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Sentenza

Sentenza del 04/01/2023 n. 24 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

Reddito d'impresa - deducibilità dei costi

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia circa la determinazione del reddito d'impresa per l'anno 2012: (1) asserita omessa imputazione di componente positivo derivante dalla differenza tra fatture di vendita e di acquisto (utile lordo €131.356,22) e contestuale contestazione di omessa contabilizzazione di sopravvenienze per €127.771,99; (2) deducibilità/ inerenza di costi per €47.187,46 riconducibili a canoni di leasing e a risconti attivi relativi ad anticipi su contratti di leasing. La società sosteneva di aver già imputato tali componenti nel bilancio 2007 (fatture da emettere/da ricevere) mentre l'Amministrazione sosteneva la mancata prova e la legittimità degli accertamenti.

La decisione

La Corte territoriale ha rigettato l'appello principale della MAXPO e l'appello incidentale dell'Agenzia, confermando la sentenza di primo grado. In particolare: (a) è stato ritenuto correttamente provato dall'Agenzia (con verbale della Guardia di Finanza) che le operazioni che hanno generato l'utile lordo di €131.356,22 si sono concretizzate nell'anno di competenza, pertanto il recupero a tassazione su tale punto è legittimo; (b) è stata dichiarata l'indeducibilità dei canoni/risconti per €47.187,46 per mancata prova, da parte del contribuente, della natura strumentale e dell'effettivo utilizzo dei beni in leasing (beni per allestimento call center cessato nel 2008); (c) invece è stato respinto l'accertamento dell'Agenzia relativo alla presunta sopravvenuta insussistenza delle voci 'fatture da ricevere' e 'fatture da emettere' (importo complessivo €127.771,99) perché l'Amministrazione non ha fornito elementi di fatto oggettivi, certi e concordanti idonei a dimostrare l'esaurimento della previsione iniziale del 2007. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 109

    art. 109, comma 2, lett. a

    La competenza temporale dei componenti di reddito è tassativa: costi e ricavi si imputano all'esercizio in cui il bene è stato consegnato/spedito salvo diverso accordo contrattuale che il contribuente deve provare.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 83

    Norma richiamata dalla contribuente per sostenere la corretta imputazione negli esercizi antecedenti; il Collegio richiama però che è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni contrattuali idonee a spostare la competenza.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 88

    Disciplina le sopravvenienze attive: la loro rilevazione presuppone la sopravvenuta insussistenza dell'attività iscritta in bilancio e richiede prova oggettiva della sopravvenienza.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 101

    Norma richiamata in tema di sopravvenienze passive/attive e del loro trattamento; la Corte richiede elementi certi e documentali per affermare l'esaurimento della previsione iniziale.

  • Codice Civile - art. 2697

    Regola la distribuzione dell'onere della prova: l'Amministrazione deve dimostrare i fatti costitutivi della pretesa e il contribuente deve provare l'esistenza e la natura dei costi o delle scritture poste a fondamento delle proprie deduzioni.

Massime di principio

  • Onere della prova: l'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi oggettivi e documentali per sostenere un maggior imponibile; se il contribuente contesta, tocca a quest'ultimo provare la fondatezza delle proprie scritture e la natura/inerenza dei costi.
  • Competenza temporale (art.109 TUIR): i ricavi e i costi sono imputati all'esercizio in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà (di norma alla data di consegna/spedizione), salvo diversa pattuizione contrattuale che il contribuente deve documentare.
  • Sopravvenienze (art.88 e art.101 TUIR): per rilevare una sopravvenuta insussistenza di voci iscritte in bilancio occorrono elementi di fatto oggettivi, certi e concordanti; non è sufficiente il solo decorso del tempo o una valutazione soggettiva dei verificatori.
  • Deducibilità dei canoni di leasing: richiede prova della strumentalità dei beni rispetto all'attività aziendale e, generalmente, della loro effettiva utilizzazione nell'esercizio d'impresa; l'assenza di documentazione probatoria porta al disconoscimento della deducibilità.
  • Documentazione probatoria: copie di bilanci o riassunti contabili non sostituiscono la prova documentale specifica (contratti, documenti di trasporto, ordini, verbali) richiesta per spostare nel tempo la competenza o per dimostrare l'inerenza dei costi.

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