Cassazione Penale, Sentenza n. 28728/2022 del 21/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per: 1) violazione delle norme emergenziali (art. 23 D.L. 149/2020 e connesse) perché la Corte avrebbe celebrato l'udienza del 4 dicembre 2020 con il rito camerale/cartolare anziché con il rito ordinario, sostenendo che la prima udienza fissata il 12 novembre 2020 - poi rinviata per legittimo impedimento del difensore - avrebbe imposto il rito ordinario; e perché non sarebbero state depositate le conclusioni scritte del Procuratore generale, con nullità dell'udienza; 2) vizio di motivazione per mancata rinnovazione del dibattimento attraverso l'esecuzione di una perizia grafologica ritenuta decisiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha respinto la censura relativa al mutamento del rito: il mero rinvio disposto in sede di prima udienza (12/11/2020) per legittimo impedimento del difensore non ha fatto iniziare il dibattimento, sicché la successiva udienza del 4/12/2020 ricadeva nella disciplina emergenziale (art. 23 D.L. 149/2020) e poteva essere trattata in camera di consiglio in mancanza di richiesta di trattazione orale. Tuttavia la Corte ha ritenuto invece sussistente il vizio per la mancata presentazione delle conclusioni scritte del Pubblico ministero: tale omissione configura una nullità rilevante (nullità generale/intermedia) che, essendo stata eccepita dal difensore prima dell'udienza, impone l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova. Le altre doglianze sono state assorbite.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (ricettazione)
Norma sostanziale che definisce il reato per cui l'imputato era stato condannato; indicata come titolo di reato nel procedimento.
D.L. n. 149/2020, art. 23
"per la decisione la Corte d'appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori"
Disciplinava, in via emergenziale, la possibilità che la Corte d'appello decida in forma cartolare (camera di consiglio) salvo richiesta di trattazione orale; la Corte ha interpretato la norma come applicabile alle udienze fissate durante la sua vigenza e ha precisato le condizioni di applicabilità.
L. 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-bis
Ha sostanzialmente riprodotto la disciplina emergenziale di cui all'art. 23 del D.L. 149/2020; conferma il regime procedurale relativo alla trattazione scritta/cartolare.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24
Richiamato in relazione ai termini e alle modalità di presentazione telematica delle conclusioni delle parti private nel procedimento cartolare (termine del quinto giorno antecedente l'udienza).
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4
Norma tecnica richiamata in ordine alla trasmissione telematica degli atti alla cancelleria; indicata come riferimento per le modalità di trasmissione delle conclusioni.
Disciplina le nullità: la Corte ha qualificato la mancata formulazione delle conclusioni del Pubblico ministero come nullità di regime intermedio/ex generale richiedente eccezione specifica.
Stabilisce l'onere di eccepire le nullità: la Corte ha richiamato l'obbligo per la parte di sollevare tempestivamente l'eccezione relativa alla nullità.
Riferimento normativo (paradigma) sul giudizio camerale non partecipato usato dalla Corte per confrontare la disciplina emergenziale e spiegare le differenze in tema di partecipazione della parte pubblica.
art. 429 cod. proc. pen., comma 1 lett. a), f), g)
Richiamato in relazione ai requisiti della vocatio in iudicium (contenuti del decreto di citazione per il giudizio d'appello) e alle modalità di comunicazione dell'udienza.
Richiamato nella parte della giurisprudenza citata sulla vocatio in iudicium e sulle modalità di partecipazione delle parti; usato per spiegare che la normativa emergenziale non richiede un avviso specifico oltre agli atti di rito.
Norma citata nella deduzione iniziale del ricorrente; richiamata nel contesto delle eccezioni relative alle forme procedurali (menzionata a titolo di riferimento procedurale nella ricostruzione).
Massime di principio
- Un rinvio disposto in prima udienza per legittimo impedimento del difensore è un provvedimento meramente preliminare: se in quella prima udienza non si è svolta attività dibattimentale sostanziale, il processo non si considera "iniziato" ai fini dell'applicabilità delle norme emergenziali intervenute successivamente.
- Le norme emergenziali che prevedono la trattazione cartolare (camera di consiglio) sono applicabili alle udienze fissate durante la vigenza della norma, e l'adozione del rito cartolare è lecita salvo che l'imputato o le parti richiedano espressamente la trattazione orale.
- La mancata formulazione/consegna delle conclusioni scritte del Pubblico ministero, quando la disciplina prevede espressamente tale obbligo, costituisce un vizio che può integrare una nullità rilevante: la difesa deve eccepire tempestivamente (prima o immediatamente dopo l'atto) per non decadere.
- Per evitare la perdita di diritti processuali, la difesa deve attivarsi tempestivamente: chiedere la trattazione orale se preferita e, se vengono riscontrate omissioni procedurali rilevanti (es. mancata comunicazione delle conclusioni PM), sollevare l'eccezione in modo espresso e tempestivo.
- Le questioni probatorie (es. richiesta di perizia grafologica) devono essere valutate entro i limiti del principio di rilevanza e pubblico contraddittorio; se l'omessa acquisizione di prova appare decisiva, va specificamente dedotta e, se non decisa adeguatamente, può costituire motivo di censura ma spesso verrà valutata insieme alla posizione sulla regolarità del contraddittorio.
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