Cassazione Civile, Ordinanza n. 26848/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto privato per opere edilizie eseguite su immobile di proprietà del committente. La società appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo; il committente proponeva opposizione deducendo che molte lavorazioni non corrispondevano a quelle pattuite e che, comunque, non erano state eseguite a regola d'arte. Il Tribunale, dopo c.t.u., revocava il decreto e rideterminava il credito in misura inferiore. La Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'appello dell'appaltatrice, aumentava l'importo dovuto ritenendo che alcune opere fossero state concordate con il direttore dei lavori, ma negando che vi fosse stata accettazione dell'opera da parte del committente. In Cassazione, la società ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1665 e 2697 c.c., assumendo che l'accettazione dell'opera potesse risultare anche per facta concludentia, dalla verifica senza tempestiva comunicazione dell'esito; inoltre lamentava l'erronea esclusione della rilevanza di una raccomandata del 9/9/2004 e l'omesso esame del fatto decisivo della mancata comunicazione dell'esito della verifica; 2) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse omesso di esaminare il quinto motivo di gravame, relativo a un errore di calcolo del credito operato dal Tribunale, che secondo la società avrebbe dovuto essere quantificato in misura maggiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui presupponeva un'accettazione dell'opera non accertata dai giudici di merito, richiamando il principio per cui, una volta accettata l'opera senza riserve, l'onere di provare vizi e danni grava sul committente; ma nella specie la Corte territoriale aveva escluso in fatto l'avvenuta accettazione, accertamento non sindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile la censura ex art. 115 c.p.c., perché in realtà mirava a rimettere in discussione la valutazione comparativa delle prove. Ha inoltre ritenuto preclusa la doglianza di omesso esame del fatto decisivo per la "doppia conforme". Quanto al secondo motivo, ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. osservando che la Corte d'appello aveva interpretato il quinto motivo di appello come dedotto solo in via subordinata e, quindi, aveva motivatamente ritenuto di non doverlo esaminare. Spese non liquidate per mancata attività difensiva dell'intimato; disposto altresì l'onere del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Nel contratto di appalto, l'accettazione dell'opera rileva ai fini della ripartizione dell'onere probatorio in materia di difformità e vizi; se l'opera è stata accettata senza riserve, il committente deve provare i vizi e le conseguenze dannose.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova, ma la Corte ribadisce che, nella specie, l'accertamento di fatto ha escluso l'accettazione dell'opera e quindi non consentiva di sovvertire l'esito probatorio in cassazione.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti la maggiore attendibilità attribuita ad alcune prove rispetto ad altre.
È richiamato come parametro della valutazione comparativa delle prove, attività che resta insindacabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale consentito.
L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito interpreti la censura come proposta in via subordinata e, per tale ragione, la ritenga assorbita o non esaminabile.
Norma processuale richiamata come base del motivo di ricorso per violazione di legge.
Norma processuale richiamata per dedurre nullità della sentenza per violazione di norme sul procedimento.
Richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne esclude l'ammissibilità anche per il limite della doppia conforme.
La presenza di una doppia conforme tra primo e secondo grado preclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti applicabili ratione temporis.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per determinare il parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- In tema di appalto, l'accettazione dell'opera senza riserve, anche per fatti concludenti, sposta sul committente l'onere di provare difformità, vizi e danni; se l'accettazione è esclusa in fatto dal giudice di merito, tale accertamento non è rivedibile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non può essere dedotta per contestare il peso probatorio attribuito ai diversi elementi di causa.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è preclusa, nei limiti applicabili, dalla doppia conforme quando il fatto sia stato già negativamente apprezzato in entrambi i gradi di merito.
- Non vi è omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando il giudice d'appello, interpretando la censura, ritenga che essa sia stata proposta solo subordinatamente e perciò non debba essere esaminata in via principale.
- L'interpretazione del contenuto e della portata di un motivo di appello è giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la relativa indagine sia stata compiuta e motivata.
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