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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19750/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da quattro ordinanze-ingiunzioni emesse da un ente provinciale per violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica rilasciata per la costruzione e l'esercizio di quattro impianti fotovoltaici. I soggetti sanzionati avevano opposto i provvedimenti, ma sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano confermato la legittimità delle sanzioni. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, la violazione della disciplina di settore sugli impianti da fonti rinnovabili e dell'art. 44 d.lgs. 28/2011: sostenevano che la Corte territoriale avesse confuso la disciplina edilizia con quella speciale relativa all'allaccio e alla messa in esercizio dell'impianto, ritenendo erroneamente necessario il completamento di tutte le opere e di tutte le prescrizioni dell'autorizzazione unica prima dell'entrata in esercizio. Con il secondo motivo contestavano anche la quantificazione della sanzione, assumendo che fosse stata applicata una disciplina errata e che l'importo fosse sproporzionato, perché la mancata comunicazione di messa in esercizio sarebbe stata l'unica omissione rilevante, mentre le altre contestazioni sarebbero state infondate o comunque riferite a lavori non ancora scaduti nel termine triennale previsto dai titoli autorizzativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i due motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione, perché diretti in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di appello. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse logicamente accertato: l'avvio dell'attività degli impianti prima del completamento di alcune opere edilizie previste dall'autorizzazione unica; la mancata trasmissione delle comunicazioni di fine lavori, di messa in esercizio e della certificazione di collaudo; l'irrilevanza del termine triennale invocato dai ricorrenti, in quanto l'entrata in esercizio presupponeva l'integrale ultimazione delle opere prescritte; la correttezza della sanzione applicata ai sensi dell'art. 44 d.lgs. 28/2011, commisurata alla potenza dell'impianto e alla porzione non autorizzata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese di legittimità e con dichiarazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione, ma la Corte rileva che le censure, in realtà, miravano a contestare accertamenti di fatto e non errori di diritto.

  • art. 8 d.lgs. 28/2011

    Richiamato dai ricorrenti quale norma speciale in materia di impianti da fonti rinnovabili e allaccio alla rete; la Corte non accoglie la lettura prospettata, ritenendo corretta la valutazione della Corte d'appello sull'entrata in esercizio subordinata all'ultimazione delle opere e delle prescrizioni dell'autorizzazione unica.

  • allegato 3a DM 5 maggio 2011

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina tecnica di settore; non viene ritenuto idoneo a smentire l'interpretazione del giudice di merito.

  • art. 44 d.lgs. 28/2011

    È la norma sanzionatoria applicata alla violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione unica; la Corte conferma che il comma 3 rinvia al comma 1 per individuare minimo e massimo della sanzione pecuniaria e che il criterio di commisurazione può essere rapportato alla potenza dell'impianto e alla porzione non autorizzata.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in tema di ragionevolezza e proporzionalità, ma non ritenuto idoneo a scalfire la valutazione di legittimità della sanzione compiuta dal giudice di merito.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in relazione al buon andamento e alla proporzionalità dell'azione amministrativa; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro valutazioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché il ricorso è stato rigettato ed è successivo al 30 gennaio 2013.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, base dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Quando l'autorizzazione unica per un impianto impone il completamento di specifiche opere e l'invio di comunicazioni di fine lavori, la messa in esercizio non può ritenersi legittima in presenza di prescrizioni ancora inevase, se l'interpretazione dell'atto autorizzatorio e della disciplina di settore conduce a ritenere inscindibile il completamento complessivo delle opere prescritte.
  • In tema di sanzioni amministrative per violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione unica nel settore delle energie rinnovabili, la commisurazione può essere rapportata alla potenza dell'impianto e alla porzione non autorizzata, secondo i criteri ricavabili dalla norma sanzionatoria richiamata.
  • La contestazione della proporzionalità della sanzione non è scrutinabile in cassazione se richiede una rivalutazione del merito già compiuta dal giudice di appello con argomentazione logicamente coerente.
  • La mancata scadenza del termine finale previsto per il completamento dei lavori non esclude, di per sé, l'illegittimità della messa in esercizio se, secondo il titolo autorizzativo, tale messa in esercizio presuppone l'ultimazione delle opere prescritte e gli adempimenti comunicativi e certificativi correlati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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