Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17510/2025 del 29/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una creditrice aveva convenuto in giudizio i soggetti che avevano costituito vari fondi patrimoniali su immobili di loro proprietà, chiedendo di dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di costituzione dei fondi. La creditrice assumeva di vantare un credito derivante sia da prestazioni professionali, sia dal pagamento effettuato quale co-fideiussore in forza di una transazione con una banca, pagamento eseguito in misura di euro 80.000,00 a fronte di un credito originario più elevato. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato parzialmente la decisione, accogliendo la revocatoria limitatamente al credito vantato quale co-fideiussore. I ricorrenti principali e incidentali censuravano la decisione deducendo, in sintesi: l'insussistenza del credito di regresso perché la creditrice avrebbe pagato solo euro 5.000,00 e non l'intero importo dovuto; la nullità/inammissibilità della domanda revocatoria per mancata produzione dell'atto pubblico di costituzione dei fondi patrimoniali; l'erronea applicazione dell'art. 2901 c.c. per assenza di eventus damni e di scientia fraudis; l'erronea regolazione e liquidazione delle spese di lite. La creditrice resisteva e proponeva a sua volta ricorso incidentale sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi, principale e incidentali. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi al credito di regresso, alla prova della costituzione dei fondi patrimoniali, ai presupposti dell'azione revocatoria e alla liquidazione delle spese. Ha confermato quindi la decisione della corte territoriale che aveva accolto la revocatoria limitatamente al credito di regresso della creditrice quale co-fideiussore. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra tutte le parti per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La costituzione del fondo patrimoniale, se successiva al sorgere del credito e lesiva della garanzia patrimoniale, può essere dichiarata inefficace verso il creditore quando ricorrano il pregiudizio alle ragioni creditorie e la consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato.

  • art. 1954 c.c.

    È richiamato come base dell'azione di regresso tra co-fideiussori, a fondamento del credito fatto valere dalla creditrice che aveva pagato il debito garantito.

  • artt. 1299 e 2055 c.c.

    Il condebitore solidale che paga oltre la propria parte ha diritto di regresso nei limiti della quota spettante al debitore contro cui agisce.

  • art. 335 c.p.c.

    Impone la riunione delle impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza, in applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione.

  • artt. 370 e 371 c.p.c.

    Il ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale e deve rispettare il relativo termine di proposizione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È evocato dai ricorrenti per censurare la nullità della sentenza, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché non coerenti con la reale questione trattata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La doglianza non era formulata nei termini ammessi per il vizio motivazionale dopo la riforma e le pronunce delle Sezioni Unite del 2014.

  • art. 91 c.p.c.

    È la norma richiamata per contestare la condanna alle spese, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata.

  • art. 92 c.p.c.

    La valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione parziale delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione nei limiti considerati.

  • art. 336, primo comma, c.p.c.

    L'effetto caducatorio della condanna alle spese consegue automaticamente alla cassazione della sentenza, sicché non si tratta di specifico motivo autonomo.

  • art. 4, comma 4, d.m. 20 luglio 2012 n. 140

    "Il compenso unico può essere aumentato fino al doppio"

    La maggiorazione per difesa di una parte contro più parti è rimessa al potere discrezionale del giudice e non introduce un minimo inderogabile.

  • art. 4, comma 4, d.m. n. 55/2014

    "Il compenso unico può essere aumentato fino al doppio"

    La previsione consente una maggiorazione discrezionale del compenso e la sua applicazione non è sindacabile in cassazione nei limiti tabellari.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria, la costituzione di un fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito e può essere resa inefficace se successiva al sorgere del credito e idonea a pregiudicare la garanzia patrimoniale del creditore.
  • Ai fini dell'azione revocatoria contro il fideiussore, la qualità di debitore rileva dal momento della nascita del credito garantito, e non dal successivo pagamento del debito da parte del fideiussore.
  • L'eventus damni sussiste quando l'atto dispositivo rende più difficile o incerta la soddisfazione del credito; il creditore non deve provare che il residuo patrimonio del debitore sia del tutto incapiente, ma solo che l'atto abbia aggravato il rischio di infruttuosa esecuzione.
  • Quando l'atto pregiudizievole è compiuto dopo l'assunzione del debito, per la scientia damni è sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie o la previsione del danno potenziale, anche desumibile da presunzioni.
  • Il creditore che agisce in revocatoria su un atto stipulato tra il debitore e un terzo non è tenuto, ai fini della prova, ai limiti probatori propri della forma scritta ad substantiam del contratto, perché il contratto è valorizzato come fatto storico e non come fonte di diritti tra le parti del giudizio.
  • Il diritto di regresso del condebitore solidale sorge anche se non è stato integralmente estinto il debito verso il creditore, purché l'importo richiesto non ecceda la quota di pertinenza del condebitore convenuto.
  • La valutazione della soccombenza reciproca e la concreta ripartizione o compensazione delle spese processuali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti di legge.
  • Nelle azioni revocatorie il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso, si determina in base al credito tutelato e non al valore dei beni aggrediti.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.