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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32438/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Colombo impugnava la sentenza della Corte d'appello di Salerno (4/11/2022) con due motivi principali: (1) estinzione per prescrizione del reato indicato nel capo a) (art. 171‑ter, comma 1, L. 633/1941), ritenuta maturata prima della pubblicazione della sentenza impugnata; (2) vizio di motivazione e insufficiente prova in ordine ai fatti ascritti (mancata prova di compravendita, possibile copia per uso personale, mancanza di prova di ricettazione), oltre al mancato riconoscimento della speciale tenuità del fatto e di attenuanti, e censura del trattamento sanzionatorio. Con motivi aggiunti chiedeva il riconoscimento dell'art. 131‑bis c.p. per il reato di ricettazione (art. 648, comma 2 c.p.) e, alla luce della "riforma Cartabia", la sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivo inammissibile o manifestamente infondato, respingendo le censure sulla motivazione, sulla prova e sul mancato riconoscimento delle attenuanti e confermando la discrezionalità del giudice del merito nella determinazione della pena. Il primo motivo è stato ritenuto fondato: il reato contestato nel capo a) era prescritto prima della pubblicazione della sentenza impugnata (prescrizione maturata entro il 05/10/2022), pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al capo a), eliminando la pena relativa (un mese di reclusione e €100 di multa) e rideterminando la pena finale (menzionata nella sentenza come mesi otto di reclusione e €200 di multa). Le richieste sui motivi aggiunti (131‑bis) sono state dichiarate inammissibili o irrilevanti in questa sede; la richiesta di sostituzione della pena ex riforma Cartabia è stata ritenuta improponibile in Cassazione e rimessa agli strumenti previsti dall'art. 95 del d.lgs. 10/10/2022 n.150 (giudice dell'esecuzione) per i casi previsti.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 1941 n. 633 (art. 171‑ter, comma 1)

    Norma sul diritto d'autore relativa alla riproduzione illecita; la Cassazione si è pronunciata sulla prescrizione del reato contestato sotto questo capo, accertandone l'estinzione per intervenuta prescrizione prima della pubblicazione della sentenza impugnata

  • codice penale (art. 648, comma 2)

    Norma sulla ricettazione; la Corte ha confermato che le censure sulla mancata applicazione dell'art. 131‑bis e sulla prova della condotta di ricettazione erano inammissibili o infondate in sede di legittimità

  • codice penale (art. 62, n.4)

    Previsione dell'attenuante della particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse adeguata e che le critiche difensive costituissero una rivalutazione inammissibile dei fatti

  • codice penale (art. 131‑bis)

    Istituto della sospensione condizionale della pena o misure alternative applicabili in taluni casi; la richiesta relativa alla sua applicazione è stata giudicata inammissibile in Cassazione per carenza di fondamento rispetto alla motivazione di merito

  • codice penale (art. 133)

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito che ha richiamato tali criteri nella determinazione del trattamento sanzionatorio

  • codice di procedura penale (art. 129, comma 2)

    Riferimento all'emersione di prove nuove o di elementi di fatto rilevanti; la Corte ha escluso che sussistessero evidenze tali da contrastare la valutazione di merito

  • codice di procedura penale (art. 585, 311, 611 e art. 620 lett. I)

    Norme su motivi nuovi in cassazione, procedure e rideterminazione della pena in caso di annullamento parziale; la Corte ha richiamato tali principi per dichiarare inammissibili motivi nuovi e per rideterminare la pena dopo l'annullamento del capo a)

  • decreto legislativo 10/10/2022 n. 150 (art. 95)

    Norma transitoria sulla disciplina delle nuove disposizioni in materia di pene sostitutive (riforma Cartabia); la Corte ha osservato che le nuove regole si applicano con la procedura prevista e non consentono in Cassazione la richiesta diretta di sostituzione della pena per i procedimenti non rientranti nei casi previsti

Massime di principio

  • La prescrizione intervenuta prima della pubblicazione della sentenza impugnata comporta l'annullamento senza rinvio del capo relativo e l'eliminazione della pena collegata.
  • In Cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a una rivalutazione personale e non strutturata delle prove di merito o che riportano brani estrapolati delle dichiarazioni senza un'adeguata contestualizzazione (principio di autosufficienza e divieto di "mirata rilettura").
  • Le censure sulla manifesta illogicità della motivazione devono raggiungere un grado di "macroscopica evidenza" per essere accolte; incongruenze minori o valutazioni alternative del difensore non sono sufficienti.
  • Richieste sopravvenute ("motivi nuovi") in Cassazione sono ammissibili solo se riguardano punti della decisione enunciati nell'originario atto di gravame; altrimenti sono inammissibili.
  • Le istanze di applicazione delle nuove pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia seguono specifiche regole transitorie: l'applicazione nelle sentenze irrevocabili o nei procedimenti pendenti è regolata dall'art. 95 del d.lgs. 150/2022 e normalmente va proposta al giudice dell'esecuzione, non in sede di legittimità.
  • Il mancato riconoscimento di attenuanti o la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; per ottenere la riforma in Cassazione occorre dimostrare vizi di motivazione gravi e di immediata evidenza.

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