benefici finali, come l'esdebitazione, restano soggetti alla normativa originaria e ai suoi presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali.
- Il solo fatto che una domanda sia proposta dopo l'entrata in vigore del nuovo codice non basta a sottrarla al regime della procedura originaria, se la sua disciplina è inscindibilmente connessa a una procedura già aperta sotto la legge previgente.
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