Cassazione Penale, Sentenza n. 32438/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Colombo impugnava la sentenza della Corte d'appello di Salerno (4/11/2022) con due motivi principali: (1) estinzione per prescrizione del reato indicato nel capo a) (art. 171‑ter, comma 1, L. 633/1941), ritenuta maturata prima della pubblicazione della sentenza impugnata; (2) vizio di motivazione e insufficiente prova in ordine ai fatti ascritti (mancata prova di compravendita, possibile copia per uso personale, mancanza di prova di ricettazione), oltre al mancato riconoscimento della speciale tenuità del fatto e di attenuanti, e censura del trattamento sanzionatorio. Con motivi aggiunti chiedeva il riconoscimento dell'art. 131‑bis c.p. per il reato di ricettazione (art. 648, comma 2 c.p.) e, alla luce della "riforma Cartabia", la sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivo inammissibile o manifestamente infondato, respingendo le censure sulla motivazione, sulla prova e sul mancato riconoscimento delle attenuanti e confermando la discrezionalità del giudice del merito nella determinazione della pena. Il primo motivo è stato ritenuto fondato: il reato contestato nel capo a) era prescritto prima della pubblicazione della sentenza impugnata (prescrizione maturata entro il 05/10/2022), pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al capo a), eliminando la pena relativa (un mese di reclusione e €100 di multa) e rideterminando la pena finale (menzionata nella sentenza come mesi otto di reclusione e €200 di multa). Le richieste sui motivi aggiunti (131‑bis) sono state dichiarate inammissibili o irrilevanti in questa sede; la richiesta di sostituzione della pena ex riforma Cartabia è stata ritenuta improponibile in Cassazione e rimessa agli strumenti previsti dall'art. 95 del d.lgs. 10/10/2022 n.150 (giudice dell'esecuzione) per i casi previsti.
Norme richiamate
legge 22 aprile 1941 n. 633 (art. 171‑ter, comma 1)
Norma sul diritto d'autore relativa alla riproduzione illecita; la Cassazione si è pronunciata sulla prescrizione del reato contestato sotto questo capo, accertandone l'estinzione per intervenuta prescrizione prima della pubblicazione della sentenza impugnata
codice penale (art. 648, comma 2)
Norma sulla ricettazione; la Corte ha confermato che le censure sulla mancata applicazione dell'art. 131‑bis e sulla prova della condotta di ricettazione erano inammissibili o infondate in sede di legittimità
Previsione dell'attenuante della particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse adeguata e che le critiche difensive costituissero una rivalutazione inammissibile dei fatti
Istituto della sospensione condizionale della pena o misure alternative applicabili in taluni casi; la richiesta relativa alla sua applicazione è stata giudicata inammissibile in Cassazione per carenza di fondamento rispetto alla motivazione di merito
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito che ha richiamato tali criteri nella determinazione del trattamento sanzionatorio
codice di procedura penale (art. 129, comma 2)
Riferimento all'emersione di prove nuove o di elementi di fatto rilevanti; la Corte ha escluso che sussistessero evidenze tali da contrastare la valutazione di merito
codice di procedura penale (art. 585, 311, 611 e art. 620 lett. I)
Norme su motivi nuovi in cassazione, procedure e rideterminazione della pena in caso di annullamento parziale; la Corte ha richiamato tali principi per dichiarare inammissibili motivi nuovi e per rideterminare la pena dopo l'annullamento del capo a)
decreto legislativo 10/10/2022 n. 150 (art. 95)
Norma transitoria sulla disciplina delle nuove disposizioni in materia di pene sostitutive (riforma Cartabia); la Corte ha osservato che le nuove regole si applicano con la procedura prevista e non consentono in Cassazione la richiesta diretta di sostituzione della pena per i procedimenti non rientranti nei casi previsti
Massime di principio
- La prescrizione intervenuta prima della pubblicazione della sentenza impugnata comporta l'annullamento senza rinvio del capo relativo e l'eliminazione della pena collegata.
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a una rivalutazione personale e non strutturata delle prove di merito o che riportano brani estrapolati delle dichiarazioni senza un'adeguata contestualizzazione (principio di autosufficienza e divieto di "mirata rilettura").
- Le censure sulla manifesta illogicità della motivazione devono raggiungere un grado di "macroscopica evidenza" per essere accolte; incongruenze minori o valutazioni alternative del difensore non sono sufficienti.
- Richieste sopravvenute ("motivi nuovi") in Cassazione sono ammissibili solo se riguardano punti della decisione enunciati nell'originario atto di gravame; altrimenti sono inammissibili.
- Le istanze di applicazione delle nuove pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia seguono specifiche regole transitorie: l'applicazione nelle sentenze irrevocabili o nei procedimenti pendenti è regolata dall'art. 95 del d.lgs. 150/2022 e normalmente va proposta al giudice dell'esecuzione, non in sede di legittimità.
- Il mancato riconoscimento di attenuanti o la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; per ottenere la riforma in Cassazione occorre dimostrare vizi di motivazione gravi e di immediata evidenza.
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