Cassazione Penale, Ordinanza n. 01562/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che aveva definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha dedotto due censure: la prima per violazione di legge in relazione all'art. 69 c.p., sostenendo l'erroneità del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee; la seconda per violazione di legge sulla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, assumendo che, in presenza di reati unificati dal vincolo della continuazione, il giudice avrebbe dovuto parametrarne la durata alla sola pena base del reato più grave, e non alla pena complessiva risultante dagli aumenti per continuazione. La Corte ha rilevato che il primo motivo non è deducibile nel ricorso contro la sentenza di patteggiamento, salvo i casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che il secondo motivo è infondato perché la pena accessoria è stata correttamente determinata sulla base della pena in concreto riferita al reato più grave, come ridotta per il rito, secondo il criterio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non deducibile il motivo concernente il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. nella sentenza di applicazione della pena, poiché il controllo di legittimità è limitato ai motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre escluso l'illegalità della pena accessoria, osservando che l'interdizione temporanea dai pubblici uffici è stata correttamente applicata in base all'art. 29, comma 1, ultima parte, c.p., assumendo come riferimento la pena base del reato più grave, e non la pena complessiva comprensiva degli aumenti per continuazione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel patteggiamento il giudice non è tenuto a motivare il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; il vizio riferito al giudizio di comparazione è irrilevante, salvo che incida sulla legalità della pena.
Nel ricorso contro la sentenza di applicazione della pena sono deducibili solo motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 29, comma 1, ultima parte, c.p.
La durata dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici è fissata in cinque anni per i reati che abbiano dato luogo a condanna a pena non inferiore a tre anni di reclusione.
art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990
È richiamato solo come fonte dell'aggravante oggetto del giudizio di equivalenza nel calcolo della pena base del reato più grave.
Massime di principio
- Nel ricorso avverso la sentenza di patteggiamento non è consentito censurare il giudizio di comparazione tra circostanze se la doglianza non si traduce in una dedotta illegalità della pena o in uno dei vizi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La sentenza di applicazione della pena non richiede una autonoma motivazione sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, essendo sufficiente che il giudice verifichi la legalità e la congruità della pena concordata.
- La pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, in presenza di reati unificati dalla continuazione, va determinata con riferimento alla pena concretamente inflitta per il reato più grave, non alla pena globale risultante dagli aumenti per continuazione.
- L'illegalità della pena, ai fini dell'ammissibilità del ricorso contro il patteggiamento, deve emergere in modo effettivo e non può essere affermata sulla base di una diversa ricostruzione teorica del criterio di commisurazione adottato dal giudice.
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