Sentenza del 04/01/2023 n. 29 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
IVA - Operazioni esenti - Interventi chirurgici estetici - Tutela salute psico-fisica - Onere prova - Soddisfatto - Accertamento - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2015 per maggior imposta, sanzioni e interessi; l'Agenzia contestava l'esenzione IVA per alcuni interventi chirurgici ritenuti a mera finalità estetica. Criticità principali: qualificazione delle prestazioni (estetica vs terapeutica, tutela della salute psico-fisica) e ripartizione dell'onere della prova tra contribuente e amministrazione.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Umbria, in funzione di giudice del rinvio, ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado (C.T.P. di Terni n. 170/2018) che aveva accolto il ricorso del dott. Xxxxx. Il Collegio ha ritenuto che il contribuente avesse fornito elementi probatori sufficienti (cartelle cliniche, disponibilità manifestata sin dalle attività di verifica, deposito a campione di cartella relativa a ricostruzione mammaria post-asportazione per carcinoma) per attestare la natura terapeutica di alcune prestazioni e quindi la loro esenzione IVA. L'Agenzia è stata condannata al rimborso spese per 4.000,00 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Principio sulla ripartizione dell'onere della prova: grava sul contribuente l'onere di provare i presupposti dell'esenzione IVA. La Cassazione aveva richiamato tale principio e il giudice del rinvio ha valutato se, nonostante l'onere gravante sul contribuente, quest'ultimo avesse fornito elementi sufficienti.
art. 10 n. 18 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
Norma che prevede l'esenzione IVA per prestazioni mediche; la valutazione della sussistenza dell'esenzione richiede accertamento della natura terapeutica della prestazione, collegata alla tutela della salute fisica o psico-fisica.
Sentenza Corte di Giustizia UE 21 marzo 2013, causa C-91/12
Distinzione tra interventi di chirurgia estetica esenti se rientranti nella nozione di cure/prestazioni mediche (finalità terapeutica o tutela della salute psico-fisica) e interventi puramente estetici non esenti. La valutazione della finalità è di natura medica.
Circolare Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2005 n. 4/E
La Corte territoriale aveva fatto riferimento alla circolare; la Cassazione aveva censurato una lettura della circolare che avrebbe determinato un'inversione dell'onere della prova a favore del contribuente. Nel giudizio di rinvio il Collegio non ha ritenuto di applicare un'automatica inversione dell'onere ma ha comunque accertato che il contribuente aveva fornito prove sufficienti.
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), art. 60
Il contenuto delle cartelle cliniche è dato sensibile; pertanto il contribuente ha legittimamente richiesto liberatorie preventive dai pazienti per la messa a disposizione dei documenti, giustificando così il rilascio condizionato delle cartelle agli organi accertatori.
Ordinanza Corte di Cassazione (richiamata nel testo)
ordinanza n. 27497/2021 (indicata nel testo)
La Suprema Corte ha censurato la sentenza di appello per malgoverno del principio sull'onere della prova, rimettendo al giudice del rinvio la verifica se il contribuente avesse adempiuto al proprio onere probatorio.
Massime di principio
- In materia di esenzione IVA per prestazioni mediche il contribuente ha l'onere di provare i requisiti dell'esenzione (art. 2697 c.c.); tuttavia, la prova non richiede necessariamente una perizia se sono prodotti documenti clinici idonei a dimostrare la natura terapeutica dell'intervento.
- La qualificazione estetica vs terapeutica delle prestazioni va valutata caso per caso: la finalità terapeutica comprende anche la tutela della salute psico-fisica; la valutazione è principalmente medica ma il giudice può ritenere sufficienti cartelle cliniche e documentazione sanitaria dettagliata.
- La cooperazione del contribuente nelle fasi di accertamento (messa a disposizione delle cartelle cliniche, spiegazioni agli accertatori, deposito di documentazione a campione) rafforza la posizione probatoria e può soddisfare l'onere a suo carico, specialmente se i documenti non possono essere liberamente esibiti senza liberatorie per dati sensibili.
- Per la gestione della privacy è opportuno acquisire liberatorie dai pazienti prima di depositare le cartelle cliniche e, se necessario, depositare documentazione selezionata (campionaria) che dimostri la natura terapeutica degli interventi contestati.
- Se l'Amministrazione ritiene insufficiente la documentazione prodotta, è consigliabile disporre o chiedere integrazioni istruttorie (perizie medico-legali, referti, percorsi terapeutici) piuttosto che limitarsi a contestazioni generiche basate su elenchi di interventi.
- L'Amministrazione non potrà presumere automaticamente la natura estetica degli interventi in assenza di adeguata istruttoria: serve prova specifica che gli interventi fossero privi di finalità terapeutica.
- Strategia prudente per il contribuente: conservare e organizzare per ciascun intervento cartella clinica completa (diagnosi, finalità, consenso, percorso terapeutico) e predisporre, se possibile, apposita perizia medico-legale che colleghi l'intervento alla tutela della salute fisica o psico-fisica.
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