Sentenza del 04/01/2023 n. 24 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Reddito d'impresa - deducibilità dei costi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia circa la determinazione del reddito d'impresa per l'anno 2012: (1) asserita omessa imputazione di componente positivo derivante dalla differenza tra fatture di vendita e di acquisto (utile lordo €131.356,22) e contestuale contestazione di omessa contabilizzazione di sopravvenienze per €127.771,99; (2) deducibilità/ inerenza di costi per €47.187,46 riconducibili a canoni di leasing e a risconti attivi relativi ad anticipi su contratti di leasing. La società sosteneva di aver già imputato tali componenti nel bilancio 2007 (fatture da emettere/da ricevere) mentre l'Amministrazione sosteneva la mancata prova e la legittimità degli accertamenti.
La decisione
La Corte territoriale ha rigettato l'appello principale della MAXPO e l'appello incidentale dell'Agenzia, confermando la sentenza di primo grado. In particolare: (a) è stato ritenuto correttamente provato dall'Agenzia (con verbale della Guardia di Finanza) che le operazioni che hanno generato l'utile lordo di €131.356,22 si sono concretizzate nell'anno di competenza, pertanto il recupero a tassazione su tale punto è legittimo; (b) è stata dichiarata l'indeducibilità dei canoni/risconti per €47.187,46 per mancata prova, da parte del contribuente, della natura strumentale e dell'effettivo utilizzo dei beni in leasing (beni per allestimento call center cessato nel 2008); (c) invece è stato respinto l'accertamento dell'Agenzia relativo alla presunta sopravvenuta insussistenza delle voci 'fatture da ricevere' e 'fatture da emettere' (importo complessivo €127.771,99) perché l'Amministrazione non ha fornito elementi di fatto oggettivi, certi e concordanti idonei a dimostrare l'esaurimento della previsione iniziale del 2007. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 109
art. 109, comma 2, lett. a
La competenza temporale dei componenti di reddito è tassativa: costi e ricavi si imputano all'esercizio in cui il bene è stato consegnato/spedito salvo diverso accordo contrattuale che il contribuente deve provare.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 83
Norma richiamata dalla contribuente per sostenere la corretta imputazione negli esercizi antecedenti; il Collegio richiama però che è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni contrattuali idonee a spostare la competenza.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 88
Disciplina le sopravvenienze attive: la loro rilevazione presuppone la sopravvenuta insussistenza dell'attività iscritta in bilancio e richiede prova oggettiva della sopravvenienza.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 101
Norma richiamata in tema di sopravvenienze passive/attive e del loro trattamento; la Corte richiede elementi certi e documentali per affermare l'esaurimento della previsione iniziale.
Codice Civile - art. 2697
Regola la distribuzione dell'onere della prova: l'Amministrazione deve dimostrare i fatti costitutivi della pretesa e il contribuente deve provare l'esistenza e la natura dei costi o delle scritture poste a fondamento delle proprie deduzioni.
Massime di principio
- Onere della prova: l'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi oggettivi e documentali per sostenere un maggior imponibile; se il contribuente contesta, tocca a quest'ultimo provare la fondatezza delle proprie scritture e la natura/inerenza dei costi.
- Competenza temporale (art.109 TUIR): i ricavi e i costi sono imputati all'esercizio in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà (di norma alla data di consegna/spedizione), salvo diversa pattuizione contrattuale che il contribuente deve documentare.
- Sopravvenienze (art.88 e art.101 TUIR): per rilevare una sopravvenuta insussistenza di voci iscritte in bilancio occorrono elementi di fatto oggettivi, certi e concordanti; non è sufficiente il solo decorso del tempo o una valutazione soggettiva dei verificatori.
- Deducibilità dei canoni di leasing: richiede prova della strumentalità dei beni rispetto all'attività aziendale e, generalmente, della loro effettiva utilizzazione nell'esercizio d'impresa; l'assenza di documentazione probatoria porta al disconoscimento della deducibilità.
- Documentazione probatoria: copie di bilanci o riassunti contabili non sostituiscono la prova documentale specifica (contratti, documenti di trasporto, ordini, verbali) richiesta per spostare nel tempo la competenza o per dimostrare l'inerenza dei costi.
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