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Sentenza

Sentenza del 10/10/2019 n. 25515 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società contestavano gli avvisi di accertamento ICI relativi all'anno 2004, sostenendo la decadenza dal potere accertativo, il difetto di motivazione, l'incongruità del valore attribuito ai terreni edificabili e l'assenza di adeguata prova. Dopo il rigetto nei precedenti gradi, chiedevano la revocazione della sentenza regionale sostenendo che essa avesse ignorato un precedente giudicato relativo all'anno 2006. In Cassazione denunciavano la violazione degli artt. 2909 e 324 c.c. e dell'art. 395 c.p.c., n. 5, sostenendo che il precedente giudicato avrebbe dovuto vincolare la decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché l'eventuale errata interpretazione o mancata considerazione del giudicato costituisce errore di diritto, non errore di fatto revocatorio. Il giudicato non poteva quindi fondare la revocazione nei termini prospettati dalle società. Non sono state liquidate spese, poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dichiarato dovuto il contributo unificato aggiuntivo previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ma la sua portata deve essere individuata attraverso un'interpretazione giuridica della decisione.

  • Art. 324 c.c.

    La norma è richiamata in relazione alla nozione di sentenza passata in giudicato e agli effetti della definitività della decisione.

  • Art. 395 c.p.c., n. 5

    La revocazione per contrasto con un precedente giudicato presuppone un effettivo contrasto tra le decisioni; non è sufficiente sostenere che il giudice abbia interpretato o applicato erroneamente il precedente giudicato.

  • Art. 360 c.p.c., n. 4

    È stato invocato quale parametro per denunciare un vizio processuale derivante dal mancato riconoscimento dell'efficacia del giudicato esterno.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato, quando ne ricorrono i presupposti.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto la disciplina dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o definizione negativa dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno vincola il giudice solo quando riguarda la stessa questione giuridica decisiva e vi è effettiva identità del fatto o del rapporto sostanziale; la mera somiglianza tra controversie relative ad annualità diverse non è sufficiente.
  • La diversa annualità tributaria può impedire l'automatica estensione del giudicato, soprattutto quando cambiano elementi rilevanti come il valore di mercato, la disciplina urbanistica o la situazione concreta del bene.
  • L'errore nell'interpretare il contenuto o la portata di un precedente giudicato è normalmente un errore di diritto e non consente la revocazione per errore di fatto.
  • Per ottenere la revocazione per contrasto con precedente giudicato occorre dimostrare un'incompatibilità oggettiva tra i decisum, non una semplice diversa valutazione dello stesso antecedente logico.
  • Nel contenzioso ICI relativo ad aree edificabili, l'inserimento nel PRG costituisce un elemento rilevante della natura edificabile, mentre il contribuente che sostiene un valore inferiore deve fornire elementi concreti a sostegno della minore capacità edificatoria o del minore valore di mercato.

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