Cassazione Civile, Ordinanza n. 27641/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto del Tribunale di Perugia che aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso per cassazione era proposto con un solo motivo, ma la Corte ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare relativo alla procura speciale: trattandosi di giudizio soggetto all'art. 35-bis del d.lgs. 25/2008, la procura per il ricorso per cassazione doveva essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore doveva certificare espressamente tale posteriorità. Nel caso concreto, la procura, pur riportando la data e l'autenticazione della firma, conteneva solo la formula di autenticazione "la firma è autentica", senza alcuna attestazione esplicita che la data di rilascio fosse successiva alla comunicazione del provvedimento. Il Ministero dell'interno si è costituito soltanto per partecipare alla discussione orale, senza controricorso rituale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile anche la costituzione del Ministero, perché nel procedimento camerale di cassazione la partecipazione alla fase decisoria deve avvenire in forma scritta mediante deposito di memoria, presupponendo un controricorso tempestivamente notificato e depositato. Non ha quindi provveduto sulle spese processuali per l'irritualità della costituzione dell'intimato. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare espressamente tale posteriorità, pena l'inammissibilità del ricorso.
Le ordinarie regole sul conferimento della procura speciale sono derogate dalla disciplina speciale dell'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 per quanto riguarda il requisito della posteriorità e della certificazione della data.
La procura per il ricorso per cassazione resta soggetta alle regole generali, salvo la specialità della disciplina prevista per la protezione internazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette all'art. 35-bis d.lgs. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere in modo espresso l'indicazione della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, con certificazione del difensore.
- La certificazione del difensore sulla data di rilascio della procura non è surrogabile dal mero contenuto complessivo dell'atto, neppure se la procura rechi al suo interno la data del conferimento o la data del provvedimento impugnato.
- È sufficiente un'unica sottoscrizione/asseverazione del difensore, purché risulti in modo esplicito che egli attesta la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- Nel procedimento camerale di cassazione la partecipazione alla fase decisoria richiede il corretto deposito del controricorso e delle memorie; un atto depositato solo per la discussione orale non integra una valida costituzione.
- La sanzione di inammissibilità prevista dalla disciplina speciale è ritenuta non irragionevole e non sproporzionata, in quanto espressione della discrezionalità legislativa in materia processuale e funzionale alle esigenze nomofilattiche della Corte.
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