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Sentenza

Sentenza del 07/06/2017 n. 14077 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sostenendo che i redditi percepiti dalla professionista per incarichi di amministratore, sindaco e revisore di enti e società dovessero essere assoggettati a IRAP, poiché l'autonoma organizzazione utilizzata nell'attività professionale associata avrebbe dovuto estendersi anche a tali incarichi. Sono stati denunciati, tra l'altro, contraddittorietà della motivazione, violazione dell'art. 384 c.p.c. e falsa applicazione delle norme in materia di reddito professionale e IRAP.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando il diritto della contribuente al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativamente ai redditi derivanti dagli incarichi di amministratore, sindaco e revisore. Tali attività, se svolte individualmente e separatamente rispetto all'attività esercitata in forma associata e senza autonoma organizzazione, non realizzano il presupposto impositivo dell'IRAP. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 384 c.p.c.

    La norma è stata invocata dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai limiti e agli effetti del giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto infondato il relativo motivo.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1

    La disposizione è stata richiamata per la qualificazione dei redditi prodotti dalla contribuente nell'esercizio dell'attività professionale e degli incarichi societari.

  • D.Lgs. n. 137 del 1998, art. 1

    La norma è stata indicata tra quelle rilevanti per la disciplina fiscale dei redditi professionali, ma la Corte non ha ritenuto che imponesse l'assoggettamento a IRAP dei compensi derivanti dagli incarichi svolti senza autonoma organizzazione.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997

    La disciplina IRAP richiede, per i lavoratori autonomi, l'esistenza di un'autonoma organizzazione. L'esercizio individuale e separato degli incarichi di amministratore, sindaco o revisore, senza tale organizzazione, non integra il presupposto dell'imposta.

  • Cass. n. 19327 del 2016

    "In tema di IRAP, non realizza il presupposto impositivo l'esercizio dell'attività di sindaco e di componente di organi di amministrazione e controllo di enti di categoria, che avvenga in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all'interno di un'associazione professionale, senza ricorrere ad un'autonoma organizzazione"

    La Corte applica il principio secondo cui i compensi per incarichi societari o istituzionali sono esclusi da IRAP quando l'attività è svolta personalmente, separatamente dall'attività professionale associata e senza utilizzare una propria autonoma struttura organizzativa.

  • Cass. n. 17566 del 2016

    La pronuncia è richiamata come ulteriore precedente conforme sul requisito dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP.

Massime di principio

  • Per i professionisti, l'IRAP non è automaticamente dovuta su ogni reddito derivante dall'esercizio di attività intellettuali: occorre verificare concretamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
  • I compensi percepiti per incarichi di amministratore, sindaco o revisore possono essere esclusi da IRAP quando tali incarichi sono svolti personalmente e separatamente rispetto all'attività professionale principale.
  • L'appartenenza a uno studio o a un'associazione professionale non determina necessariamente l'assoggettamento a IRAP dei compensi derivanti da incarichi esterni, se questi non utilizzano la struttura, i dipendenti o i mezzi dell'organizzazione professionale.
  • La valutazione deve essere concreta e documentabile: occorre distinguere i redditi prodotti mediante una struttura autonoma da quelli ottenuti esclusivamente tramite l'attività personale del professionista.
  • In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato favorevole al contribuente, può essere richiesto il rimborso dell'IRAP versata per attività prive del presupposto dell'autonoma organizzazione, fermo restando l'esame delle circostanze specifiche del caso.

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