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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34001/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da un precetto di pagamento intimato alla terza datrice di ipoteca di una società poi fallita, sulla base di un contratto stipulato con l’originario istituto di credito e poi trasferito in blocco alla società ricorrente. La debitrice ha proposto opposizione contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, deducendo l’inesistenza del titolo e l’illegittimità degli interessi, ritenuti usurari. Il tribunale ha accolto l’opposizione e dichiarato nullo il precetto, valorizzando l’usurarietà degli interessi e quindi l’inesistenza del diritto di esigere la somma intimata. In appello, la creditrice ha contestato tale esito; la corte territoriale ha rigettato l’appello, ma ha confermato la nullità del precetto con diversa motivazione, qualificando il rapporto non come mutuo ma come pactum de non petendo ad tempus, quindi non azionabile esecutivamente. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: il primo, la violazione degli artt. 615, 617, 618 e 346 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per avere la corte d’appello accolto una ragione riconducibile all’opposizione ex art. 617 c.p.c., che si assumeva non appellabile; il secondo, la violazione degli artt. 1418 c.c. e seguenti, 1424 c.c. e 1427 c.c. e seguenti, per avere escluso la qualificazione del contratto come mutuo e ricondotto il rapporto a un pactum de non petendo ad tempus, negando così la possibilità di valere il contratto come titolo esecutivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso e assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla corte d’appello di Napoli in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui è valido e costituisce titolo esecutivo il mutuo solutorio, quando la somma mutuata sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario tramite accredito su conto corrente, anche se immediatamente destinata a estinguere pregresse esposizioni debitorie verso la banca mutuante. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare la vicenda alla luce di tale principio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale rispetto alla qualificazione dell’opposizione proposta contro il precetto.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che la questione decisa dalla corte territoriale sarebbe stata riconducibile a un’opposizione agli atti esecutivi non appellabile.

  • art. 618 c.p.c.

    Richiamato unitamente agli artt. 615 e 617 c.p.c. nel motivo di ricorso relativo al regime delle opposizioni esecutive.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla riproposizione dell’eccezione di nullità in appello.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura relativa all’impugnabilità della decisione adottata dalla corte d’appello.

  • artt. 1418 c.c. e seguenti

    Richiamati nel secondo motivo per contestare la qualificazione del contratto e l’asserita nullità della pattuizione.

  • art. 1424 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla qualificazione del negozio e alla sua eventuale conservazione.

  • art. 1427 c.c. e seguenti

    Richiamati nel secondo motivo, senza che nella motivazione sia sviluppato un autonomo principio su vizi del consenso.

  • art. 474 c.p.c.

    Evocato nel principio di diritto richiamato dalla Corte: il mutuo solutorio è titolo esecutivo se ricorrono i requisiti previsti per il titolo esecutivo.

Massime di principio

  • È valido e può costituire titolo esecutivo il mutuo solutorio, quando la somma mutuata sia messa nella disponibilità giuridica del mutuatario mediante accredito sul conto corrente, anche se la stessa sia poi immediatamente destinata a estinguere precedenti debiti verso la banca mutuante.
  • Ai fini dell’azione esecutiva non rileva che la somma erogata sia stata utilizzata per il ripianamento di pregresse esposizioni, poiché tale destinazione dipende da atti dispositivi distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale di mutuo.
  • Una qualificazione del rapporto come pactum de non petendo ad tempus non è compatibile con la disciplina del mutuo solutorio quando risulti la disponibilità giuridica della somma al mutuatario e siano presenti i requisiti del titolo esecutivo.
  • Il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto espresso dalla Cassazione e riesaminare la controversia secondo la corretta qualificazione del contratto e la sua idoneità a fondare l’esecuzione forzata.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveMutuo
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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