Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17155/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La società, dopo aver presentato domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall. e poi depositato proposta e piano liquidatorio, aveva visto dichiarare il proprio fallimento e dichiarare inammissibile la proposta concordataria. Nel reclamo ex art. 18 l.fall. e poi in cassazione sosteneva, in sintesi, che l'art. 182-ter l.fall. consentisse di falcidiare i crediti tributari e contributivi anche al di sotto di quanto ricavabile nella liquidazione fallimentare, senza che fosse necessaria la cd. nuova finanza; denunciava inoltre che la corte territoriale avesse trascurato di verificare in concreto se la liquidazione concordataria fosse più conveniente di quella fallimentare, tenendo conto della relazione asseverata. Con il secondo motivo, subordinato all'accoglimento del primo, lamentava l'omesso esame e la violazione dell'art. 180 l.fall. per avere il tribunale esercitato valutazioni riservate ai creditori, attribuendo rilievo a ipotetiche ulteriori risorse derivanti da future azioni revocatorie o di responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sulla mancata considerazione del privilegio sussidiario immobiliare dei crediti tributari e previdenziali degradati a chirografo, profilo decisivo che imponeva una comparazione con l'alternativa liquidatoria ex art. 182-ter l.fall. La Corte ha chiarito inoltre il rapporto tra art. 182-ter e art. 160 l.fall.: per i crediti tributari e contributivi assistiti da privilegio è possibile una soddisfazione parziale purché non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione dei beni gravati, ma solo l'art. 182-ter consente, entro tali limiti, una deroga all'ordine delle cause di prelazione anche senza integrale pagamento dei privilegi di grado superiore; resta però fermo il limite minimo di soddisfacimento ancorato al valore di mercato dei beni gravati. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché proposto solo in via subordinata all'eventuale accoglimento del primo e comunque rivolto contro statuizioni di primo grado assorbite in appello. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano processuale, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    reclamo ex art. 18 l.fall.

    è il rimedio utilizzato contro la sentenza dichiarativa di fallimento e il correlato decreto di inammissibilità del concordato

  • art. 161, comma 6, l.fall.

    domanda di concordato preventivo ... ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.fall.

    consente la presentazione della domanda di concordato con riserva, seguita dal deposito della proposta e del piano

  • art. 182-ter l.fall.

    il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione

    per i crediti tributari e contributivi privilegiati consente il pagamento parziale o dilazionato, ma solo entro il limite minimo del valore realizzabile sui beni gravati e, per tali crediti, ammette una deroga all'ordine delle prelazioni

  • art. 160 l.fall.

    il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione

    impone, in via generale, il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione nel concordato, con limite alla falcidia dei crediti privilegiati

  • art. 2752 c.c.

    privilegio ex artt. 2752 e 2753 c.c.

    indica il privilegio mobiliare/immobiliare richiamato nella valutazione comparativa dei crediti tributari

  • art. 2753 c.c.

    privilegio ex artt. 2752 e 2753 c.c.

    concorre a fondare la collocazione preferenziale dei crediti considerati

  • art. 2776 c.c.

    privilegio sussidiario immobiliare ex art. 2776 c.c.

    il suo mancato computo nella proposta concordataria è stato ritenuto decisivo ai fini dell'inammissibilità

  • art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.

    professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d)

    richiede che la valutazione del valore di mercato sia attestata da un professionista qualificato

  • art. 180 l.fall.

    violazione dell’art. 180 l.f.

    richiamato dal ricorrente per censurare il sindacato del giudice sulle valutazioni riservate ai creditori nel procedimento di omologazione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    nei canoni di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

    il vizio motivazionale doveva essere articolato nei limiti del moderno paradigma dell'omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la fase camerale di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002

    pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis

    parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, la falcidia dei crediti privilegiati è ammissibile solo se il piano assicura a tali crediti una soddisfazione non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione dei beni sui quali insiste la prelazione, calcolata sul valore di mercato e attestata da professionista qualificato.
  • Per i crediti tributari e contributivi privilegiati, l'art. 182-ter l.fall. consente una deroga all'ordine delle cause di prelazione più ampia rispetto all'art. 160 l.fall.: essi possono essere soddisfatti anche in misura pari o superiore ai crediti di grado inferiore, senza necessità dell'integrale pagamento dei privilegi di rango superiore, purché resti rispettato il limite minimo della soddisfazione liquidatoria.
  • La verifica di ammissibilità della proposta concordataria deve includere la corretta considerazione di tutte le cause legittime di prelazione effettivamente gravanti sui beni, compreso il privilegio sussidiario immobiliare, non essendo sufficiente un confronto astratto fra concordato e fallimento.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non censura specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a opporre argomentazioni astratte o a prospettare censure subordinate a un evento processuale non verificatosi.
  • In sede di legittimità non sono scrutinabili censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado quando il giudice d'appello non abbia esaminato quelle questioni per assorbimento e il ricorso non investa utilmente la decisione assorbente.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniCommerciale
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.