Sentenza del 07/08/2015 n. 16624 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia originaria riguardava avvisi di accertamento per l’anno 2001 relativi a IVA e IRAP dell’associazione e a IRPEF degli associati. L’Amministrazione aveva disconosciuto la natura di associazione sportiva, ritenendo esistente una società di fatto, e aveva recuperato maggiori ricavi non dichiarati, determinati induttivamente, nonché costi ritenuti indeducibili. Dopo che alcuni soci avevano definito la lite mediante condono, la Corte di cassazione aveva dichiarato estinto l’intero processo con decreto presidenziale. L’Agenzia delle Entrate ha quindi chiesto la fissazione dell’udienza e, successivamente, la revocazione del decreto, sostenendo che il condono riguardasse soltanto i soci e non l’associazione per IVA e IRAP.
La decisione
La Corte ha riunito i procedimenti e ha dichiarato inammissibili sia l’istanza di fissazione dell’udienza proposta dall’Agenzia delle Entrate sia il ricorso per revocazione. In base alla sentenza delle Sezioni Unite n. 19980/2014, contro un decreto presidenziale di estinzione ex art. 391 c.p.c. l’unico rimedio è l’istanza di fissazione dell’udienza, da depositare entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto. L’istanza dell’Agenzia, comunicata il 12 novembre 2012 e depositata il 10 gennaio 2014, era tardiva. La revocazione è stata inoltre ritenuta inammissibile perché il decreto presidenziale non era impugnabile con tale rimedio. Il decreto di estinzione è quindi rimasto fermo e le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Il deposito di istanza di fissazione d'udienza per l'ulteriore trattazione e la decisione del ricorso deve essere effettuato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
Il decreto presidenziale di estinzione del giudizio di cassazione può essere contestato esclusivamente mediante istanza di fissazione dell’udienza, da presentare entro un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La revocazione non è il rimedio utilizzabile contro il decreto presidenziale di estinzione emesso ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; il rimedio previsto è quello specifico dell’istanza di fissazione dell’udienza.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’errore di fatto revocatorio non consente di impugnare il decreto presidenziale di estinzione quando l’ordinamento prevede uno specifico e diverso rimedio processuale.
D.L. n. 98/2011, art. 39, comma 12
La definizione agevolata della lite può determinare l’estinzione del processo tributario, ma gli effetti della definizione devono essere verificati con riferimento ai singoli soggetti e alle singole pretese fiscali.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 19980/2014
La disciplina dell’art. 391 c.p.c. si applica anche all’estinzione derivante dalla definizione agevolata delle liti tributarie; contro il decreto presidenziale il termine per l’istanza di fissazione dell’udienza è perentorio e non può essere sostituito dalla revocazione.
Massime di principio
- Quando un processo di cassazione viene dichiarato estinto con decreto presidenziale, occorre verificare immediatamente la data di comunicazione del decreto: l’eventuale istanza di fissazione dell’udienza deve essere depositata entro dieci giorni.
- La tardività del rimedio processuale comporta l’inammissibilità, anche se la parte sostiene che il decreto abbia interpretato erroneamente il contenuto del condono o abbia esteso l’estinzione a soggetti diversi da quelli che hanno definito la lite.
- La revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata per eludere il rimedio speciale previsto dall’art. 391 c.p.c.; inoltre, il decreto presidenziale di estinzione non è normalmente impugnabile con revocazione.
- La definizione agevolata effettuata da alcuni coobbligati o soci non produce automaticamente effetti nei confronti dell’associazione o di altri soggetti: occorre esaminare autonomamente la domanda di condono, i versamenti e le pretese fiscali interessate.
- Un provvedimento che dichiara l’estinzione dell’intero giudizio non può essere interpretato restrittivamente come riferito soltanto ad alcune posizioni, salvo che il suo contenuto e gli atti processuali evidenzino chiaramente un’estinzione parziale.
- L’affidamento derivante da un precedente orientamento giurisprudenziale incerto non esclude necessariamente l’applicazione immediata di un nuovo principio delle Sezioni Unite, soprattutto quando non esisteva un indirizzo precedente stabile e consolidato.
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