Cassazione Civile, Ordinanza n. 19799/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società operante nel settore immobiliare e, per riflesso, di un socio, con recupero di IVA, IRAP, IRES e IRPEF. L'Ufficio aveva ricostruito presuntivamente maggiori corrispettivi di vendita di alcune unità immobiliari, valorizzando vari indici: scostamento dai valori OMI, oscillazioni di prezzo tra immobili simili e tra annualità diverse, antieconomicità di operazioni anche sotto costo, indagini finanziarie, informazioni assunte e risultanze peritali. I contribuenti avevano impugnato gli atti; la CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi. In appello, la CTR della Toscana aveva accolto l'appello incidentale dei contribuenti, affermando l'inesistenza e nullità dell'accertamento per difetto di sottoscrizione del funzionario dirigente, ma svolgendo anche un esame di merito che la portava a ritenere infondate le pretese fiscali. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione di norme sulla sottoscrizione degli atti impositivi, sostenendo che la CTR avesse erroneamente dichiarato nulli o inesistenti atti validamente sottoscritti; in subordine, omesso esame di un fatto decisivo, cioè la temporanea reggenza conferita al firmatario, elemento che avrebbe confermato la validità della sottoscrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha rilevato che, pur avendo stigmatizzato in motivazione un vizio di sottoscrizione degli atti, la CTR non si era fermata a tale profilo: aveva comunque esercitato la propria potestas decidendi, esaminando il merito dell'accertamento e ritenendo infondate le riprese fiscali. La doglianza dell'Ufficio colpiva solo un passaggio argomentativo preliminare che non aveva inciso sul dispositivo, mentre la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata era anche, e autonomamente, di merito. Poiché i motivi di ricorso non scalfivano tale ratio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sono state richiamate, in linea di continuità, precedenti di legittimità sulla irrilevanza del rilievo di un vizio formale quando la decisione è sorretta anche da autonoma ragione di merito.
Norme richiamate
art. 20, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 266 del 1987
richiamato dal ricorrente per sostenere la validità della sottoscrizione degli atti impositivi
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dal ricorrente per affermare la legittimazione del sottoscrittore dell'atto
art. 42, D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente quale norma sulla sottoscrizione e validità degli avvisi di accertamento
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione che censuri soltanto un passaggio motivazionale della sentenza impugnata quando il decisum è sorretto anche da una autonoma ratio decidendi di merito non efficacemente attaccata.
- Quando il giudice di appello, dopo aver rilevato un possibile vizio formale dell'atto, esamina comunque nel merito le censure e le ritiene infondate, non vi è pronuncia meramente declinatoria della giurisdizione o della potestas iudicandi, ma una decisione di merito eventualmente rafforzata da una motivazione aggiuntiva.
- La critica rivolta esclusivamente contro una ragione preliminare o accessoria della motivazione non è idonea a determinare la cassazione della sentenza se resta intatta la ratio decidendi principale posta a fondamento del dispositivo.
- L'omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il fatto dedotto non è tale da incidere sulla ratio effettiva della decisione, perché la sentenza è comunque sorretta da un autonomo accertamento di infondatezza nel merito.
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