Cassazione Civile, Ordinanza n. 17736/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto edile per lavori su un immobile della committente. L'appaltatore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo; la committente lo aveva opposto chiedendone la revoca, domandando in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, il risarcimento dei danni e la rideterminazione del prezzo tenendo conto dei vizi dell'opera. Dopo un primo giudizio e un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la Corte d'appello in sede di rinvio ha rideterminato il saldo dovuto, riconoscendo un importo molto inferiore rispetto a quello inizialmente liquidato e disponendo la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del titolo poi riformato. Il ricorrente ha censurato la sentenza di rinvio per violazione dei limiti del giudicato e del principio di diritto fissato dalla precedente Cassazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato erroneamente la disciplina della decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 1667 c.c., avesse ritenuto occulto e non riconoscibile un vizio che sarebbe stato invece già conosciuto dalla committente, avesse esteso ingiustificatamente la garanzia a vizi ritenuti palesi in primo grado e coperti da giudicato interno, avesse illegittimamente negato l'ammissione di prova testimoniale decisiva circa l'ordine impartito dal direttore dei lavori/progettista, e avesse erroneamente disposto la restituzione anche delle somme corrisposte per le spese dell'esecuzione forzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, non ha violato il principio di diritto già enunciato dalla precedente sentenza rescindente: il tema della decadenza dalla garanzia dipendeva dall'effettiva conoscenza del vizio, accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e congruamente motivato; inoltre non è stato dimostrato in modo specifico il preteso giudicato interno su altri vizi. Ha rigettato anche il secondo motivo perché la prova testimoniale invocata non era decisiva: l'appaltatore, se vuole andare esente da responsabilità per difformità derivanti da istruzioni o progetto errati, deve dimostrare di avere manifestato il proprio dissenso ed essersi limitato a eseguire come nudus minister, circostanza non coperta da accertamento favorevole e già esaminata e respinta nel precedente giudizio di legittimità. Ha rigettato il terzo motivo sul punto della restituzione delle somme corrisposte in esecuzione del titolo riformato, richiamando il principio secondo cui, quando una sentenza eseguita forzatamente viene poi riformata, il debitore ha diritto alla restituzione anche delle spese dell'esecuzione, per effetto espansivo interno della decisione, indipendentemente dalla buona o mala fede del creditore. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma nei limiti indicati dalla sentenza rescindente e con riferimento alle questioni effettivamente decise.
Nel giudizio di rinvio le parti possono svolgere difese nei limiti dell'oggetto devoluto dalla cassazione, senza riaprire questioni coperte dalla decisione rescindente.
La garanzia per difformità e vizi dell'opera è soggetta a decadenza dalla denuncia, ma il termine non decorre prima che il committente abbia avuto conoscenza sicura del vizio; per i vizi accertati solo tramite CTU non è necessaria una nuova denuncia se la controparte già conosce l'esito della perizia.
Richiamato come norma sull'azione di garanzia e sulle conseguenze dei vizi dell'opera, ai fini della riduzione del prezzo e degli altri rimedi esperibili dal committente.
Il preteso giudicato interno deve essere dedotto in modo specifico; in mancanza di indicazione puntuale dei capi coperti da giudicato la censura è inammissibile o comunque infondata.
È richiamato in tema di prova e riparto dell'onere probatorio, ma la Corte valorizza il limite della decisività della prova testimoniale proposta.
Richiamato in relazione alla gestione delle richieste istruttorie e alle difese svolte nel giudizio di merito.
Richiamato nel motivo relativo alla prova orale e alla sua ammissione nel giudizio di rinvio o di appello.
La Corte esamina la doglianza di omessa pronuncia, ma ritiene che la questione sulla restituzione delle somme eseguite fosse comunque correttamente decisa.
Le spese dell'esecuzione forzata devono essere restituite quando il titolo esecutivo venga riformato, anche se il titolo era solo provvisorio.
La censura sul giudicato interno è respinta anche perché priva di adeguata specificità nell'indicazione degli atti e delle somme rilevanti.
La motivazione omessa o apparente è irrilevante se il giudice comunque perviene alla soluzione giuridica corretta, specie su questioni di diritto.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge e falsa applicazione delle norme sostanziali e processuali.
È il parametro invocato per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.
Richiamato per analogia sul momento di decorrenza della conoscenza dei gravi vizi, ma la decisione è resa principalmente in tema di art. 1667 c.c.
art. 24 Cost.
Il ricorrente invocava il diritto di difesa contro la restituzione delle spese esecutive, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato per giustificare un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c. e i principi di economia processuale e ragionevole durata.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma può riesaminare i profili di fatto non definitivamente accertati né costituenti premessa logica indispensabile della decisione rescindente.
- In tema di garanzia per vizi dell'opera appaltata, la decadenza dalla denuncia non decorre finché il committente non abbia acquisito una conoscenza sicura e apprezzabile del vizio e della sua derivazione causale; se i difetti emergono solo tramite consulenza tecnica d'ufficio, non è necessaria una nuova denuncia per quei specifici vizi, poiché l'appaltatore ne conosce già l'esito.
- L'accertamento del momento in cui il vizio è stato scoperto è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- L'appaltatore può andare esente da responsabilità per difformità eseguite in conformità a istruzioni o progetto altrui solo se prova di avere segnalato il dissenso e di avere operato come mero nudus minister; in difetto, resta responsabile per l'obbligazione di risultato propria del contratto di appalto.
- La prova non ammessa in appello o in rinvio è decisiva solo se, ove accolta, sarebbe idonea a condurre a una decisione diversa; non è decisiva quando la questione sia già stata risolta in sede di legittimità o quando manchi il necessario fondamento fattuale.
- Quando una sentenza eseguita forzatamente viene riformata, il debitore ha diritto alla restituzione di quanto pagato in esecuzione, comprese le spese del processo esecutivo, per effetto espansivo interno della riforma del titolo.
- Le censure fondate su preteso giudicato interno o su omessa pronuncia devono indicare in modo specifico i capi della sentenza e gli atti processuali rilevanti; il rinvio generico a numerazioni di elaborati peritali o a passaggi non puntualmente individuati è inidoneo a sostenere il motivo di ricorso.
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