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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15553/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento, deducendo in cassazione che la notifica dell'atto tributario fosse viziata perché effettuata come se ricorresse una irreperibilità assoluta, mentre in realtà il caso sarebbe stato di irreperibilità relativa; secondo la sua prospettazione, il notificatore non avrebbe svolto né documentato le ricerche necessarie per verificare se il trasferimento fosse solo un cambio di indirizzo nell'ambito dello stesso comune, con conseguente applicazione dell'art. 140 c.p.c. e nullità della notifica. Con il secondo motivo sosteneva inoltre che la questione della ritualità della notifica, sollevata in appello, non integrasse un novum inammissibile perché collegata alla motivazione della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato tardivo il ricorso proprio sul presupposto del perfezionamento della notifica. L'Agenzia resisteva sostenendo la correttezza della notifica e la novità della censura proposta solo in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato, da un lato, che la contestazione in appello dell'inesistenza dei presupposti dell'irreperibilità assoluta non costituiva novum, poiché si trattava di questione direttamente collegata alla motivazione della sentenza di primo grado che aveva dichiarato il ricorso tardivo. Dall'altro lato, ha rilevato che la CTR non aveva applicato correttamente i principi in tema di notificazione degli atti impositivi, poiché aveva qualificato come irreperibilità assoluta una situazione che andava verificata alla luce delle ricerche effettivamente compiute dal notificatore e della documentazione in relata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito, affinché riesamini la ritualità della notifica e, in dipendenza di ciò, la tempestività del ricorso introduttivo.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    si applica quando è conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario, ma questi non sia stato rinvenuto per temporanea irreperibilità; non è la disciplina della irreperibilità assoluta

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato come norma violata nel primo motivo

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato come norma violata nel secondo motivo, in tema di nullità e raggiungimento dello scopo

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato come norma violata nel primo e secondo motivo

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di nullità della notificazione

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato per la disciplina della nullità della notificazione

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo

  • art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n. 600/1973

    consente la notificazione degli atti tributari quando ricorre l'irreperibilità assoluta del contribuente nel comune del domicilio fiscale, ma solo dopo ricerche idonee a escludere che vi sia un semplice mutamento di indirizzo nello stesso comune

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge, invocata a fondamento dei motivi di ricorso

  • art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    va preceduta da ricerche che rendano evidente l'irreperibilità assoluta e non può fondarsi sulla sola attestazione di assenza nel comune

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nel principio sull'onere del contribuente di provare la data di notificazione, salvo nullità della notifica

Massime di principio

  • In tema di impugnazione della cartella di pagamento, la questione della tempestività del ricorso è rilevabile anche d'ufficio; se il primo giudice ha dichiarato il ricorso tardivo sul presupposto della ritualità della notifica, può essere dedotta in appello la contestazione della natura assoluta o relativa dell'irreperibilità, poiché essa è logicamente collegata alla ratio della decisione di primo grado.
  • La notificazione degli atti impositivi ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973 richiede un effettivo accertamento dell'irreperibilità assoluta del destinatario nel comune del domicilio fiscale, mediante ricerche idonee a escludere che si tratti di un mero trasferimento o mutamento di indirizzo nello stesso comune.
  • La sola attestazione nella relata dell'assenza del destinatario nel comune o della sua irreperibilità non è sufficiente, se non emerge con chiarezza il compimento delle ricerche necessarie da parte del notificatore.
  • Quando la notifica è contestata come nulla, il regime dell'onere della prova sulla tempestività dell'impugnazione muta rispetto all'ipotesi di notifica valida, poiché spetta all'Amministrazione dimostrare il momento di effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente.
  • Un'eccezione o censura che si inserisca nella contestazione della motivazione posta a base della decisione di primo grado non integra necessariamente un novum inammissibile in appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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