Sentenza del 04/01/2023 n. 1 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso infondato e ha respinto l'impugnazione. Ha confermato l'applicazione dell'aliquota ordinaria IMU, ritenendo che la riduzione del 50% sia riconosciuta solo a immobili storici o artistici e non ai fabbricati di nuova costruzione che insistono su un'area sottoposta a vincolo archeologico. Ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000,00.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU n. 173508676 del 16/11/2021 relativo all'anno 2016 per omesso versamento su immobili siti in Trieste (Viale Miramare n.109), per un importo di € 61.207 oltre sanzioni e interessi. La ricorrente deduce che sugli immobili gravano vincoli di tutela storico-artistica/di interesse culturale ai sensi degli artt. 10 comma 3 lett. a) e 13 del D.Lgs. n. 42/2004 e chiede l'applicazione dell'aliquota agevolata del 50%, sostenendo che il vincolo trascritto sul terreno si estende alle costruzioni (richiamando anche l'art. 2811 c.c.). L'ente resistente contesta la pretesa, rilevando che la riduzione spetta solo se l'immobile stesso è riconosciuto storico/artistico e non può essere estesa automaticamente a un fabbricato di nuova costruzione per il solo fatto di trovarsi su area archeologica.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 42/2004, art. 10 comma 3 lett. a)
La norma attesta l'esistenza del vincolo di interesse culturale sul compendio; tuttavia la Corte ha ritenuto che, pur sussistendo il vincolo sul terreno, ciò non implichi automaticamente l'applicazione dell'agevolazione IMU al fabbricato di nuova costruzione.
D.Lgs. n. 42/2004, art. 13
Richiamato per individuare la tutela dei beni archeologici; la Corte ha usato il criterio per distinguere il bene archeologico (area) dall'opera edilizia autonoma (fabbricato moderno).
Codice civile, art. 2811
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il vincolo trascritto sul terreno si estende alle costruzioni come accessioni; la Corte non ha ritenuto che tale principio comporti automaticamente il riconoscimento dell'agevolazione fiscale al fabbricato quando il vincolo riguarda solo il terreno.
Normativa IMU (aliquota agevolata 50%)
La riduzione dell'aliquota IMU invocata dal ricorrente è riconosciuta dalla giurisprudenza solo se l'agevolazione spetta all'immobile concreto in quanto qualificato storico/artistico; non si applica automaticamente al fabbricato moderno ubicato su area vincolata.
Massime di principio
- La spettanza di un'agevolazione IMU per 'beni culturali' va valutata sulla base della qualificazione dell'immobile stesso: è necessario che il fabbricato sia riconosciuto storico/artistico, non basta il vincolo riferito solo al suolo.
- Un vincolo trascritto sul terreno non estende automaticamente i benefici fiscali alle costruzioni di recente edificazione erette sullo stesso terreno: occorre verificare se il vincolo comprende espressamente le costruzioni o se il bene edilizio è autonomamente tutelato.
- Il contribuente che chiede l'agevolazione ha l'onere di dimostrare che il singolo immobile rientri nelle categorie che la legge IMU intende agevolare (documentazione di tutela/qualificazione dell'immobile).
- In sede di accertamento, l'ente impositore può legittimamente applicare l'aliquota ordinaria se manca prova della specifica tutela dell'immobile; il mancato versamento non è automaticamente giustificato dalla sola esistenza di un vincolo sul terreno.
- In contenziosi simili è utile distinguere chiaramente la titolarità e la portata del vincolo (su suolo vs. su costruzione) e produrre atti amministrativi e trascrizioni che dimostrino che il vincolo riguarda espressamente il fabbricato.
- Chi propone ricorso ha un rischio di soccombenza e di condanna alle spese se non riesce a dimostrare l'effettiva sussistenza dei presupposti normativi per l'agevolazione.
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