Sentenza del 04/01/2023 n. 72 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un atto di irrogazione di sanzione per omesso versamento del contributo unificato relativo a ricorso innanzi alla Corte di Cassazione (invito al pagamento prot. n. 13392/2018 per €3.490,00). L'appellante deduceva nullità procedurale per mancata trattazione in pubblica udienza, mancata notifica dell'invito al pagamento, nullità formale dell'atto, difetto di legittimazione attiva della CTR, decadenza/prescrizione dell'azione di recupero, violazione del diritto di difesa (art. 24 Statuto del contribuente e art. 111 Cost.), e mancanza di prova della notifica dell'invito (si contestava che la ricevuta PEC prodotta non provasse l'effettiva notificazione dell'invito).
La decisione
Appello rigettato. La Corte ha ritenuto generico il primo motivo (mancata dimostrazione del pregiudizio per la camera di consiglio) e, con riferimento agli altri motivi, ha constatato che l'invito al pagamento era stato notificato via PEC al difensore costituito (data e ora di trasmissione risultanti), quindi valida la notifica. La Corte ha inoltre affermato che il termine di 30 giorni previsto dall'art. 248 DPR 115/2002 non è perentorio e che la CTR è legittimata ad agire come ufficio che ha emesso l'invito; l'atto impugnato contiene gli elementi essenziali per individuare la causale e l'ammontare. Condanna dell'appellante alle spese del grado (euro 600,00 più accessori).
Norme richiamate
Prevede l'obbligo per l'ufficio che ha ricevuto il ricorso di notificare l'invito al pagamento entro 30 giorni; la Corte ha ritenuto che questo termine non sia perentorio e non comporti automatica decadenza dell'azione di recupero.
Richiamato dalla parte appellante tra le norme contestate; la decisione non ne ha invece rilevato una violazione sostanziale rispetto all'atto impugnato.
DPR 115/2002 art. 208, comma 1
Usato per confermare la legittimazione della CTR quale giudice competente in caso di rinvio dalla Corte di Cassazione o, se la Cassazione decide senza rinvio, del giudice che sarebbe stato competente in sede di rinvio.
Richiamato dall'appellante tra le norme relative alla procedura; la Corte non ha dato rilievo decisivo a una sua violazione rispetto all'esito del caso.
Richiamati dall'appellante in relazione alle sanzioni e alla notificazione; la Corte ha ritenuto comunque valida la notifica via PEC al difensore costituito.
Circolare MEF n. 1/DF del 21.9.2011
Citata dall'appellante come riferimento operativo sulle notifiche e contributo unificato; la Corte ha comunque ritenuto sufficiente la prova della trasmissione tramite PEC.
Principio richiamato dalla Corte e dalla giurisprudenza di legittimità: le notifiche degli atti devono seguire le forme previste dall'art.137 c.p.c. presso il domicilio eletto o l'ufficio, salvo che sia prevista diversa modalità; la giurisprudenza (Cass. 2542/2022) segnala che la trasmissione via telefax non è equipollente se non espressamente consentita.
Cassazione, sentenza 2542/2022 (giurisprudenza)
Richiamata per il principio che l'invito al pagamento deve essere notificato nelle forme di cui all'art.137 c.p.c.; la Corte usa il principio per valutare la validità della notifica via PEC al difensore costituito.
Art. 24 Statuto del contribuente
Richiamato dall'appellante in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che l'atto contenga elementi sufficienti e che la difesa dell'appellante sia stata ampiamente svolta.
Art. 111 Costituzione
Richiamato dall'appellante per il diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto non provato alcun pregiudizio procedurale tale da inficiare il giudizio.
Massime di principio
- La notifica dell'invito al pagamento del contributo unificato può essere validamente eseguita tramite PEC al difensore costituito se risulta prova certa della trasmissione all'indirizzo del difensore e se il difensore era effettivamente costituito per quella fase del procedimento.
- Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 248 DPR 115/2002 per la notifica dell'invito non è perentorio: la sua mancata osservanza non determina automaticamente la decadenza o prescrizione dell'azione di recupero, salvo diversa disposizione normativa espressa.
- La legittimazione della Commissione Tributaria Regionale a notificare l'invito e a procedere al recupero del contributo unificato è riconosciuta, anche quando il ricorso è stato proposto innanzi alla Corte di Cassazione (giudice di rinvio o giudice che sarebbe stato competente).
- Le censure procedurali (es. mancata pubblica udienza) richiedono la dimostrazione del concreto pregiudizio subito dalla parte: la mera enunciazione del vizio non è sufficiente per ottenere l'annullamento dell'atto.
- La prova della notificazione tramite strumenti telematici (PEC) deve risultare documentata in modo idoneo (ricevuta con data/ora/codice di trasmissione); documenti meramente sintetici o non comprovanti la presenza dell'allegato potrebbero essere contestati, ma la presenza di ricevuta PEC completa è generalmente ritenuta valida.
- Un atto tributario non necessita necessariamente di tutte le formalità formali (firma o numero) per essere valido se contiene gli elementi essenziali per identificare la causale e il criterio di determinazione dell'ammontare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 gen 2023Sentenza del 04/01/2023 n. 1 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste
- Sentenza · 4 gen 2023Sentenza del 04/01/2023 n. 24 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 4 gen 2023Sentenza del 04/01/2023 n. 29 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
- Sentenza · 4 gen 2023Sentenza del 04/01/2023 n. 71 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 3 gen 2023Sentenza del 03/01/2023 n. 1 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 3 gen 2023Sentenza del 03/01/2023 n. 1 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →