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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31429/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da una domanda monitoria proposta da un privato per ottenere la somma residua di un contributo regionale riconosciuto ai sensi della legge regionale Campania n. 34/1981. Il contributo era stato approvato dalla Regione per un importo complessivo di euro 25.822,84, ma il Comune competente aveva disposto un pagamento solo parziale, ritenendo che non fossero stati integralmente eseguiti i lavori previsti nel progetto di potenziamento e ampliamento dell'esercizio commerciale e che la documentazione necessaria fosse stata prodotta tardivamente. In primo grado, in sede di riassunzione dopo una precedente cassazione con rinvio, il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo nei confronti della Regione per difetto di legittimazione passiva e aveva rigettato nel merito la domanda verso il Comune. La Corte d'appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 5 l.r. Campania n. 34/1981 per asserita sottrazione o mancata consegna del verbale di collaudo e della documentazione contabile; 2) violazione degli artt. 2 e 5 della medesima legge per la mancata liquidazione del contributo nella misura massima del 60% della spesa ammissibile; 3) falsa lettura della richiesta di contributo depositata al Comune e della delibera comunale che ne avrebbe riconosciuto la piena efficacia; 4) violazione dell'art. 5 l.r. Campania n. 34/1981 per mancata considerazione del verbale di collaudo e della documentazione dei lavori e degli acquisti; 5) violazione delle norme sulla liquidazione degli onorari, per avere la Corte d'appello confermato la condanna alle spese del precedente giudizio di legittimità nonostante la dedotta mancata costituzione delle controparti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi e quarti motivi inammissibili perché fondati su una ricostruzione dei fatti non corrispondente a quella accertata nella sentenza impugnata e perché tendevano, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione del merito; ha inoltre osservato che la ratio decidendi della Corte d'appello era fondata sulla tardiva produzione della documentazione decisiva e sull'onere del richiedente di documentare tempestivamente il completamento del programma e i presupposti per il contributo. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano alcuna statuizione della sentenza di merito, ma contestavano in astratto l'operato della Giunta municipale. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha richiamato il principio per cui, nel giudizio di rinvio, le spese vanno regolate secondo la soccombenza complessiva dell'intero processo e non per singole fasi, potendo essere poste a carico anche della parte risultata vittoriosa in un grado ma complessivamente soccombente; ha inoltre rilevato la difetto di specificità della censura. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della sola Regione Campania e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5 l.r. Campania n. 34/1981

    La Corte ha valorizzato la regola secondo cui il richiedente deve documentare tempestivamente il completamento del programma e i presupposti per la liquidazione integrale del contributo; non è consentita l'integrazione tardiva della documentazione dopo l'adozione della delibera conclusiva del procedimento di liquidazione.

  • art. 2 l.r. Campania n. 34/1981

    Richiamato insieme all'art. 5 quale base normativa della disciplina regionale del contributo e della sua liquidazione, ma senza una specifica statuizione di merito nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a contestare l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito e a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio.
  • Le censure di legittimità devono colpire specifiche statuizioni della sentenza impugnata; sono inammissibili i motivi che si appuntano su profili astratti o su condotte di soggetti non oggetto della ratio decidendi.
  • Nei procedimenti di concessione e liquidazione di contributi pubblici, quando la disciplina richiede la prova di determinati presupposti entro una fase procedimentale definita, il soggetto beneficiario ha l'onere di produrre tempestivamente la documentazione necessaria; la produzione tardiva non può essere valorizzata se il procedimento si è già concluso.
  • Nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese deve seguire il principio della soccombenza riferito all'esito globale della lite, e non la mera distribuzione degli esiti nei singoli gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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