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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19799/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

La controversia nasce dallo scioglimento della comunione legale su un immobile già adibito a casa coniugale. In primo grado era stata accolta la domanda di divisione proposta dall'ex coniuge, con attribuzione dell'intero immobile al ricorrente e condanna di quest'ultimo al pagamento di un conguaglio; era stata invece respinta la domanda riconvenzionale del ricorrente volta a ottenere la restituzione di euro 150.000, asseritamente impiegati, in tutto o in parte, per l'acquisto e la ristrutturazione del bene, nonché la pretesa di rimborso di quote di mutuo. La Corte d'appello aveva confermato l'assegnazione dell'immobile al ricorrente, aveva escluso il diritto alla restituzione/rimborso per difetto di prova e per l'operatività delle regole della comunione tra coniugi, e aveva poi escluso l'indennità di occupazione per mancanza di prova dell'esclusione volontaria dal godimento. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 99, 100 e 112 c.p.c., sostenendo che la domanda di assegnazione dell'immobile fosse stata erroneamente interpretata come incondizionata, mentre sarebbe stata subordinata al riconoscimento del credito restitutorio ex art. 192 c.c., con conseguente necessità di vendita del bene; 2) violazione dell'art. 720 c.c., assumendo che l'attribuzione dell'intero immobile a un condividente richiederebbe una inequivoca manifestazione di consenso e che, in difetto, il bene dovesse essere venduto all'incanto; 3) violazione dell'art. 2721 c.c., censurando il diniego della prova testimoniale sulla somma di euro 116.202 che egli assumeva di aver ricevuto a titolo risarcitorio e di avere impiegato nella ristrutturazione; 4) violazione degli artt. 132 n. 4, 183 e 244 c.p.c., lamentando l'omessa motivazione sull'inammissibilità e genericità dei capitoli di prova testimoniale relativi a tale somma. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che l'interpretazione della domanda è attività di merito sindacabile solo nei limiti del vizio processuale o di specifici errori di diritto/fatto, che qui non erano stati dedotti; ha inoltre ribadito che, nell'art. 720 c.c., la vendita all'incanto è rimedio residuale solo quando nessuno dei condividenti voglia avvalersi dell'attribuzione dell'intero. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché non coglievano la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva fondato il rigetto delle prove sulla mancanza di riscontri documentali e sull'irrilevanza della testimonianza a fronte di una lacuna probatoria, oltre che su una ratio autonoma basata sulla disciplina della comunione e sull'assenza di prova del prelievo dal patrimonio personale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con nulla sulle spese per mancata costituzione dell'intimata e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha confermato la decisione impugnata: ha ritenuto corretta l'interpretazione della domanda di assegnazione dell'immobile e ha confermato l'attribuzione del bene al ricorrente; ha ritenuto infondate le censure sull'art. 720 c.c.; ha dichiarato inammissibili le doglianze probatorie perché non centrate sulla reale ratio della sentenza di merito e comunque perché la decisione era sorretta da una pluralità di autonome rationes, non tutte specificamente censurate. Il ricorso è stato integralmente rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della parte intimata; disposto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 99, 100 e 112 c.p.c.

    L'interpretazione della domanda giudiziale deve essere coerente con il petitum e con il contenuto complessivo degli atti; la censura in cassazione deve investire il corretto paradigma processuale violato, non una mera diversa lettura delle conclusioni di merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La critica all'interpretazione della domanda può essere proposta solo nei limiti del vizio di nullità processuale, di error in judicando o di omesso esame di fatto decisivo, secondo il tipo di errore effettivamente dedotto.

  • art. 720 c.c.

    Nella divisione di bene indivisibile o non comodamente divisibile, la vendita all'incanto è rimedio residuale, da utilizzare solo se nessuno dei condividenti intenda avvalersi della facoltà di attribuzione dell'intero.

  • art. 2721 c.c.

    L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante o illogica in modo rilevante.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione rilevante in cassazione richiede una reale omissione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, non essendo sufficiente il dissenso sulla valutazione delle prove.

  • art. 183 c.p.c.

    Le domande e le richieste istruttorie vanno introdotte nei termini e nei modi previsti dal rito; quelle formulate tardivamente non devono essere esaminate.

  • art. 244 c.p.c.

    I capitoli di prova testimoniale devono essere specifici e non generici; la loro inammissibilità può essere dichiarata quando non consentano un thema probandum preciso.

  • art. 179 c.c.

    I beni acquistati dai coniugi in comunione cadono in comunione e, in sede di divisione, si ripartiscono in parti uguali, anche se acquistati con denaro proveniente dal patrimonio personale di uno dei coniugi.

  • art. 192 c.c.

    È escluso, nel caso esaminato, il diritto del coniuge alla restituzione o al rimborso delle somme anticipate per l'acquisto del bene comune, anche ove il denaro sia stato prelevato dal patrimonio personale, in difetto di prova specifica.

  • art. 1299 c.c.

    La domanda di regresso deve essere ritualmente introdotta e non può essere surrettiziamente trasformata in corso di causa senza il rispetto delle forme e dei termini processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione della domanda giudiziale compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo se si traduce in un effettivo vizio processuale, in un errore di diritto sulla qualificazione della pretesa o nell'omesso esame di un fatto decisivo; non basta prospettare una diversa lettura del contenuto degli atti.
  • Nella divisione di un immobile non comodamente divisibile, la vendita all'incanto costituisce soluzione residuale: se uno dei condividenti chiede e può ottenere l'attribuzione dell'intero bene, il giudice può preferire tale soluzione rispetto alla vendita.
  • Chi invochi un credito di restituzione o rimborso per somme impiegate in un bene caduto in comunione deve fornire prova rigorosa sia dell'effettiva provenienza delle somme sia del loro impiego; in mancanza di riscontri documentali, la prova testimoniale può essere ritenuta irrilevante o inammissibile.
  • La censura di legittimità deve colpire tutte le rationes decidendi autonome poste a base della sentenza impugnata; se anche una sola ratio idonea a sorreggere il decisum non è specificamente attaccata, il ricorso non può essere accolto.
  • L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la decisione sia congruamente motivata e sorretta da una valutazione di irrilevanza o genericità dei capitoli.

Come è indicizzato

MaterieComunioneSeparazioneImpugnazioniProve
RamiDiritti realiFamigliaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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